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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale del lavoro di Nola, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Daniela Ammendola;
esaminati gli atti della procedura R.G.N. 5783/2023 introdotta da Pt_1
nata a [...] il [...], nei confronti dell' ;
[...] CP_1 premesso che l'istante presentava domanda amministrativa in data 05.04.2023 e l'iter amministrativo si concludeva negativamente per cui proponeva ricorso giudiziario in data 18.10.2023; viste le risultanze probatorie della CTU depositata il 12.02.2025; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; rilevato che in tema di invalidità civile il valore della controversia è determinato ex art. 13 co. 1 cpc (cfr. Cass. n. 64657/2017 e ss.); rilevato che in tema di disabilità ex art. 3 l. 104/1992, stante il valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n. 29311/2020 e ss.) e la bassa complessità dell'accertamento, è possibile ed equo utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n.
968/2022);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità ex art 12, L. 118/71; assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/71; condizione di disabilità di cui all'art. 3, c.3,
L. 104/92.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO per assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/71 (in misura pari all'85%) e per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dalla data della domanda amministrativa (05.04.2023).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di euro 585,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura di legge, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario P O N E
definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Nola, 13/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Daniela Ammendola
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale del lavoro di Nola, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Daniela Ammendola;
esaminati gli atti della procedura R.G.N. 5783/2023 introdotta da Pt_1
nata a [...] il [...], nei confronti dell' ;
[...] CP_1 premesso che l'istante presentava domanda amministrativa in data 05.04.2023 e l'iter amministrativo si concludeva negativamente per cui proponeva ricorso giudiziario in data 18.10.2023; viste le risultanze probatorie della CTU depositata il 12.02.2025; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; rilevato che in tema di invalidità civile il valore della controversia è determinato ex art. 13 co. 1 cpc (cfr. Cass. n. 64657/2017 e ss.); rilevato che in tema di disabilità ex art. 3 l. 104/1992, stante il valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n. 29311/2020 e ss.) e la bassa complessità dell'accertamento, è possibile ed equo utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n.
968/2022);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità ex art 12, L. 118/71; assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/71; condizione di disabilità di cui all'art. 3, c.3,
L. 104/92.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO per assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/71 (in misura pari all'85%) e per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dalla data della domanda amministrativa (05.04.2023).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di euro 585,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura di legge, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario P O N E
definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Nola, 13/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Daniela Ammendola