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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11362/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CANDOTTO NICOLE VERONICA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/10/2002 in LIGNANO
SABBIADORO (UD), con atto trascritto presso il Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD) al numero 11, parte 2, serie A, anno 2002;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 07/02/2006), maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, e (il 08/03/2009), minore;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei SI.ri e , Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 26/10/2002, in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto presso il comune di LIGNANO SABBIADORO (UD) al n. 11, Parte 2,
Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Dà atto che entrambe le figlie e avranno collocamento prevalente con la Per_1 Per_2
madre, SI.ra , presso la quale manterranno la residenza. Prende atto che le Parte_1
figlie potranno comunque pernottare dal padre quando lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici. in particolare, frequentando il liceo a Portogruaro, per Per_1
comodità, potrà restare anche a dormire dal padre tutte le volte che lo vorrà o che ne avesse necessità.
4) Dispone che la casa familiare di Lignano Sabbiadoro (UD), Custoza n.8, in comproprietà tra i coniugi, rimanga assegnata, con l'uso di tutti gli arredi e corredi, alla SI.ra Pt_1
; dà atto che il SI. ha già rilasciato la casa familiare,
[...] Parte_2
trasferendosi in un appartamento condotto in locazione a Portogruaro (Ve) - sostenendo un canone mensile di € 550,00- portando con sé parte dei propri beni ed effetti personali
2 e che lo stesso si è impegnato a trasferire altrove la propria residenza, entro massimo 12 mesi dal deposito telematico della presente sentenza. Dà atto che, al momento del deposito telematico del ricorso, lo stesso si impegnava a consegnare alla SI.ra Pt_1
le chiavi e il telecomando del cancello di accesso all'abitazione in suo possesso.
[...]
5) Dà atto che le parti concorderanno poi tra loro i tempi entro i quali il IG Parte_2
potrà prelevare da casa i restanti suoi effetti personali.
[...]
6) Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
7) Dà atto che i genitori, consapevoli dell'importanza per le figlie, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
8) Dispone che il padre abbia il diritto/dovere di libere visite e frequentazioni con la figlia minore dà atto che egli avrà tale facoltà anche con la figlia Per_2 Per_1
9) Dispone che i genitori si accordino in autonomia su come suddividere tra di loro il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, vacanze estive ed altre festività.
10) Dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con le figlie.
11) Dispone che il padre, SI. , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_2
figlie e corrisponda alla madre, SI.ra , un assegno mensile di Per_1 Per_2 Parte_1 euro 350,00 (euro 200,00 per e € 150,00 per entro il giorno 20 di ogni Per_2 Per_1
mese, con prima decorrenza novembre 2024 a mezzo bonifico bancario all'IBAN
[...], assegno che dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e con prima rivalutazione a novembre 2025.
12) Le spese straordinarie in favore delle figlie, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del
28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13) Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio esclusivo della madre SI.ra mentre la detrazione delle spese Parte_1
straordinarie ai fini IRPEF sarà operata e andrà a beneficio di entrambi nella misura del
50%.
3 14) Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra le parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi.
15) Dà atto che le parti concordemente statuiscono che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito integralmente dal IG , che lo userà solo per le Parte_2
eSIenze delle ragazze.
16) Dà atto che il cane FF, rimarrà nella casa familiare, e la IGa Parte_1
provvederà al suo ordinario mantenimento mentre le spese straordinarie, ad esempio quelle di cura, saranno sostenute da entrambi i coniugi per la giusta metà.
17) Dà atto che il SI. , altresì, si impegna a continuare a sostenere per intero Parte_2
le spese per le ricariche / spese di telefonia di entrambe le figlie nonché a pagare per intero le spese per l'utenza internet per l'abitazione familiare.
18) Dà atto che le parti concordano di mantenere aperto il conto corrente tra di loro cointestato presso BCC [...], conto corrente della famiglia sul quale confluiscono le rate del mutuo le utenze di casa e le spese della famiglia.
19) Dà atto che il suddetto conto corrente verrà intestato solo alla IGa . Parte_1
20) Dà atto che il SI. si è impegnato a consegnare alla SI.ra Parte_2 Parte_1
eventuali carte di credito/debito a sua disposizione collegate a tale conto e gli stessi si recheranno in banca per perfezionare tale modifica.
21) Dà atto che le parti concordano che la somma attualmente depositata sul conto ammontante ad € 1.200,00 circa, rimarrà a disposizione della IGa . Parte_1
22) Prende atto che sul medesimo conto corrente il IG verserà l'assegno Parte_2
di mantenimento per le figlie.
23) Dà atto che sul medesimo conto corrente continuerà ad essere addebitata la rata del mutuo contratto per l'acquisto – in comproprietà - della casa familiare fino all'ormai prossima estinzione.
24) Dà atto che la IGa pagherà interamente le ultime rate del mutuo, Parte_1 ammontanti circa ad € 7.500,00, ed altresì tutte le spese ordinarie per la casa;
le spese straordinarie saranno ripartite come per legge tra i comproprietari. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 13/02/2025
4 Il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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