Art. 4.
Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.
Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.