Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa AT Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5002/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 14.1.2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. RENDINE MARIO
ricorrente
E
CP_1
Avv. TIBERINO CARLA resistente
Oggetto: Assegno - pensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2022 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n.
3723/21 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto a assegno di invalidità ordinario (l.222/84) dalla domanda amministrativa del 24.2.21; con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nella prima relazione depositata il CTU dott. ha presentato le Persona_1
seguenti valutazioni:
Il CTU ha anche risposto compiutamente alle osservazioni di parte ricorrente alla
CTU:
Pag. 2 di 8 Tuttavia, con documentazione medica successiva al deposito della relazione peritale il ricorrente ha dedotto e provato l'insorgenza di un carcinoma uroteliale.
Pertanto – in via eccezionale – ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc è stata disposta un'ulteriore integrazione dell'attività di consulenza.
Il CTU ha riportato le seguenti valutazioni e conclusioni:
Pag. 3 di 8 Pag. 4 di 8 Pag. 5 di 8 Vi è da rilevate l'irrituale acquisizione di documentazione (esame istologico) non autorizzata. Tuttavia la diagnosi di carcinoma uroteliale era già presente anche a prescindere dalle risultanze istologiche. Sicché le conclusioni sono comunque acquisibili.
Sono pervenute anche osservazioni cui il CTU ha controdedotto:
Pag. 6 di 8 Le questioni controverse sulla revisione (peraltro riproposte anche nelle note di t.s. del 9.1.2025) non sono rilevanti. Non è qui mai stata posta una domanda di accertamento di non revisionabilità delle patologie. Sulla durata delle patologie pure individuata dal CTU questo GL non si pronuncia, e si rimanda alla disciplina generale delle revisioni in sede amministrativa.
La domanda va quindi accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite sono compensate perché la domanda di riconoscimento della sussistenza di requisiti sanitari per le prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto anche la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento dei requisiti del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
Pag. 7 di 8 ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (Cass. 16821/2005).
Le spese di CTU sono poste a carico dell' , soccombente principale. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 23/06/2022, nella causa Parte_1 CP_1
iscritta al n. 5002/2022 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
per l'effetto, dichiara che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità ordinario ex lege 222/84 dal 1.5.2024; compensa le spese delle due fasi di giudizio;
pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 10/09/2024.
Il Giudice
Dott.ssa AT Notarnicola
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