Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 22.05.2025
È presente per il convenuto, per delega dell'avv. Gabriele Giudice, l'avv. Parte_1
Chiara Portolano, la quale si riporta ai propri scritti difensivi tutti, da ultimo le note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 28.11.2024, ove si è preso posizione sulle risultanze della CTU. Insiste per il rigetto della domanda avversa, infondata in fatto e in diritto, quindi chiede riservarsi la causa in decisione
È altresí presente l'avvocato Salvatore Zuppardi il quale, nel riportarsi ad ogni proprio scritto difensivo e verbale di causa, con particolare riferimento alle note di trattazione scritta per la udienza del 28.11.2024 conseguenti al deposito dell'elaborato peritale da parte del nominato Ctu, preso atto degli esiti dello stesso e di quanto già documentato in atti dalla scrivente parte in ordine alla acclarata eziologia dei lamentati danni, circa quantificazione dei medesimi e interventi manutentivi da eseguire sui luoghi di causa, chiede decidersi la causa come da conclusioni rassegnate, da ultimo nella memoria ex art. 183,VI, n. 1, con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore dei difensori costituiti.
È altresì presente l'avv Fernando Napolitano per delega dell' avv Roberta Miccoli il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi insistendo nel rigetto della avversa domanda ed in particolare per quanto attiene i danni al mobilio che si presume danneggiato senza certezza sulla sua presenza nell' evento. Chiede assegnarsi la causa in decisione impugna so le avverse conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide il giudizio come da sentenza che deposita in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.R.G. 7155/22
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Zuppardi e De Parte_2
Minichino presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, è elett.te domiciliato come da procura in atti
Attrice
E in persona del legale rapp.te pt , rapp.ta Controparte_1
e difesa dall' avv. Gabriele Giudice presso il cui studio in Napoli alla via Piave 272 è elett.te domiciliato come da procura in atti
Convenuto
E
, in persona del l.r. pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2
Roberta Niccoli presso il cui studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 25, è elett.te. domiciliato, giusta procura in atti Terza chiamata in garanzia
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva quanto segue:
1. di essere proprietaria del locale adibito a deposito - box auto privato registrato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Soc, Foglio 5, Particella 247, Subalterno
36 (ex particella 949 sub 29), zona censuaria 5, con accesso dalla via Pierantoni n°3, ubicato al piano S1, interno 9 A e facente parte del Condominio sito in Napoli alla Via
IV Novembre n°35;
2. che il locale innanzi individuato era, oramai da tempo, interessato da periodici fenomeni infiltrativi, il più recente dei quali verificatosi in data 04.06.2021 e in corso di causa in data 16.05.22, allorquando l'attore riscontrava che, a causa di una abbondante perdita dovuta alla rottura della colonna di scarico delle acque nere, che transita in adiacenza al soffitto del locale e che pertanto rientra nell'impianto comune al servizio dei condomini, si era prodotta una vasta infiltrazione all'interno del locale innanzi indicato;
3. che all'atto dell'accesso nel locale il fenomeno infiltrativo de quo aveva determinato una macchia di bagnato sul muro interno, con interessamento della superficie pittorica e di porzioni di intonaco;
5. che le infiltrazioni, inoltre, data la natura di scarico e di fogna delle acque che, con un getto “a pioggia” che dall'alto si riversava verso la base, invadevano gli ambienti, trasportavano sul pavimento, nonché sugli arredi e suppellettili presenti in loco, escrementi e liquidi luridi: tali materiali invadevano copiosamente il locale e ricoprivano gli oggetti ivi posti;
6. che il mobilio ivi posto, ricoperto di acque sporche ed escrementi, veniva irrimediabilmente rovinato e reso inservibile;
7. che il locale in oggetto diveniva inaccessibile ed inagibile a causa della quantità e qualità di quanto fuoriuscito dalla colonna fecale: in tal modo, invero, l'ambiente in questione risultava essere del tutto insalubre ed insicuro;
8. che la causa dei frequenti e periodici fenomeni infiltrativi che negli anni si sono verificati nell'immobile sono da ricondurre esclusivamente alla vetustà ed usura delle tubazioni in questione per le quali pare evidente un difetto nella dovuta manutenzione ordinaria e straordinaria;
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare le cause dei danni lamentati e condannare il alla esecuzione delle opere Controparte_1
necessarie ed utili per eliminare le cause dei danni .
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea e chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della con la quale intratteneva rapporto assicurativo. Controparte_2
Si costituiva la quale chiedeva preliminarmente di dichiarare la Controparte_2
domanda attrice improcedibile, inammissibile e, comunque, rigettarla nel merito perché infondata e priva di prova certa anche sul quantum;
in subordine limitare le pretese risarcitorie in applicazione delle condizioni di polizza sottoscritte dal . Parte_1
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per quanto di ragione.
Invero, benché non più attuale né in essere al momento degli accessi svolti dal nominato
CTU, emerge dagli atti e in ogni caso la circostanza non ha rappresentato oggetto di contestazione che il fenomeno infiltrativo lamentato da parte attrice si è effettivamente verificato localizzandosi, nell'immobile di proprietà attrice, nel locale box ubicato al piano sottostrada del fabbricato in corrispondenza della tubatura corrente CP_3
in corrispondenza del solaio superiore nella quale vengono convogliate le acque di scolo del fabbricato.
Veniva esperita la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze questo giudicante ritiene di far proprie anche in questa sede in considerazione della adeguatezza, completezza e precisione dei rilievi e accertamenti compiuti.
In ordine alle cause dalle quali scaturiscono i danni lamentati dall'attore, il CTU evidenzia che “…si può facilmente dedurre che i fenomeni infiltrativi manifestatisi nel locale di proprietà attorea, ovvero la fuoriuscita di liquami dalla tubazione della fecale condominiale, possono ricondursi ad una ostruzione sostanziale temporanea, e ad un conseguente rigurgito dei liquami stessi dal punto di sfogo, ovvero dai tappi di ispezione. Tappi che, durante l'indagine video ispettiva sono risultati mal fissati. Come sopra relazionato, all'interno la tubazione si presenta scabra ed irregolare,
a causa delle concrezioni presenti, che nel tempo ne hanno ridotto la sezione. Riducendosi detta sezione, seppure in alcuni tratti, è verosimile che in occasione di ingenti portate si manifesti una sovrapressione idraulica che necessariamente comporta la fuoriuscita di liquami dai tappi di ispezione e/o dalle giunzioni tra i tubi soprattutto tra quelle realizzate con materiali diversi. Le criticità emerse dall'indagine eseguita sono criticità che si sono aggravate nel tempo. È compatibile la manifestazione del danno lamentata agli atti con quanto risultato dalla video ispezione…”
In ordine ai danni lamentati dall'attore, dalla ctu emergeva che il fenomeno lamentato era l'esondazione della tubazione della colonna di scarico condominiale, con conseguente sversamento di acque reflue e liquami. Il CTU ha visionato le immagini fotografiche ed i video che riprendevano il percolamento dell'acqua proveniente dalla condotta suborizzontale condominiale nel vano di proprietà attorea, evidenziando che l'acqua fuoriuscisse da più punti della citata condotta, ovvero da due tappi di ispezione, riversandosi sul pavimento, bagnando la muratura nella parte basamentale e bagnando altresì le suppellettili e gli arredi presenti.
Il ctu rilevava in particolare, come causa infiltrativa e conseguentemente dei danni lamentati dall'attore che la tubazione, in alcuni tratti, risulta parzialmente ostruita, a causa di accumulo di materiale eterogeneo (concrezioni varie) che ne riduce la sezione.
Per tale motivo, il normale deflusso dei reflui e dei materiali solidi verso la valle idraulica
è ostacolato e rallentato dal suddetto restringimento di sezione. Comportando il ristagno di liquidi all'interno della tubazione, nonché fenomeni di sovrapressione idraulica che si ripercuotono su tutti i tratti fognari posti a monte degli stessi, in occasione di ingenti portate così come testimoniato da alcune concrezioni presenti su tutto l'intradosso della tubazione.
Nella determinazione dei lavori per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, il ctu giungeva ad indicare un importo totale di € 1.563,19 € (IVA esclusa), importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi oltre ad € 600,00 quale risarcimento conseguente ai danni cagionati alle suppellettili e agli arredi presenti di cui alle fotografie in atti e non oggetto di alcuna contestazione da parte del che ne riconosceva la presenza Parte_1
nel box quale indice della mancanza di valore degli stessi e comunque raffigurati nella foto in atti. Tra gli ulteriori danni richiesti parte attrice indicava l'importo fatturato di €
104,00 per spese di ctp, di € 950,00 per la pulizia dei locali e di € 28,00 per l'acquisto di taniche per smaltire l'acqua nera. Tutte spese dovute ed oggetto di risarcimento.
L'acquisto del “coprigambe Tucano” non può essere considerata spesa in netta correlazione con l'occorso anche in ragione della funzione di copertura parziale dello scooter.
Orbene, come è noto, per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, la responsabilità del custode ( ) si fonda non su un comportamento od Parte_1
un'attività ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, “il caso fortuito”, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. In altri termini, alla stregua della regola assurgente ad ius receptum se correttamente interpretato l'art. 2051 cod. civ., vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa a carico del custode, mentre l'attore ha l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode, a quest'ultimo incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma che il danno si è verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito.
Posto dunque che l'infiltrazione era generata da una cattiva manutenzione della tubatura corrente in corrispondenza del solaio di copertura del locale box interrato tale che la stessa risultava otturata in più punti, ragione per la quale si verificava il rigurgito delle acque reflue e il percolamento di liquami dai tappi di ispezione e dai giunti, è evidente sia l'assenza di prova del caso fortuito che la responsabilità dei danni da infiltrazione prodotti nel locale box di parte attrice.
Va ora esaminata la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_1
soc. l condominio ha adeguatamente provato il rapporto assicurativo Controparte_2
con la società chiamata in causa come emerge dalla polizza di assicurazione prodotta in atti risultando tra le garanzie della sezione Responsabilità Civile l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a risarcire per i danni involontariamente provocati a terzi. Va rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in giudizio in ragione della mancata integrale trascrizione del contenuto della domanda principale o dei punti essenziali della stessa. Invero, per quanto molto sintetica, vi è il richiamo all'eziologia infiltrativa dei danni richiesti dall'attrice su cui infatti la è riuscita a difendersi CP_2
in modo preciso. Nel costituirsi la terza chiamata ha eccepito la presenza di clausola di perizia contrattuale da cui l'improcedibilità della domanda. detta “perizia contrattuale”.
Appare evidente che la procedura peritale collegiale che prevede la nomina di un perito per ogni parte non può che riguardare l'assicurato e la compagnia e, in caso di disaccordo tra questi, la nomina di un terzo perito. Nel caso in cui la garanzia sia a tutela del contraente rispetto ai terzi ( quale de essere considerato a norma di cgc il Parte_1
che subisce danno alla proprietà privata) appare evidente che la clausola non può ritenersi operativa essendo la manleva volta a ristorare il danno diretto subito dal ritenuto responsabile. Parte_1
Va detto che la società ha eccepito l'esistenza di una franchigia di Controparte_2
euro 500.00 in relazione alla garanzia prestata rientrante nella sezione “Altri Danni ai
Beni – Danni da Acqua condotta”. La scopertura di franchigia deve essere ritenuta una mera difesa perché delimitante l'oggetto del contratto e la stessa risulta provata documentalmente.
Per tale ragione la società va condannata a tenere indenne il Controparte_4
da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti Controparte_1 CP_1
dall'accoglimento della domanda attorea, nei limiti del massimale di polizza (di euro
2.500,00 ed al netto della somma di € 500,00 prevista quale franchigia” Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento in base al decisum.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza la società Controparte_2
va condannata al rimborso delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_1
così come liquidate in dispositivo che segue.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento della domanda attorea condanna il Controparte_1
in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro € 3.245,19
[...]
oltre gli interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
c) condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi oltre € 600,00 per spese vive oltre CPA, rimb. forf ed IVA se dovute come per legge con clausola di attribuzione agli avv.ti Roberto De Michino e Salvatore Zuppardi dichiaratisi antistatari;
d) condanna la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t., a manlevare la parte convenuta dell'importo di € 2.500,00 per il pagamento di cui al capi che precedono, detratta la franchigia di polizza pari ad € 500,00;
e) condanna la società al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
delle spese sostenute per il presente giudizio pari ad euro Controparte_1
2.552,00 per onorari, oltre a CPA ed IVA e rimb. forf se dovute come per legge;
f) pone le spese di ctu a carico della parte convenuta.
È verbale
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)