Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.06.2025, promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Emanuele Franco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Mariateresa Tranfaglia
Resistente
Oggetto: indennità sostitutiva di ferie e permessi
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.05.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato come impiegato inquadrato nel liv. 5 par. B dal 4.7.2018 al Parte_2
31.1.2022 alle dipendenze della e di essere poi transitato Controparte_2 senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1.2.2022 e sino al 3.4.2022 – a seguito del fallimento di detta impresa dichiarato con sentenza del Tribunale di
Benevento n. 22/2020, di verbale di accordo sindacale ex art. 47 l. 428/1990 sottoscritto il 19.1.2022 e di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il
24.1.2022 – alle dipendenze della quale cessionaria del ramo di azienda CP_1 cui egli era addetto, chiedeva condannarsi quest'ultima a pagare la somma di €
3.676,44 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati nel periodo anteriore al trasferimento di azienda e non goduti, oltre accessori e spese legali.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, con propria memoria, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
L'art. 413 co. 2 e 3 c.p.c. prevede che, in relazione alla competenza individuata sulla base della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
La convenuta ritiene, nel caso di specie, non utilizzabile il c.d. foro della dipendenza in considerazione della circostanza che l'appalto nel cantiere di Maruggio (Ta), cui era addetto l'istante, era cessato già nell'aprile 2022, ovvero oltre sei mesi prima del deposito del presente ricorso, avvenuto il 15.05.2024. Pertanto, invocava la competenza territoriale del Tribunale di Imperia quale circoscrizione in cui ha sede l'azienda.
Tuttavia, la convenuta non ha contestato la sussistenza, in capo a questo
Tribunale, dell'ulteriore criterio di competenza territoriale stabilito, in via alternativa, dall'art. 413 co. 2 c.c., e relativo al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro
(c.d. forum contractus).
Difatti, per orientamento consolidato “grava sul convenuto che eccepisce
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione;
in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata restando per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass. n. 18798/2022).
Con riferimento al criterio del c.d. forum contractus, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2112 c.c., al momento del subentro di nel rapporto di lavoro non CP_1 vi fu conclusione di alcun nuovo contratto essendovi stata una continuazione ex lege del rapporto di lavoro. Dovrà, pertanto, farsi riferimento al luogo di conclusione dell'originario contratto di lavoro con rispetto a cui la Controparte_2 convenuta, nel sollevare l'eccezione di incompetenza, nulla ha dimostrato circa la non coincidenza con luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale adito.
Tanto premesso la domanda, nel merito, è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate. Non vi è contestazione tra le parti circa la effettiva maturazione delle ferie e dei permessi per cui è causa, la mancata fruizione degli stessi e la quantificazione dei corrispondenti importi come operata in ricorso, al netto di quanto già corrisposto al medesimo titolo dalla convenuta.
La deduce al riguardo che, trattandosi di crediti sorti durante il periodo di CP_1 lavoro dell'istante alle dipendenze della poi dichiarata Controparte_2 fallita con sentenza del tribunale di Benevento n. 22 in data 24.6.2020, essi dovevano essere accertati – ed eventualmente liquidati – nell'ambito della proceduta concorsuale.
Quanto alle pretese di parte ricorrente, si osserva che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, a norma dell'art. 10 co. 2 d.l.vo 8.4.2003 n. 66, sorge solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che, nella specie, è proseguito con la convenuta, quale affittuaria del ramo di azienda cui era addetto l'istante, senza soluzione di continuità, come pattuito nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 19.1.2022, a far data dall'1.2.2022 e sino al 3.4.2022; sicché solo in quest'ultima data è cessato il rapporto di lavoro inter partes ed è sorto il diritto dell'istante al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti.
Deve, dunque, ritenersi, sussistente il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come risultanti dalla documentazione in atti (cfr. busta paga gennaio 2022).
Con riferimento all'ampiezza di tale diritto ed al soggetto legittimato al pagamento, si evidenzia che, in ogni caso, la convenuta, quale cessionaria, è obbligata in solido con la cedente, a norma dell'art. 2112 co. 2 c.c., espressamente richiamato nel già citato verbale di accordo sindacale, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (cfr. verbale di accordo all. “I rapporti di lavoro del personale
“cantierizzato” (…) saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. con decorrenza 01.02.2022. Le anzianità di servizio nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti dalla cedente alla data di trasferimento saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge e di contratto”).
L'art. 2112 c.c., che prevede la responsabilità in solido del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, trova applicazione, nel caso in esame, non solo in quanto richiamata nel verbale di accordo citato ma anche in ragione della prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al fallimento della essendo stata Controparte_2 quest'ultima ammessa all'esercizio provvisorio.
Difatti, la giurisprudenza sotto tale profilo ha chiarito che le tutele approntate dall'art. 2112 c.c. possono essere disapplicate ogni qual volta per l'impresa cedente sia stato dichiarato il fallimento o sia stata disposta l'amministrazione straordinaria. Tuttavia, condizione essenziale per l'esclusione dell'ambito di applicazione dell'art. 2112 c.c. è l'assenza della continuazione dell'attività o la limitazione della stessa alla mera liquidazione del patrimonio (cfr. Cass. n. 24691 del 14.09.2021). Tale ultima circostanza, che avrebbe potuto giustificare una disapplicazione dell'art. 2112 c.c., non si è verificata nel caso di specie, essendo stato disposto, nella sentenza dichiarativa del Controparte_3
l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa ex art. 104 co. 1 l. fall., con
[...] conseguente continuazione dell'attività di impresa successivamente al fallimento.
In conseguenza di quanto esposto il ricorso va accolto con condanna della società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 3.676,44 a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 3.676,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli