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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 477 / 2024 vertente
TRA
, nata in data [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti MARZIALE GIUSEPPE e TOTARO Parte_1
PATRIZIA
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to DE MICCO SCIPIONE CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.01.2024 l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato alla sig.ra dalla con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 28 luglio 2023, con efficacia dal 20 luglio 2023.
b) Per l'effetto, ordinare alla società resistente l'immediata reintegrazione della ricorrente el Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato e ciò in applicazione della normativa di legge e di contratto collettivo indicata in ricorso.
c) Per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di a titolo risarcitorio e/o CP_1 Parte_1 indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso (20.7.2023 ovvero dalla diversa data che il sig. Giudice accerterà) e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero in subordine al pagamento di somma equivalente a dodici mensilità di retribuzione globali di fatto;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro
1.661,07 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare.
CP_ d) In via subordinata rispetto alle domande di cui ai capi b) e c) delle presenti conclusioni, condannare la
al pagamento in favore di a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una
[...] Parte_1 somma equivalente a trentasei ovvero ventiquattro mensilità di retribuzione –e comunque in misura non inferiore a dodici mensilità di retribuzione- e in via di ulteriore subordine, sei mensilità di retribuzione;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 1.661,07 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare.
e) Con espresso ordine alla società resistente, in ipotesi di inottemperanza all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, di corrispondere alla ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro.
f) Condannare la società convenuta all'integrale regolarizzazione e versamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data di efficacia dell'impugnato recesso.
g) Con interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al loro soddisfo. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione”; con vittoria di spese.
L'istante ha premesso:
- di essere stata dipendente delle varie società che si erano succedute nell'appalto dei servizi di mensa per l'ospedale Istituto dei Tumori Fondazione Pascale sin dall'anno 2001, specificando che a far data dal
1.12.2021, a seguito di un ulteriore passaggio di cantiere, era stata assunta dalla con contratto a CP_1 tempo indeterminato part time;
- di aver svolto mansioni di dietista con inquadramento dapprima nel V Livello ed a partir dal 1.05.2023 nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
CP_
- di essere stata, già da alcuni anni prima del dicembre 2021, epoca dell'attribuzione dell'appalto alla
, una attiva militante dell'organizzazione sindacale SI OB ed è stata, fino al qui impugnato
[...] licenziamento, delegata di RSA per tale organizzazione;
- che dai primi mesi del 2022 era sorta una situazione conflittuale tra la società convenuta e l'organizzazione sindacale SI OB, di cui ella era delegata di RSA. Evidenziava in particolare che il 22.3.2022 era stato redatto un verbale di incontro sindacale in cui l'istante, nella sua qualità, aveva rappresentato condotte aziendali ritenute illegittime in termini di organizzazione del lavoro;
che in data 8 giugno 2022 presso la Prefettura di
Napoli vi era stato un incontro nell'ambito della procedura di cd. “raffreddamento” ex art.2 legge n°146/12990, a seguito dello stato di agitazione proclamato dal SI OB;
che il 31 marzo 2023 vi era stato un ulteriore incontro sindacale, cui ella aveva partecipato in qualità di delegata di RSA unitamente alla rappresentante provinciale SI COBAS Immacolata Ercolano, incontro in cui era stata reiterata la denuncia di criticità dell'organizzazione del lavoro in danno dei dipendenti, cui la società aveva replicato con successivo comunicato del 20 aprile 2023; che nell'estate del 2023 l'organizzazione sindacale SI OB, non avendo riscontrato nessun intervento aziendale idoneo a modificare le criticità organizzative denunciate, aveva proclamato formalmente lo stato di agitazione sindacale, nel rispetto delle previsioni della legge n°146 del 1990 (cfr. comunicati SI OB del 4.6.2023, del 4.7.2023, del 15 luglio 2023, del 17 luglio 2023; che n data
14 luglio 2023 aveva luogo presso la Prefettura di Napoli l'incontro per la procedura di conciliazione e CP
“raffreddamento” prevista dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, tra e SI OB, con esito negativo;
che pertanto l'organizzazione Sindacato Intercategoriale OB e innanzitutto la delegata di hanno proseguito nell'organizzare e proclamare lo stato di agitazione del personale Persona_1
Sirio del servizio di ristorazione dell . Parte_2
Tanto premesso parte ricorrente ha lamentato che la società convenuta, con rivelatrice coincidenza temporale, aveva per ritorsione fatto illegittimo uso del proprio potere disciplinare per colpirla nella sua qualità di delegata sindacale. In particolare indicava: - che la datrice di lavoro con lettera del 14 luglio 2023, sollevava una contestazione disciplinare con cui le addebitava la seguente condotta, asseritamente da ella tenuta il 13 luglio 2023, in particolare indicando
alle 10.00 del mattino di tale giornata , suo superiore gerarchico, in occasione di Persona_2 un sopralluogo presso la cucina del Pascale, accortosi del fatto che il servizio di preparazione delle pizzette destinate ai DH era in netto ritardo, comandava al di affiancarsi al servizio di
Parte_3 preparazione pizzette;
che non appena il sig. si è apprestato ad iniziare il lavoro, lei è uscita
Parte_3 dal suo ufficio urlando e inveendo in modo inurbano ed ha aggredito verbalmente il sig.
Parte_3 intimandogli di non aiutare nella preparazione e distribuzione delle pizzette;
che nonostante le giustificazioni del , lei ha continuato ad inveire e a minacciare il e che pertanto,
Parte_3 Parte_3 solo per evitare ulteriori discussioni ed evitare di ritardare ulteriormente il servizio il sig. era
Parte_3 allontanato;
- di avere tempestivamente fornito le proprie giustificazioni contestando che i fatti si fossero svolti come indicato in lettera di contestazione;
di avere appreso dal il fatto che il gli aveva Parte_3 Per_2 detto che quella volta la consegna ai piani delle pizzette la doveva andare a fare lui, piuttosto che il che ella si era limitata a dire al che, visto che da mansionario la consegna delle dei Pt_4 Parte_3 pasti al piano competeva al sarebbe stato il caso di mettere per iscritto la variazione;
che Pt_4 pertanto non era vero che ella avesse inveito ed urlato;
di avere altresì già censurato in tale sede la ritorsività della contestazione ricevuta rispetto alla suo ruolo sindacale;
- che con lettera del 18.07.2023 la datrice di lavoro sollevava nuova contestazione disciplinare in merito alla condotta da ella asseritamente tenuta in data 15 luglio 2023 in particolare addebitandole
che nella predetta giornata ella, mentre era in servizio presso l'ospedale Pascale, verso le ore 12.00, aveva contestato al cuoco la mancata presenza di pomodori in un piatto di insalata di riso CP_2 pronto per la distribuzione e quindi già etichettato con l'indicazione di tutti gli ingredienti, compreso i pomodori;
che il cuoco replicava di averla già avvisata, appena arrivata al lavoro, del fatto che i pomodori erano troppo acerbi e che pertanto non li avrebbe usati per la preparazione del piatto;
che, nonostante ciò, ella aveva predisposto le etichette delle insalate indicando i pomodori tra gli ingredienti e che, dopo la spiegazione di , aveva dato il via libera alla distribuzione nonostante CP_2 la palese discrasia delle etichette;
che in tale momento era giunto il dr. he aveva ribadito CP_3 che il piatto non poteva essere consegnato con l'etichetta predisposta, perché sarebbe stata una
“frode alimentare”, sanzionabile dalla committente, e che pertanto ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste;
- di avere anche in detto caso fornito tempestivamente le proprie giustificazioni censurando la natura ritorsiva dell'addebito e negando che i fatti contestati si fossero svolti come indicato in lettera di contestazione. In particolare affermando che non era vero che il cuoco le aveva già indicato CP_2 al mattino che non avrebbe utilizzato i pomodori nell'insalata di riso, che anzi era stata proprio lei ad accorgersi della difformità delle insalate di riso già pronte per la consegna rispetto all'etichetta apposta, chiedendone contezza al cuoco;
che solo allora il cuoco le aveva dato notizia del fatto che non aveva usato i pomodori perché acerbi;
che l presente all'intera conversazione aveva CP_3 proposto di stampare nuove etichette da incollare sopra le precedenti e che ella si era opposta a tale non corretta procedure mettendosi subito al lavoro per predisporre le nuove etichette;
- che la con lettera del 28 luglio 2023, inoltrata dopo il 5 agosto, la licenziava per giusta Controparte_1 causa asserendo, in relazione all'episodio del 15 luglio che la discrasia tra etichetta e contenuto della confezione (mancanza dei pomodori) e il non aver la ricorrente bloccato la distribuzione, avrebbe comportato una “frode alimentare” e anche “…conseguenze sul piano penale e amministrativo, fino alla rescissione del contratto in essere con l ”; in relazione Parte_2 all'episodio del 13 luglio, affermando che ella si era resa responsabile di violazione di una disposizione di servizio e “… che c'è stata una aggressione verbale molto veemente nei confronti del e Parte_3 con toni alterati e poco urbani” .
Tanto indicato in punto di fatto la difesa di parte ricorrente asseriva la nullità del licenziamento in quanto affetto da causa illecita, poiché ritorsivo, in via gradata l'illegittimità del licenziamento subito, in quanto fondato su circostanze non veritiere e generico;
e comunque in ogni caso lesivo del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto analiticamente indicate in memoria.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La impugnativa della ricorrente è fondata e va pertanto accolta.
Si verte in ipotesi di licenziamento disciplinare comminato in relazione alle condotte tenuta dalla ricorrente nelle due giornate del 13 e del 15 luglio 2023.
La contestazione disciplinare afferente la giornata del 13 luglio è afflitta da un grave vizio genetico, atteso che la convenuta inammissibilmente tratteggia solo in via generica la aggressione verbale che addebita alla dott. Pt_1
Nella lettera di contestazione si espone che la vrebbe urlato e inveito in modo inurbano aggredendo Pt_1 verbalmente il intimandogli di non aiutare nella preparazione delle pizzette;
ed inoltre di che Parte_3 avrebbe continuato ad inveire nei confronti del anche minacciandolo nonostante le giustificazioni Parte_3 che il le porgeva. La deduzione attorea presente evidenti profili di genericità, non essendo chiarito Parte_3 quali siano state le parole concretamente utilizzate dalla ei confronti del , così impedendo Pt_1 Parte_3 la valutazione in concreto della condotta tenuta dalla incolpata da parte del giudice, che non riesce a determinare se effettivamente le stesse superino un livello fisiologico di animata discussione e confronto sul luogo di lavoro la fisiologia per sfociare nella patologia della asserita aggressione verbale o minaccia;
preme allo scrivente giudice rimarcare la utilizzazione in lettera di contestazione di nozioni vaghe e soggettive/ relative quali “ modo inurbano”, e la mancata indicazione di quale sarebbe stato nella fattispecie il male minacciato . Ciò già di per sé appare idoneo ad inficiare il complessivo addebito mosso in relazione alla giornata del 13 luglio dalla convenuta alla dietista Dott. Gentile.
Per autonomo profilo, va inoltre considerato che il teste di lista di parte convenuta ascoltato in relazione ai fatti del 13 luglio, , non ha confermato neppure che in tale data vi sia stata una discussione Persona_2 tra la d il : detto teste infatti, dopo aver rammemorato che, quella mattina - nell'ambito di Pt_1 Parte_3 un momento sindacale difficile con la sigla Si OB, profilandosi un ritardo nella consegna delle pizzette per i pazienti del Day Hospital - aveva chiesto al , che non aderiva alla sigla sindacale in agitazione, di Parte_3 occuparsi lui della consegna, ha dichiarato per quanto qui interessa:“mi è stato poi riferito che la richiesta che io ho fatto a non ha avuto seguito in quanto la dietista Gentile ha richiesto un ordine scritto. Io Parte_3 non sono stato presente al dialogo tra e la non posso riferire pertanto circa i modi, i toni in Parte_3 Pt_1 cui c'è stato questo dialogo”.
Tale essendo stata la prova offerta dalla convenuta non è revocabile in dubbio che la parte convenuta in merito non ha provato né il ritardo nella distribuzione delle pizzette, né la realizzazione di una circostanziata aggressione verbale da parte della ricorrente nei confronti del . Parte_3 D'altro canto – come pure eccepito dalla attenta difesa della parte ricorrente - ha una certa valenza suggestiva la circostanza che soggetto asseritamente aggredito e minacciato dalla dott. il Pt_1 Parte_3 non sia stato inserito dalla convenuta nella lista testi.
In relazione alla seconda contestazione, afferente la giornata del 15 luglio, giova richiamare che la convenuta ha contestato in sintesi alla dott. a seguente condotta: Pt_1
nella predetta giornata ella, mentre era in servizio presso l'ospedale Pascale, verso le ore 12.00, aveva contestato al cuoco la mancata presenza di pomodori in un piatto di insalata di riso pronto per la CP_2 distribuzione e quindi già etichettato con l'indicazione di tutti gli ingredienti, compreso i pomodori;
che il cuoco replicava di averla già avvisata, appena arrivata al lavoro, del fatto che i pomodori erano troppo acerbi
e che pertanto non li avrebbe usati per la preparazione del piatto;
che, nonostante ciò, ella aveva predisposto le etichette delle insalate indicando i pomodori tra gli ingredienti;
che in tale momento era giunto il dr. che aveva ribadito che il piatto non poteva essere consegnato con l'etichetta predisposta, perché CP_3 sarebbe stata una “frode alimentare”, sanzionabile dalla committente, e che pertanto ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste;
Ciò richiamato deve rilevarsi che parte convenuta non ha provato in giudizio – com'era suo onere – la commissione da parte della ricorrente della sequenza comportamentale descritta in contestazione;
la prova raccolta dimostra una condotta della ignificativamente difforme da quella contestata;
inoltre tale Pt_1 condotta si presenta priva di rilievo disciplinare.
Appare necessario riportare le dichiarazioni rese da teste di lista di parte convenuta Testimone_1 ascoltato in relazione ai fatti del 15 luglio. Detto teste ha dichiarato:
CP Adr: sono il direttore tecnico della convenuta per il centro cottura Pascale ed anche per tutti centri cottura che la convenuta gestisce presso gli altri presidi ospedalieri per i quali vi è appalto;
pertanto, io a far data CP dall'anno 2022 quando è cominciato per l'appalto presso il Pascale rivesto questo incarico occupandomi sia della qualità che delle risorse umane.
Adr: ricordo he era la dottoressa che aveva mansioni di dietista per il Pascale. Parte_1
Adr: ricordo bene i fatti della giornata del 15 luglio 2023 di cui il giudice mi fa menzione;
voglio tuttavia precisare che in quel periodo c'era un clima di tensione a causa dell'agitazione sindacale, c'era una sigla
SICOBAS che era in agitazione e la società faceva molta attenzione a che in questa situazione non si verificassero ritardi o disfunzioni del servizio che avrebbero cagionato sanzioni da parte del committente.
Adr: nella giornata del 15 luglio 2023 c'è stata un problematica in relazione alla corrispondenza delle etichette di una pietanza Insalata di Riso con gli ingredienti effettivamente presenti all'interno dello stesso, fui io in particolare ad accorgermi che nelle insalate di riso già impiattate e confezionate con la etichetta apposta( le insalate erano state già porzionate in un piatto termo sigillato con un'etichetta adesiva attaccata sopra dopo la chiusura del piatto) mancavano i pomodori menzionati come presenti invece sull'etichetta. Preciso che era la dietista il soggetto che era responsabile delle etichette, intendo dire che quando dopo che l'impiegata predisponeva le etichette, era la dietista a dovere controllare che gli alimenti presi sulle etichette fossero quelli di cui al capitolato speciale di appalto ed anche che vi fosse conformità tra quanto indicato sull'etichetta e il contenuto.
Adr: le etichette vengono preparate nella medesima giornata in cui i piatti escono dal centro cottura, sono predisposte dall'impiegata mentre i cuochi preparano le pietanze così da tenere in conto eventuali variabili occorse (ad esempio manca quel giorno la fornitura di un certo prodotto); in questi casi è prevista una comunicazione di variazione della pietanza al committente, che la dietista deve inoltrare al direttore tecnico, cioè a me;
è previsto poi che io inoltri al committente questa richiesta di variazione;
io ottengo in maniera immediata la risposta per accettazione della committente salvo che ci siano motivi ostativi;
adr: non è mai capitato che il Pascale ci abbia negato l'accettazione della richiesta di variazione. La tempistica giusta per queste richieste di variazione prevede che la stessa sia fatta alle 9/9,30 del mattino, il committente deve infatti notificare la stessa ai vari reparti per la verifica circa esigenze speciali;
se è fatta più tardi questa richiesta non avviene più in tempo utile, considerando che alle 11,45 inizia la consegna dei pasti al reparto.
Adr: quel giorno accortomi della difformità dell'etichetta rispetto al contenuto dell'insalata ho immediatamente chiesto chiarimenti al cuoco;
lo stesso mi diceva che appena aveva Testimone_2 cominciato a preparare le insalate di riso si era reso conto che i pomodori che aveva in dispensa erano acerbi
e quindi non validi per la preparazione;
mi diceva anche che lui questa circostanza aveva provveduto a comunicarle alla dietista ppena la stessa era arrivata a lavoro;
il cuoco è il primo ad arrivare Parte_1 in impianto di solito alle 6,30/7,00, la dietista arriva di solito alle 8,30/ 9,00 se non erro quel giorno era arrivata alle 9,00.
Adr: la osservazione da parte mia, nella giornata del 15 luglio di cui sto parlando, della difformità delle etichette è avvenuta intorno alle ore 11,00 ricordo che i piatti di insalata stavano già nei carrelli per la distribuzione.
Adr: dopo che ho constatato questa circostanza io, dopo avere sentito il cuoco, ho convocato la dott.ssa
e ho chiesto chiarimento di questa etichettatura non conforme, in presenza del cuoco- eravamo nella
Pt_1 zona che si trova tra la cucina e l'area confezionamento-; il cuoco in presenza della ibadiva che i
Pt_1 pomodori che aveva nella dispensa erano verdi, e la in relazione all'etichettatura non conforme, mi
Pt_1 diceva: “E che fa?”. Poi la roponeva di attaccare sopra l'etichetta sbagliata una nuova etichetta;
io
Pt_1 mi opponevo a questa soluzione perché assolutamente non conforme agli obblighi della azienda verso la committente e stabilivo che le insalate di riso fossero impiattate ex novo, e che sui nuovi piatti termosaldati si apponesse la etichetta corretta. Questo avveniva alle 11,20 circa e quindi in prossimità dell'orario in cui i pasti dovevano cominciare ad uscire dal centro cottura. Preciso che in quell'occasione fui io per le vie brevi a Per_ telefonare la dottoressa che interviene per la Direzione Sanitaria del Pascale con riferimento alla ristorazione per comunicare la richiesta di variazione.
Adr: preciso che, quando sopra ho detto che le richieste di variazione che mi venivano comunicate tempestivamente intorno alle 9 del mattino io le inoltravo via mail poi al Pascale, Ufficio Dietetico, dichiaro Per_ che queste richieste di variazione le indirizzavo proprio alla dottoressa di cui sto parlando.
Adr: sto parlando di circa 120/ 150 porzioni di insalata di riso.
Adr: circa ciò che ha detto o fatto la dottoressa opo la mia determinazione a che si spacchettassero Pt_1 le insalate con successivo reimpiattamento ed etichettatura, dichiaro che la on disse né fece nulla Pt_1 semplicemente si allontanò recandosi nella sua postazione che si trova in una stanza munita di vetri trasparenti che si trova di fronte alla linea di confezionamento.
Adr: Circa ciò che mi chiede il giudice e cioè se sia vero che fu la dottoressa d opporsi alla proposta Pt_1 di stampare nuove etichette da attaccare sopra alle precedenti e ad esigere che si stampassero nuove etichette
e si reimpiattassero tutti i piatti, dichiaro che non è vero: sono stato io a oppormi alla proposta dell Pt_1 di stampare nuove etichette da applicare sopra le etichette errate e a disporre che si procedesse al reimpiattamento delle insalate e alla stampa della etichetta corretta da opporre sui piatti sigillati dopo la chiusura degli stessi.
Adr: dichiaro che l'apposizione di doppia etichettatura per essere la prima errata non corrisponde alle linee guida del capitolato speciale di appalto che prevede una sola etichetta coerente agli ingredienti usati.
L.C.S. Le dichiarazioni rese dal teste ianamente smentiscono l'accadimento dei fatti così come narrati in CP_3 lettera di contestazione: nello specifico, rispetto a quanto indicato in lettera di contestazione, è smentito
- che la accortasi della mancanza di un ingrediente dalle insalata di riso già confezionate ed Pt_1 etichettate, convocava il cuoco sul punto ( che le diceva di averla già messa a parte al mattino dell'impossibilità di utilizzare i pomodori presenti in dispensa perché troppo acerbi) ed all'esito delle sue spiegazioni, riponeva il piatto sul carrello dando il via libera alla distribuzione dei pasti confezionati con le etichette recanti la menzione dell'ingrediente non presente;
- che l sopraggiunto, ritenendo di non potere fare uscire per la consegna pasti con etichette CP_3 non corrispondenti al vero, ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste.
Dalla deposizione dell i trae invero che la mancanza di un ingrediente dalle etichette era stata CP_3 scoperta dall non dalla he la on aveva affatto dato il via libera alla distribuzione CP_3 Pt_1 Pt_1 delle confezioni di insalata con l'etichetta sbagliata, ma che invece aveva proposto di stampare nuove etichette da incollare sopra di quelle sbagliate;
che a fronte della indicazione da parte della i altra CP_3 soluzione, più corretta, da adottarsi (reimpiattamento delle insalate di riso in nuove confezioni con la apposizione di nuove etichette, appositamente predisposte) nulla la veva opposto. Pt_1
Dunque risulta non provato, ed anzi smentito, il cuore della contestazione della convenuta e cioè che la vesse dato disposto la distribuzione nei reparti delle insalate di riso con l'ingrediente mancante, Pt_1 condotta che integrerebbe la frode addebitata. Risulta invece che ella avrebbe voluto far distribuire le insalate di riso con la etichetta corretta e dunque priva della indicazione dell'ingrediente – il pomodoro- non utilizzato, anche se sovrapposta ( perché incollata sopra) a quella sbagliata.
Se il confezionamento del pasto con apposizione, sul box all'uopo utilizzato, di due etichette sovrapposte certamente non integra adempimento a regola d'arte degli obblighi di corretto confezionamento, tuttavia senz'altro non implica ( per l' illeggibilità della etichetta non veritiera ) alcuna frode.
D'altro canto, nell'ambito della indefettibile regola di immodificabilità dell'addebito, pare opportuno rimarcare che la convenuta non ha contestato alla ricorrente il fatto di avere inteso far uscire dalla cucina per la consegna pasti recanti una seconda etichetta, corretta, sovrapposta a quella sbagliata, né di non avere proceduto a tempestiva comunicazione alla direzione ospedaliera della variazione del pasto, a seguito della dichiarazione da parte del cuoco della inutilizzabilità dell' ingrediente pomodoro. D'altrocanto non è peregrino notare che in giudizio non è stato neppure dimostrato che ( come addebitato in lettera di contestazione) la ricorrente aveva predisposto le etichette indicando in esse un ingrediente mancante;
ciò non solo perché il fatto che il cuoco avesse già detto alla dietista dott. della inutilizzabilità dei Pt_1 pomodori rimane per così dire sullo sfondo, atteso che il teste on era presente all' atto di tale CP_3 comunicazione, meramente riferitagli dal cuoco, e si limita a prendere per vero quello che il cuoco gli ha riportato, ma anche perchè la ricorrente non era il soggetto che doveva predisporre le etichette ( cfr dichiarazioni dl teste circostanza confermata anche dal fatto che, quando l' a disposto il CP_3 CP_3 riconfezionamento e la rifazione delle etichette, la egittimamente si allontana, non avendo alcun Pt_1 compito da disbrigare in tale frangente.
Ad ogni buon conto, infine, è condivisibile la osservazione della difesa della ricorrente secondo cui la strumentalità della contestazione fatta alla ricorrente emerge quasi palmarmente, oltre che dall'utilizzo da parte della convenuta del concetto penalistico di frode alimentare, in relazione al mero mancato impiego ( al fine della migliore riuscita della preparazione) di un ingrediente non reputato idoneo in una certa giornata, anche nella enfatizzazione delle ricadute sulla prosecuzione dell'appalto dei fatti addebitati – obiettivamente ben lontani dall'integrare un' inadempimento di non scarsa importanza tale da legittimare la committente alla risoluzione. Conclusivamente in relazione al secondo addebito si è dimostrata la realizzazione da parte della ricorrente di una infrazione talmente marginale da porsi al di sotto del minimo necessario perché si possa procedere a sanzione ( calzante per tale profilo il riferimento, fatto in atti, al principio di diritto espresso da Cass. Sezione
Lavoro n°12174 dell'8 maggio 2019, secondo cui :"Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art.
3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare".
Accalarata pertanto, a cagione della “insussistenza del fatto materiale” addebitato, la illegittimità del licenziamento disciplinare disposto, essendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti sorto l'1.12.2021, troverà applicazione il comma secondo dell'art. 3 del d.lgs n°23/2015, secondo cui “
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3” .Pertanto, accertata la illegittimità del licenziamento impugnato, deve pronunziarsi condanna della alla reintegrazione CP_1 della el posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (7 agosto 2023 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nel limite massimo di dodici mensilità previsto dal comma 2 dell'art.3 predetto.
Somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 1.661,07
Inoltre la parte ricorrente va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.940,00, oltre iva, cpa e rimborsi, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
accerta l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto, ordina alla società convenuta l'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento ( 5.08.2024 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque nel limite massimo di dodici mensilità con riferimento al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione; b) condanna inoltre la parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c)condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro
3.940,00, oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione agli avvocati Patrizia Totaro e Giuseppe
Marziale anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 25.05.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 477 / 2024 vertente
TRA
, nata in data [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti MARZIALE GIUSEPPE e TOTARO Parte_1
PATRIZIA
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to DE MICCO SCIPIONE CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.01.2024 l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato alla sig.ra dalla con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 28 luglio 2023, con efficacia dal 20 luglio 2023.
b) Per l'effetto, ordinare alla società resistente l'immediata reintegrazione della ricorrente el Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato e ciò in applicazione della normativa di legge e di contratto collettivo indicata in ricorso.
c) Per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di a titolo risarcitorio e/o CP_1 Parte_1 indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso (20.7.2023 ovvero dalla diversa data che il sig. Giudice accerterà) e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ovvero in subordine al pagamento di somma equivalente a dodici mensilità di retribuzione globali di fatto;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro
1.661,07 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare.
CP_ d) In via subordinata rispetto alle domande di cui ai capi b) e c) delle presenti conclusioni, condannare la
al pagamento in favore di a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una
[...] Parte_1 somma equivalente a trentasei ovvero ventiquattro mensilità di retribuzione –e comunque in misura non inferiore a dodici mensilità di retribuzione- e in via di ulteriore subordine, sei mensilità di retribuzione;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 1.661,07 ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare.
e) Con espresso ordine alla società resistente, in ipotesi di inottemperanza all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, di corrispondere alla ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro.
f) Condannare la società convenuta all'integrale regolarizzazione e versamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data di efficacia dell'impugnato recesso.
g) Con interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al loro soddisfo. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione”; con vittoria di spese.
L'istante ha premesso:
- di essere stata dipendente delle varie società che si erano succedute nell'appalto dei servizi di mensa per l'ospedale Istituto dei Tumori Fondazione Pascale sin dall'anno 2001, specificando che a far data dal
1.12.2021, a seguito di un ulteriore passaggio di cantiere, era stata assunta dalla con contratto a CP_1 tempo indeterminato part time;
- di aver svolto mansioni di dietista con inquadramento dapprima nel V Livello ed a partir dal 1.05.2023 nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
CP_
- di essere stata, già da alcuni anni prima del dicembre 2021, epoca dell'attribuzione dell'appalto alla
, una attiva militante dell'organizzazione sindacale SI OB ed è stata, fino al qui impugnato
[...] licenziamento, delegata di RSA per tale organizzazione;
- che dai primi mesi del 2022 era sorta una situazione conflittuale tra la società convenuta e l'organizzazione sindacale SI OB, di cui ella era delegata di RSA. Evidenziava in particolare che il 22.3.2022 era stato redatto un verbale di incontro sindacale in cui l'istante, nella sua qualità, aveva rappresentato condotte aziendali ritenute illegittime in termini di organizzazione del lavoro;
che in data 8 giugno 2022 presso la Prefettura di
Napoli vi era stato un incontro nell'ambito della procedura di cd. “raffreddamento” ex art.2 legge n°146/12990, a seguito dello stato di agitazione proclamato dal SI OB;
che il 31 marzo 2023 vi era stato un ulteriore incontro sindacale, cui ella aveva partecipato in qualità di delegata di RSA unitamente alla rappresentante provinciale SI COBAS Immacolata Ercolano, incontro in cui era stata reiterata la denuncia di criticità dell'organizzazione del lavoro in danno dei dipendenti, cui la società aveva replicato con successivo comunicato del 20 aprile 2023; che nell'estate del 2023 l'organizzazione sindacale SI OB, non avendo riscontrato nessun intervento aziendale idoneo a modificare le criticità organizzative denunciate, aveva proclamato formalmente lo stato di agitazione sindacale, nel rispetto delle previsioni della legge n°146 del 1990 (cfr. comunicati SI OB del 4.6.2023, del 4.7.2023, del 15 luglio 2023, del 17 luglio 2023; che n data
14 luglio 2023 aveva luogo presso la Prefettura di Napoli l'incontro per la procedura di conciliazione e CP
“raffreddamento” prevista dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, tra e SI OB, con esito negativo;
che pertanto l'organizzazione Sindacato Intercategoriale OB e innanzitutto la delegata di hanno proseguito nell'organizzare e proclamare lo stato di agitazione del personale Persona_1
Sirio del servizio di ristorazione dell . Parte_2
Tanto premesso parte ricorrente ha lamentato che la società convenuta, con rivelatrice coincidenza temporale, aveva per ritorsione fatto illegittimo uso del proprio potere disciplinare per colpirla nella sua qualità di delegata sindacale. In particolare indicava: - che la datrice di lavoro con lettera del 14 luglio 2023, sollevava una contestazione disciplinare con cui le addebitava la seguente condotta, asseritamente da ella tenuta il 13 luglio 2023, in particolare indicando
alle 10.00 del mattino di tale giornata , suo superiore gerarchico, in occasione di Persona_2 un sopralluogo presso la cucina del Pascale, accortosi del fatto che il servizio di preparazione delle pizzette destinate ai DH era in netto ritardo, comandava al di affiancarsi al servizio di
Parte_3 preparazione pizzette;
che non appena il sig. si è apprestato ad iniziare il lavoro, lei è uscita
Parte_3 dal suo ufficio urlando e inveendo in modo inurbano ed ha aggredito verbalmente il sig.
Parte_3 intimandogli di non aiutare nella preparazione e distribuzione delle pizzette;
che nonostante le giustificazioni del , lei ha continuato ad inveire e a minacciare il e che pertanto,
Parte_3 Parte_3 solo per evitare ulteriori discussioni ed evitare di ritardare ulteriormente il servizio il sig. era
Parte_3 allontanato;
- di avere tempestivamente fornito le proprie giustificazioni contestando che i fatti si fossero svolti come indicato in lettera di contestazione;
di avere appreso dal il fatto che il gli aveva Parte_3 Per_2 detto che quella volta la consegna ai piani delle pizzette la doveva andare a fare lui, piuttosto che il che ella si era limitata a dire al che, visto che da mansionario la consegna delle dei Pt_4 Parte_3 pasti al piano competeva al sarebbe stato il caso di mettere per iscritto la variazione;
che Pt_4 pertanto non era vero che ella avesse inveito ed urlato;
di avere altresì già censurato in tale sede la ritorsività della contestazione ricevuta rispetto alla suo ruolo sindacale;
- che con lettera del 18.07.2023 la datrice di lavoro sollevava nuova contestazione disciplinare in merito alla condotta da ella asseritamente tenuta in data 15 luglio 2023 in particolare addebitandole
che nella predetta giornata ella, mentre era in servizio presso l'ospedale Pascale, verso le ore 12.00, aveva contestato al cuoco la mancata presenza di pomodori in un piatto di insalata di riso CP_2 pronto per la distribuzione e quindi già etichettato con l'indicazione di tutti gli ingredienti, compreso i pomodori;
che il cuoco replicava di averla già avvisata, appena arrivata al lavoro, del fatto che i pomodori erano troppo acerbi e che pertanto non li avrebbe usati per la preparazione del piatto;
che, nonostante ciò, ella aveva predisposto le etichette delle insalate indicando i pomodori tra gli ingredienti e che, dopo la spiegazione di , aveva dato il via libera alla distribuzione nonostante CP_2 la palese discrasia delle etichette;
che in tale momento era giunto il dr. he aveva ribadito CP_3 che il piatto non poteva essere consegnato con l'etichetta predisposta, perché sarebbe stata una
“frode alimentare”, sanzionabile dalla committente, e che pertanto ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste;
- di avere anche in detto caso fornito tempestivamente le proprie giustificazioni censurando la natura ritorsiva dell'addebito e negando che i fatti contestati si fossero svolti come indicato in lettera di contestazione. In particolare affermando che non era vero che il cuoco le aveva già indicato CP_2 al mattino che non avrebbe utilizzato i pomodori nell'insalata di riso, che anzi era stata proprio lei ad accorgersi della difformità delle insalate di riso già pronte per la consegna rispetto all'etichetta apposta, chiedendone contezza al cuoco;
che solo allora il cuoco le aveva dato notizia del fatto che non aveva usato i pomodori perché acerbi;
che l presente all'intera conversazione aveva CP_3 proposto di stampare nuove etichette da incollare sopra le precedenti e che ella si era opposta a tale non corretta procedure mettendosi subito al lavoro per predisporre le nuove etichette;
- che la con lettera del 28 luglio 2023, inoltrata dopo il 5 agosto, la licenziava per giusta Controparte_1 causa asserendo, in relazione all'episodio del 15 luglio che la discrasia tra etichetta e contenuto della confezione (mancanza dei pomodori) e il non aver la ricorrente bloccato la distribuzione, avrebbe comportato una “frode alimentare” e anche “…conseguenze sul piano penale e amministrativo, fino alla rescissione del contratto in essere con l ”; in relazione Parte_2 all'episodio del 13 luglio, affermando che ella si era resa responsabile di violazione di una disposizione di servizio e “… che c'è stata una aggressione verbale molto veemente nei confronti del e Parte_3 con toni alterati e poco urbani” .
Tanto indicato in punto di fatto la difesa di parte ricorrente asseriva la nullità del licenziamento in quanto affetto da causa illecita, poiché ritorsivo, in via gradata l'illegittimità del licenziamento subito, in quanto fondato su circostanze non veritiere e generico;
e comunque in ogni caso lesivo del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto analiticamente indicate in memoria.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La impugnativa della ricorrente è fondata e va pertanto accolta.
Si verte in ipotesi di licenziamento disciplinare comminato in relazione alle condotte tenuta dalla ricorrente nelle due giornate del 13 e del 15 luglio 2023.
La contestazione disciplinare afferente la giornata del 13 luglio è afflitta da un grave vizio genetico, atteso che la convenuta inammissibilmente tratteggia solo in via generica la aggressione verbale che addebita alla dott. Pt_1
Nella lettera di contestazione si espone che la vrebbe urlato e inveito in modo inurbano aggredendo Pt_1 verbalmente il intimandogli di non aiutare nella preparazione delle pizzette;
ed inoltre di che Parte_3 avrebbe continuato ad inveire nei confronti del anche minacciandolo nonostante le giustificazioni Parte_3 che il le porgeva. La deduzione attorea presente evidenti profili di genericità, non essendo chiarito Parte_3 quali siano state le parole concretamente utilizzate dalla ei confronti del , così impedendo Pt_1 Parte_3 la valutazione in concreto della condotta tenuta dalla incolpata da parte del giudice, che non riesce a determinare se effettivamente le stesse superino un livello fisiologico di animata discussione e confronto sul luogo di lavoro la fisiologia per sfociare nella patologia della asserita aggressione verbale o minaccia;
preme allo scrivente giudice rimarcare la utilizzazione in lettera di contestazione di nozioni vaghe e soggettive/ relative quali “ modo inurbano”, e la mancata indicazione di quale sarebbe stato nella fattispecie il male minacciato . Ciò già di per sé appare idoneo ad inficiare il complessivo addebito mosso in relazione alla giornata del 13 luglio dalla convenuta alla dietista Dott. Gentile.
Per autonomo profilo, va inoltre considerato che il teste di lista di parte convenuta ascoltato in relazione ai fatti del 13 luglio, , non ha confermato neppure che in tale data vi sia stata una discussione Persona_2 tra la d il : detto teste infatti, dopo aver rammemorato che, quella mattina - nell'ambito di Pt_1 Parte_3 un momento sindacale difficile con la sigla Si OB, profilandosi un ritardo nella consegna delle pizzette per i pazienti del Day Hospital - aveva chiesto al , che non aderiva alla sigla sindacale in agitazione, di Parte_3 occuparsi lui della consegna, ha dichiarato per quanto qui interessa:“mi è stato poi riferito che la richiesta che io ho fatto a non ha avuto seguito in quanto la dietista Gentile ha richiesto un ordine scritto. Io Parte_3 non sono stato presente al dialogo tra e la non posso riferire pertanto circa i modi, i toni in Parte_3 Pt_1 cui c'è stato questo dialogo”.
Tale essendo stata la prova offerta dalla convenuta non è revocabile in dubbio che la parte convenuta in merito non ha provato né il ritardo nella distribuzione delle pizzette, né la realizzazione di una circostanziata aggressione verbale da parte della ricorrente nei confronti del . Parte_3 D'altro canto – come pure eccepito dalla attenta difesa della parte ricorrente - ha una certa valenza suggestiva la circostanza che soggetto asseritamente aggredito e minacciato dalla dott. il Pt_1 Parte_3 non sia stato inserito dalla convenuta nella lista testi.
In relazione alla seconda contestazione, afferente la giornata del 15 luglio, giova richiamare che la convenuta ha contestato in sintesi alla dott. a seguente condotta: Pt_1
nella predetta giornata ella, mentre era in servizio presso l'ospedale Pascale, verso le ore 12.00, aveva contestato al cuoco la mancata presenza di pomodori in un piatto di insalata di riso pronto per la CP_2 distribuzione e quindi già etichettato con l'indicazione di tutti gli ingredienti, compreso i pomodori;
che il cuoco replicava di averla già avvisata, appena arrivata al lavoro, del fatto che i pomodori erano troppo acerbi
e che pertanto non li avrebbe usati per la preparazione del piatto;
che, nonostante ciò, ella aveva predisposto le etichette delle insalate indicando i pomodori tra gli ingredienti;
che in tale momento era giunto il dr. che aveva ribadito che il piatto non poteva essere consegnato con l'etichetta predisposta, perché CP_3 sarebbe stata una “frode alimentare”, sanzionabile dalla committente, e che pertanto ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste;
Ciò richiamato deve rilevarsi che parte convenuta non ha provato in giudizio – com'era suo onere – la commissione da parte della ricorrente della sequenza comportamentale descritta in contestazione;
la prova raccolta dimostra una condotta della ignificativamente difforme da quella contestata;
inoltre tale Pt_1 condotta si presenta priva di rilievo disciplinare.
Appare necessario riportare le dichiarazioni rese da teste di lista di parte convenuta Testimone_1 ascoltato in relazione ai fatti del 15 luglio. Detto teste ha dichiarato:
CP Adr: sono il direttore tecnico della convenuta per il centro cottura Pascale ed anche per tutti centri cottura che la convenuta gestisce presso gli altri presidi ospedalieri per i quali vi è appalto;
pertanto, io a far data CP dall'anno 2022 quando è cominciato per l'appalto presso il Pascale rivesto questo incarico occupandomi sia della qualità che delle risorse umane.
Adr: ricordo he era la dottoressa che aveva mansioni di dietista per il Pascale. Parte_1
Adr: ricordo bene i fatti della giornata del 15 luglio 2023 di cui il giudice mi fa menzione;
voglio tuttavia precisare che in quel periodo c'era un clima di tensione a causa dell'agitazione sindacale, c'era una sigla
SICOBAS che era in agitazione e la società faceva molta attenzione a che in questa situazione non si verificassero ritardi o disfunzioni del servizio che avrebbero cagionato sanzioni da parte del committente.
Adr: nella giornata del 15 luglio 2023 c'è stata un problematica in relazione alla corrispondenza delle etichette di una pietanza Insalata di Riso con gli ingredienti effettivamente presenti all'interno dello stesso, fui io in particolare ad accorgermi che nelle insalate di riso già impiattate e confezionate con la etichetta apposta( le insalate erano state già porzionate in un piatto termo sigillato con un'etichetta adesiva attaccata sopra dopo la chiusura del piatto) mancavano i pomodori menzionati come presenti invece sull'etichetta. Preciso che era la dietista il soggetto che era responsabile delle etichette, intendo dire che quando dopo che l'impiegata predisponeva le etichette, era la dietista a dovere controllare che gli alimenti presi sulle etichette fossero quelli di cui al capitolato speciale di appalto ed anche che vi fosse conformità tra quanto indicato sull'etichetta e il contenuto.
Adr: le etichette vengono preparate nella medesima giornata in cui i piatti escono dal centro cottura, sono predisposte dall'impiegata mentre i cuochi preparano le pietanze così da tenere in conto eventuali variabili occorse (ad esempio manca quel giorno la fornitura di un certo prodotto); in questi casi è prevista una comunicazione di variazione della pietanza al committente, che la dietista deve inoltrare al direttore tecnico, cioè a me;
è previsto poi che io inoltri al committente questa richiesta di variazione;
io ottengo in maniera immediata la risposta per accettazione della committente salvo che ci siano motivi ostativi;
adr: non è mai capitato che il Pascale ci abbia negato l'accettazione della richiesta di variazione. La tempistica giusta per queste richieste di variazione prevede che la stessa sia fatta alle 9/9,30 del mattino, il committente deve infatti notificare la stessa ai vari reparti per la verifica circa esigenze speciali;
se è fatta più tardi questa richiesta non avviene più in tempo utile, considerando che alle 11,45 inizia la consegna dei pasti al reparto.
Adr: quel giorno accortomi della difformità dell'etichetta rispetto al contenuto dell'insalata ho immediatamente chiesto chiarimenti al cuoco;
lo stesso mi diceva che appena aveva Testimone_2 cominciato a preparare le insalate di riso si era reso conto che i pomodori che aveva in dispensa erano acerbi
e quindi non validi per la preparazione;
mi diceva anche che lui questa circostanza aveva provveduto a comunicarle alla dietista ppena la stessa era arrivata a lavoro;
il cuoco è il primo ad arrivare Parte_1 in impianto di solito alle 6,30/7,00, la dietista arriva di solito alle 8,30/ 9,00 se non erro quel giorno era arrivata alle 9,00.
Adr: la osservazione da parte mia, nella giornata del 15 luglio di cui sto parlando, della difformità delle etichette è avvenuta intorno alle ore 11,00 ricordo che i piatti di insalata stavano già nei carrelli per la distribuzione.
Adr: dopo che ho constatato questa circostanza io, dopo avere sentito il cuoco, ho convocato la dott.ssa
e ho chiesto chiarimento di questa etichettatura non conforme, in presenza del cuoco- eravamo nella
Pt_1 zona che si trova tra la cucina e l'area confezionamento-; il cuoco in presenza della ibadiva che i
Pt_1 pomodori che aveva nella dispensa erano verdi, e la in relazione all'etichettatura non conforme, mi
Pt_1 diceva: “E che fa?”. Poi la roponeva di attaccare sopra l'etichetta sbagliata una nuova etichetta;
io
Pt_1 mi opponevo a questa soluzione perché assolutamente non conforme agli obblighi della azienda verso la committente e stabilivo che le insalate di riso fossero impiattate ex novo, e che sui nuovi piatti termosaldati si apponesse la etichetta corretta. Questo avveniva alle 11,20 circa e quindi in prossimità dell'orario in cui i pasti dovevano cominciare ad uscire dal centro cottura. Preciso che in quell'occasione fui io per le vie brevi a Per_ telefonare la dottoressa che interviene per la Direzione Sanitaria del Pascale con riferimento alla ristorazione per comunicare la richiesta di variazione.
Adr: preciso che, quando sopra ho detto che le richieste di variazione che mi venivano comunicate tempestivamente intorno alle 9 del mattino io le inoltravo via mail poi al Pascale, Ufficio Dietetico, dichiaro Per_ che queste richieste di variazione le indirizzavo proprio alla dottoressa di cui sto parlando.
Adr: sto parlando di circa 120/ 150 porzioni di insalata di riso.
Adr: circa ciò che ha detto o fatto la dottoressa opo la mia determinazione a che si spacchettassero Pt_1 le insalate con successivo reimpiattamento ed etichettatura, dichiaro che la on disse né fece nulla Pt_1 semplicemente si allontanò recandosi nella sua postazione che si trova in una stanza munita di vetri trasparenti che si trova di fronte alla linea di confezionamento.
Adr: Circa ciò che mi chiede il giudice e cioè se sia vero che fu la dottoressa d opporsi alla proposta Pt_1 di stampare nuove etichette da attaccare sopra alle precedenti e ad esigere che si stampassero nuove etichette
e si reimpiattassero tutti i piatti, dichiaro che non è vero: sono stato io a oppormi alla proposta dell Pt_1 di stampare nuove etichette da applicare sopra le etichette errate e a disporre che si procedesse al reimpiattamento delle insalate e alla stampa della etichetta corretta da opporre sui piatti sigillati dopo la chiusura degli stessi.
Adr: dichiaro che l'apposizione di doppia etichettatura per essere la prima errata non corrisponde alle linee guida del capitolato speciale di appalto che prevede una sola etichetta coerente agli ingredienti usati.
L.C.S. Le dichiarazioni rese dal teste ianamente smentiscono l'accadimento dei fatti così come narrati in CP_3 lettera di contestazione: nello specifico, rispetto a quanto indicato in lettera di contestazione, è smentito
- che la accortasi della mancanza di un ingrediente dalle insalata di riso già confezionate ed Pt_1 etichettate, convocava il cuoco sul punto ( che le diceva di averla già messa a parte al mattino dell'impossibilità di utilizzare i pomodori presenti in dispensa perché troppo acerbi) ed all'esito delle sue spiegazioni, riponeva il piatto sul carrello dando il via libera alla distribuzione dei pasti confezionati con le etichette recanti la menzione dell'ingrediente non presente;
- che l sopraggiunto, ritenendo di non potere fare uscire per la consegna pasti con etichette CP_3 non corrispondenti al vero, ordinava di ristampare tutte le etichette e di rifare le 74 confezioni dei piatti con le etichette giuste.
Dalla deposizione dell i trae invero che la mancanza di un ingrediente dalle etichette era stata CP_3 scoperta dall non dalla he la on aveva affatto dato il via libera alla distribuzione CP_3 Pt_1 Pt_1 delle confezioni di insalata con l'etichetta sbagliata, ma che invece aveva proposto di stampare nuove etichette da incollare sopra di quelle sbagliate;
che a fronte della indicazione da parte della i altra CP_3 soluzione, più corretta, da adottarsi (reimpiattamento delle insalate di riso in nuove confezioni con la apposizione di nuove etichette, appositamente predisposte) nulla la veva opposto. Pt_1
Dunque risulta non provato, ed anzi smentito, il cuore della contestazione della convenuta e cioè che la vesse dato disposto la distribuzione nei reparti delle insalate di riso con l'ingrediente mancante, Pt_1 condotta che integrerebbe la frode addebitata. Risulta invece che ella avrebbe voluto far distribuire le insalate di riso con la etichetta corretta e dunque priva della indicazione dell'ingrediente – il pomodoro- non utilizzato, anche se sovrapposta ( perché incollata sopra) a quella sbagliata.
Se il confezionamento del pasto con apposizione, sul box all'uopo utilizzato, di due etichette sovrapposte certamente non integra adempimento a regola d'arte degli obblighi di corretto confezionamento, tuttavia senz'altro non implica ( per l' illeggibilità della etichetta non veritiera ) alcuna frode.
D'altro canto, nell'ambito della indefettibile regola di immodificabilità dell'addebito, pare opportuno rimarcare che la convenuta non ha contestato alla ricorrente il fatto di avere inteso far uscire dalla cucina per la consegna pasti recanti una seconda etichetta, corretta, sovrapposta a quella sbagliata, né di non avere proceduto a tempestiva comunicazione alla direzione ospedaliera della variazione del pasto, a seguito della dichiarazione da parte del cuoco della inutilizzabilità dell' ingrediente pomodoro. D'altrocanto non è peregrino notare che in giudizio non è stato neppure dimostrato che ( come addebitato in lettera di contestazione) la ricorrente aveva predisposto le etichette indicando in esse un ingrediente mancante;
ciò non solo perché il fatto che il cuoco avesse già detto alla dietista dott. della inutilizzabilità dei Pt_1 pomodori rimane per così dire sullo sfondo, atteso che il teste on era presente all' atto di tale CP_3 comunicazione, meramente riferitagli dal cuoco, e si limita a prendere per vero quello che il cuoco gli ha riportato, ma anche perchè la ricorrente non era il soggetto che doveva predisporre le etichette ( cfr dichiarazioni dl teste circostanza confermata anche dal fatto che, quando l' a disposto il CP_3 CP_3 riconfezionamento e la rifazione delle etichette, la egittimamente si allontana, non avendo alcun Pt_1 compito da disbrigare in tale frangente.
Ad ogni buon conto, infine, è condivisibile la osservazione della difesa della ricorrente secondo cui la strumentalità della contestazione fatta alla ricorrente emerge quasi palmarmente, oltre che dall'utilizzo da parte della convenuta del concetto penalistico di frode alimentare, in relazione al mero mancato impiego ( al fine della migliore riuscita della preparazione) di un ingrediente non reputato idoneo in una certa giornata, anche nella enfatizzazione delle ricadute sulla prosecuzione dell'appalto dei fatti addebitati – obiettivamente ben lontani dall'integrare un' inadempimento di non scarsa importanza tale da legittimare la committente alla risoluzione. Conclusivamente in relazione al secondo addebito si è dimostrata la realizzazione da parte della ricorrente di una infrazione talmente marginale da porsi al di sotto del minimo necessario perché si possa procedere a sanzione ( calzante per tale profilo il riferimento, fatto in atti, al principio di diritto espresso da Cass. Sezione
Lavoro n°12174 dell'8 maggio 2019, secondo cui :"Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art.
3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare".
Accalarata pertanto, a cagione della “insussistenza del fatto materiale” addebitato, la illegittimità del licenziamento disciplinare disposto, essendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti sorto l'1.12.2021, troverà applicazione il comma secondo dell'art. 3 del d.lgs n°23/2015, secondo cui “
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3” .Pertanto, accertata la illegittimità del licenziamento impugnato, deve pronunziarsi condanna della alla reintegrazione CP_1 della el posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (7 agosto 2023 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nel limite massimo di dodici mensilità previsto dal comma 2 dell'art.3 predetto.
Somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di euro 1.661,07
Inoltre la parte ricorrente va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.940,00, oltre iva, cpa e rimborsi, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
accerta l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto, ordina alla società convenuta l'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento ( 5.08.2024 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque nel limite massimo di dodici mensilità con riferimento al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione; b) condanna inoltre la parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c)condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro
3.940,00, oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione agli avvocati Patrizia Totaro e Giuseppe
Marziale anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 25.05.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara )