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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2436 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SAIEVA FLORINDA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.7.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso con condanna delle CP_1 spese.
La causa, istruita mediante TU medica, veniva decisa con sentenza all'esito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025.
Motivi della decisione
1 Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla TU- di cui al comma 6 dell' art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del TU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.)
L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di: “Disturbo bipolare con necessità di terapia continua. M di Parkinson. Diabete mellito. Esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale lombare”.
Il quadro di parte ricorrente è stato, in sede di visita peritale scupolosamente esaminato dal consulente, il quale, utilizzando, per la valutazione della percentuale di invalidità la “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” di cui al DMS del 5.2.92, ha ben spiegato che, quanto al disturbo bipolare, trattasi di una patologia caratterizzata da episodi psicotici e alternanza tra fasi depressive e maniacali e per la quale è necessaria una terapia continua. Tale disturbo ha comportato numerosi ricoveri in strutture psichiatriche, anche a seguito di tentativi di suicidio, rendendo indispensabile un trattamento costante. Per la valutazione della condizione, l'Ausiliario ha ritenuto opportuno far riferimento al Codice 2201, relativo ai disturbi ciclotimici gravi con necessità di terapia continua, che prevede un'invalidità riconosciuta al 100%.
Per quanto riguarda il morbo di Parkinson, patologia che riduce la mobilità del paziente e che viene trattata con Madopar, la valutazione è basata sul Codice 7348, con una percentuale di invalidità pari al 40%.
2 Il diabete mellito, infine, viene valutato con un criterio analogico proporzionale, facendo riferimento al Codice 9309, che riconosce una percentuale di invalidità del
30%.
Infine, gli esiti di un intervento di stabilizzazione vertebrale lombare sono considerati ai fini della valutazione con il Codice 70102, con un'invalidità riconosciuta del 30%.
In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il TU ha concluso ritenendo che: “La condizione del soggetto prevede una percentuale di invalidità pari al 100% per cui la stessa presenta le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità. Le patologie erano presenti all'epoca della presentazione della visita di revisione e pertanto è da quella data che deve decorrere il diritto” (8.8.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal TU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di TU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex art. 12 L. 118/71 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, a far data dalla visita di revisione (8.8.2023); rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
pone a carico di le spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese, CP_1
IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
spese di TU a carico di , come da separati decreti. CP_1
Così deciso in Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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