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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1750/2022 R.g.prev.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Vincenzo Cenvinzo e Maria Rosa Bellezza, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
nata il [...] e residente a [...], Controparte_1
Ercolano (Na);
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere intrattenuto un rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di CP_1
svolgendo mansioni di collaboratrice domestica a far data dal 18.09.2014 sino
[...]
al giorno 14.08.2019, quando il predetto rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento intimato in via orale;
di avere prestato la predetta attività lavorativa presso l'abitazione della convenuta sita in Ercolano, alla via Belvedere n. 38; di avere svolto dal mese di settembre del 2014 e fino al giorno del licenziamento lavoro di collaboratrice domestica, occupandosi di prima di tutto dei servizi domestici e familiari, consistenti nello spolverare e lavare le stanze della casa di abitazione della sua datrice di lavoro, nel rifare i letti e cambiare le lenzuola una volta alla settimana, nel caricare la lavatrice e stenderla, nel ritirare i panni stesi, piegarli e stirarli all'occorrenza, nel provvedere alla spesa giornaliera, sia di cibarie che di detersivi, e a riporla in frigorifero o nelle dispense, nell'effettuare fuori casa le commissioni che le venivano richieste dalla convenuta, nel provvedere ad effettuare le prenotazioni sanitarie per le visite mediche specialistiche di cui la convenuta aveva necessità, nell'accompagnare la convenuta, su richiesta, a svolgere commissioni o visite fuori casa;
di avere rispettato il seguente orario di lavoro: dalle ore 9.00 alle ore 13.30; di avere ricevuto brevi manu dalla datrice di lavoro una somma mensile pari ad €
300,00; di avere ricevuto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, istruzioni direttamente dalla . CP_1
Ha precisato che non sono state conteggiate ai fini della retribuzione e della contribuzione le ore di lavoro effettivamente rese;
che la convenuta non ha mai corrisposto la tredicesima e la quattordicesima mensilità e dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non ha provveduto a liquidare e pagare il TFR maturato;
che la convenuta dal 18.09.2014, non avendola inquadrata per l'attività prestata, ha omesso di versare all'ente previdenziale di competenza i contributi previdenziali e assicurativi richiesti dalla normativa di riferimento;
che non ha percepito alcuna indennità di disoccupazione al termine del rapporto di lavoro;
che ha invitato con lettera raccomandata A/R del 12.09.2019 la convenuta al pagamento delle competenze di fine rapporto e degli ulteriori emolumenti dovuti.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con decorrenza dal 18.09.2014 al 14.08.2019, data della cessazione del rapporto di
2 lavoro de quo per effetto di licenziamento intimato oralmente e senza alcun preavviso;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
all'inquadramento contributivo per il periodo dal 18.09.2014 al 14.08.2019 nell'inquadramento nel livello B previsto ai sensi del CCNL Collaboratori familiari non conviventi, con la conseguente ricostruzione della carriera e del trattamento giuridico, normativo ed economico connesso a tale qualifica;
- accertare e dichiarare, per le causali descritte in premessa, che la ricorrente è altresì creditrice nei confronti della convenuta delle somme non corrisposte a titolo di differenze retributive e Trattamento di Fine Rapporto e precisamente: TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO;
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO;
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE RELATIVE ALLA PAGA BASE DI CUI ALL CCNL DI
RIFERIMENTO; TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA'; condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme: € 21.901,42 a titolo di differenze retributive;
€ 25,52 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 2.989,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto per un ammontare pari ad € 24.916,46, nonché quella ulteriore somma di € 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale in suo favore. Nella denegata ipotesi di contestazione dei conteggi allegati quale parte integrante del ricorso si chiede la condanna a quella diversa somma minore o maggiore che si chiede di accertare in corso di giudizio e che si ritiene spettanti di giustizia che verranno individuate a mezzo di conteggi esperiti dal CTU contabile di cui si richiede in via istruttoria la nomina. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo del diritto;
- accertare e dichiarare anche a mezzo della eventuale documentazione prodotta dall'ente previdenziale e/o a questo richiesta che la ricorrente nulla ha percepito a titolo di indennità di Naspi, nonostante ne abbia diritto;
- condannare la resistente al pagamento di una somma quantificata dall'Ill.mo Giudicante adito a titolo di equità
3 quale risarcimento del danno per la mancata percezione della disoccupazione nonché condannare al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale dovuta per legge;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La convenuta nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, non si costituiva, rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, cui si perveniva dopo avere sentito i testi, la causa veniva decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Va premesso che, stante il contenuto della domanda, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, nonostante la regolare notifica del ricorso, CP_2
non si è costituito, rimanendo contumace.
Infatti, per come ritenuto dalla AZ ( v. sentenza 9.1.24, n. 701): Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore datore di lavoro ed ente previdenziale ai sensi dell'articolo 102 cpc solo in presenza di una domanda del lavoratore volta a ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva
Quanto al merto, la domanda è in parte fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto
4 vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa,
Inoltre, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
In particolare, la teste ha riferito: Testimone_1
“Conosco la ricorrente di cui sono amica da quando eravamo bambine;
abitavamo vicino.
Io sono sempre stata casalinga.
Frequento la ricorrente da quando la conosco;
a volte vado a casa sua, a volte viene lei a casa mia, con una frequenza del tutto variabile;
ci siamo sempre viste nell'arco di ogni anno più volte all'anno anche quando ella ha lavorato.
So che la ricorrente dal settembre 2014 ha lavorato in via Belvedere di Ercolano;
sono amica anche della sorella della ricorrente, che abita in via Belvedere Per_1
nello stesso stabile ove la ricorrente prestava la sua attività lavorativa;
pertanto mi
è capitato che, trovandomi sul posto per andare a trovare , di essere entrata Per_1
nella casa ove la ricorrente lavorava.
Si trattava di un appartamento al secondo piano, mentre la mia amica abita Per_1
5 al piano terra;
in questo appartamento viveva una signora anziana con il marito;
so che la ricorrente lavorava presso costoro, di questo momento non ricordo il nome, dalle ore 9,00 alle 13.30 dal lunedì al sabato;
a volte so che usciva anche alle
15,30; so che la ricorrente faceva “tutto” in casa, vale a dire le pulizie dell'appartamento, la spesa, cucinava e portava la signora e qualche volta anche il marito a fare le visite mediche.
So che la coppia ha tre figli che abitavano tutti fuori Ercolano.
A volte ho aspettato che la ricorrente finisse di lavorare, essendo io andata a trovare la sorella;
qualche volta è uscita alle 13,30 ma più spesso anche più tardi.
La ricorrente andava e rientrava dal lavoro con la sua auto e pertanto prendevo anche il passaggio per rientrare;
aveva un'auto di colore verde, non ricordo la marca;
io non guido.
Ricordo bene quando ha iniziato il lavoro in quanto lo ricordo, perché siamo amiche
e ci raccontiamo tutto, così come ricordo che ha terminato di lavorare presso quella casa a fine agosto 2019.
Non so il motivo per cui il rapporto è terminato né so con certezza chi abbia preso
l'iniziativa.
Il primo anno la ricorrente guadagnava 200,00 euro al mese e dopo ha ricevuto euro 300,00 sempre al mese, fino al termine del rapporto.
La ricorrente mi diceva che non prendeva nulla in più in occasione dei Natali e così pure nulla ha percepito quale t.f.r.
La signora anziana presso cui la mia amica lavorava io l'ho vista in più di un'occasione; sono anche entrata in casa un paio di volte;
la signora aveva circa 80 anni e non era allettata;
la mia amica per fare la spesa in realtà andava insieme alla signora, accompagnandola”.
Pertanto, la testa ha confermato il periodo del rapporto di lavoro dal settembre 2014 all'agosto 2019, nonché l'orario di lavoro dalle ore 9,00 alle 13.30 dal lunedì al
6 sabato;
quanto alle mansioni ha affermato che la ricorrente si occupava delle pulizie dell'appartamento, della spesa, cucinava e portava la signora e qualche volta anche il marito a fare le visite mediche. Non ha saputo riferire il motivo per cui il rapporto è terminato. Ha confermato la mancata percezione della tredicesima e del t.f.r.
: Persona_2
“Conosco la ricorrente perché abito nel palazzo ove abitava , Controparte_1
che mi risulta deceduta intorno al settembre/ ottobre 2022 , per quanto ricordo, avendo visto il manifesto per strada, sul palazzo.
Ero amica con la convenuta, che viveva con il marito e portavo spesso in chiesa, a volte a messa la sera;
in effetti la conosco da moltissimi anni, da quando ero bimba.
A un certo punto, da circa una decina di anni fa ma non posso essere precisa sul punto, ho cominciato a vedere una persona che accompagnava la CP_1
fuori per fare la spesa e dei servizi, tipo alla posta alla Asl.
Seppi che questa signora si chiamava , per come sentivo anche dalla stessa Pt_1
. CP_1
Io ero solita salire presso la casa della per riscuotere i soldi delle CP_1
bollette Enel del palazzo, perché non c'è un amministratore e a volte mi sono trovata che in casa vi era la;
a volte sono salita anche per fare delle siringhe Pt_1
alla signora. Salivo soprattutto la mattina ma anche a volte di pomeriggio e vedevo in tutte tali occasioni la presente in casa della convenuta;
la vedevo intenta a Pt_1
servizi domestici, tipo stare sullo scaletto per lavare le veneziane di casa o a volte la vedevo lavare per terra anche da esterno balcone.
Ricordo di averla vista più volte e di avere pensato che era pericoloso anche per lei stare sullo scaletto, non essendo più giovane.
La mattina quando la vedevo ciò accadeva intorno alle ore 12.00 e anche intorno alle ore 9,00/9,30 quando la vedevo ritirare a casa con la spesa.
Di pomeriggio, per quanto mi disse la stessa , la ricorrente veniva CP_1
7 chiamata per dare una mano anche nell'assistenza al marito, , che Persona_3
era anziano e deceduto nel periodo del covid, circa due anni prima di lei.
A volte per quanto ella mi disse venne accompagnata anche in ospedale dalla Pt_1
per dare assistenza al marito.
I figli della coppia, tre, per quanto so vivono tutti fuori Ercolano.
Ho visto la ricorrente frequentare la casa della convenuta fino a circa tre anni fa;
infatti, dopo la morte del marito, vedevo in casa della signora una coppia di coniugi
e comunque un uomo e una donna che la assistevano, facendo anche la spesa.
Non ho mai parlato con la convenuta di questioni relative alla retribuzione della ricorrente, essendo ella molto riservata”.
Anche tale teste ha confermato il periodo del rapporto, sostenendo di avere visto la ricorrente presso l'abitazione della convenuta soprattutto di mattina, in arco orario tra le 9,00/9,30 e le 12,00, quando rientrava presso l'abitazione della convenuta, intenta ad occuparsi di servizi domestici.
Pertanto, alla luce delle deposizioni di cui si è detto, di cui va rilevata la complessiva attendibilità, sia dal punto di vista intrinseco – per coerenza, specificità e chiarezza – sia da quello estrinseco, possono dirsi sussistere nella specie gli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente, il cui rapporto di lavoro si è svolto interamente senza contrattualizzazione per il lasso di tempo indicato nel ricorso, e la convenuta.
Quanto agli indici tipici della subordinazione, giova rammentare quanto ancora di recente ribadito dalla AZ con sentenza 10050 del 14 aprile 2023, con cui la
Corte ha ribadito che elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono il potere direttivo, disciplinare e di controllo, i quali di fatto non costituiscono elementi sempre facilmente riscontrabili, e ha confermato che non possono questi elementi determinare da soli il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, ma devono essere considerati insieme ad un complesso di circostanze, per cui, laddove il rapporto di
8 lavoro subordinato non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad altri elementi qualificatori quali, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione di cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale (sul punto, v. anche Cass. 03/11/2020 n. 24391) .
In particolare, la AZ ha ritenuto, in ogni caso, che L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e
l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale (v. ordinanza n. 29640 del 16/11/2018) .
Del resto, la resistente non ha nella specie effettuato contestazione alcuna rispetto alla ricostruzione di cui al ricorso, né ha allegato altra versione dei fatti, stante la propria opzione nel senso della contumacia.
Orbene, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dalla ricorrente è stata offerta dalla convenuta, non costituitasi, con i limiti di cui si dirà.
In primo luogo va evidenziato che la modalità di cessazione del rapporto di lavoro - vale a dire se a iniziativa della stessa ricorrente ovvero della convenuta, laddove in tal caso si sarebbe trattato di recesso orale - non è risultata provata in quanto, in assenza di documenti sul punto, stante il mancato inquadramento, alcuno dei testi ne ha saputo riferire. Na consegue che non sussiste dimostrazione in ordine al diritto della ricorrente
9 al pagamento in suo favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
Quanto all'orario di lavoro, dal complesso delle due deposizioni, appare dimostrato quello sostenuto in ricorso, con la precisazione, contenuta nelle note di trattazione scritta, circa il fatto che si è trattato di orario distribuito nei giorni dal lunedì al venerdì.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo per i lavoratori del settore Collaboratori familiari non conviventi, versato in giudizio, con inquadramento di livello B per le mansioni svolte, e su di esso hanno computato le somme di cui ai conteggi rispettivamente inseriti nel ricorso.
Si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative.
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari;
la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai
10 lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL.
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve escludersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui l'istante chiede l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, non avendo la ricorrente provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente, né che da parte dello stesso, non iscritto, vi sia stata una adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita.
Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella seconda categoria (dovendosi intendere tale il richiamo al “livello B” menzionato in ricorso), cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, per come ricostruite sulla base delle deposizioni di cui sopra si è dato conto.
Recita infatti il detto ccnl che alla indicata categoria appartengono (…) i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all'andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, ,assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, devono condividersi i conteggi stilati a cura di parte ricorrente, in quanto scevri da imprecisioni ed errori contabili.
Stante l'applicazione parametrica del ccnl, non può essere accolta la domanda di corresponsione dell'importo di euro 2.795,41 richiesto a titolo di quattordicesima mensilità, posta la natura prettamente contrattuale di tale voce.
11 Analogamente è a dirsi quanto agli importi di euro 2.489,08, calcolato a titolo di “ferie non godute”, in assenza di apposita domanda in tal senso, e di euro 2.621,28, calcolata a titolo di “retribuzione indiretta”, trattandosi di voce eccessivamente ampia ( intendendosi per tale la retribuzione corrisposta anche in assenza di prestazione lavorativa come maternità, malattia, ferie) e senza che, anche in tal caso, alcuna specificazione sul punto sia contenuta nell'atto introduttivo.
Così pure, non appare dovuto l'importo di euro 132.20 indicato nei conteggi a titolo di
“festività non godute”, mancando in ricorso la specificazione circa le singole festività in cui la ricorrente avrebbe lavorato e non essendo in ogni caso emersa tale circostanza dalla prova testimoniale espletata.
Segue pertanto la condanna della convenuta contumace al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 16.134,07 di cui € 13.164,1 per differenze retributive, come sopra depurate, ed euro 2.969.97 per tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle maturazioni dei singoli crediti ai saldi.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nei conteggi di cui sopra, al saldo.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della
Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella
12 massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conforme: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534).
13 Infine, la convenuta deve essere condannata al pagamento, altresì, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale, in accoglimento della domanda in tal senso.
Infatti, come ritenuto dalla AZ ( v. ordinanza 11 settembre 2023, n. 26248), il lavoratore vanta un diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali come emerge dalle previsioni normative ( art. 39 legge 153/1969 e art. 4 legge
467/1978) e alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa. Quest'ultima costituisce un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (Cass. 3661/2019) allorché non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali (ex art
2116 c.c.) o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro (ex art. 2116 c. 2
c.c.); il lavoratore può agire a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenerne la condanna al pagamento della contribuzione non prescritta (come nella specie) , ma, in tal caso, deve essere chiamato in giudizio anche l'ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (
Cass. 19398/2014; Cass. 8956/2020).
Deve essere invece rigettata la domanda volta a ottenere la condanna della resistente al risarcimento del danno per mancata corresponsione della in assenza, per come CP_3
sopra si è visto, della dimostrazione circa la natura incolpevole della cessazione del rapport di lavoro, presupposto a sua volta per la fruizione della in favore del CP_3
lavoratore.
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto
14 della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice;
l'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente avvocati Vincenzo Cenvinzo e
Maria Rosa Bellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta dal 18.09.2014 al 14.08.2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta stessa al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 16.134,07 di cui € 2.969.97 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale omessa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta contumace al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in euro 3420,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari delle dette spese.
Dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 22.3.24 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1750/2022 R.g.prev.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Vincenzo Cenvinzo e Maria Rosa Bellezza, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
nata il [...] e residente a [...], Controparte_1
Ercolano (Na);
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere intrattenuto un rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di CP_1
svolgendo mansioni di collaboratrice domestica a far data dal 18.09.2014 sino
[...]
al giorno 14.08.2019, quando il predetto rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento intimato in via orale;
di avere prestato la predetta attività lavorativa presso l'abitazione della convenuta sita in Ercolano, alla via Belvedere n. 38; di avere svolto dal mese di settembre del 2014 e fino al giorno del licenziamento lavoro di collaboratrice domestica, occupandosi di prima di tutto dei servizi domestici e familiari, consistenti nello spolverare e lavare le stanze della casa di abitazione della sua datrice di lavoro, nel rifare i letti e cambiare le lenzuola una volta alla settimana, nel caricare la lavatrice e stenderla, nel ritirare i panni stesi, piegarli e stirarli all'occorrenza, nel provvedere alla spesa giornaliera, sia di cibarie che di detersivi, e a riporla in frigorifero o nelle dispense, nell'effettuare fuori casa le commissioni che le venivano richieste dalla convenuta, nel provvedere ad effettuare le prenotazioni sanitarie per le visite mediche specialistiche di cui la convenuta aveva necessità, nell'accompagnare la convenuta, su richiesta, a svolgere commissioni o visite fuori casa;
di avere rispettato il seguente orario di lavoro: dalle ore 9.00 alle ore 13.30; di avere ricevuto brevi manu dalla datrice di lavoro una somma mensile pari ad €
300,00; di avere ricevuto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, istruzioni direttamente dalla . CP_1
Ha precisato che non sono state conteggiate ai fini della retribuzione e della contribuzione le ore di lavoro effettivamente rese;
che la convenuta non ha mai corrisposto la tredicesima e la quattordicesima mensilità e dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non ha provveduto a liquidare e pagare il TFR maturato;
che la convenuta dal 18.09.2014, non avendola inquadrata per l'attività prestata, ha omesso di versare all'ente previdenziale di competenza i contributi previdenziali e assicurativi richiesti dalla normativa di riferimento;
che non ha percepito alcuna indennità di disoccupazione al termine del rapporto di lavoro;
che ha invitato con lettera raccomandata A/R del 12.09.2019 la convenuta al pagamento delle competenze di fine rapporto e degli ulteriori emolumenti dovuti.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con decorrenza dal 18.09.2014 al 14.08.2019, data della cessazione del rapporto di
2 lavoro de quo per effetto di licenziamento intimato oralmente e senza alcun preavviso;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
all'inquadramento contributivo per il periodo dal 18.09.2014 al 14.08.2019 nell'inquadramento nel livello B previsto ai sensi del CCNL Collaboratori familiari non conviventi, con la conseguente ricostruzione della carriera e del trattamento giuridico, normativo ed economico connesso a tale qualifica;
- accertare e dichiarare, per le causali descritte in premessa, che la ricorrente è altresì creditrice nei confronti della convenuta delle somme non corrisposte a titolo di differenze retributive e Trattamento di Fine Rapporto e precisamente: TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO;
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO;
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE RELATIVE ALLA PAGA BASE DI CUI ALL CCNL DI
RIFERIMENTO; TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA'; condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme: € 21.901,42 a titolo di differenze retributive;
€ 25,52 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 2.989,52 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto per un ammontare pari ad € 24.916,46, nonché quella ulteriore somma di € 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale in suo favore. Nella denegata ipotesi di contestazione dei conteggi allegati quale parte integrante del ricorso si chiede la condanna a quella diversa somma minore o maggiore che si chiede di accertare in corso di giudizio e che si ritiene spettanti di giustizia che verranno individuate a mezzo di conteggi esperiti dal CTU contabile di cui si richiede in via istruttoria la nomina. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo del diritto;
- accertare e dichiarare anche a mezzo della eventuale documentazione prodotta dall'ente previdenziale e/o a questo richiesta che la ricorrente nulla ha percepito a titolo di indennità di Naspi, nonostante ne abbia diritto;
- condannare la resistente al pagamento di una somma quantificata dall'Ill.mo Giudicante adito a titolo di equità
3 quale risarcimento del danno per la mancata percezione della disoccupazione nonché condannare al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale dovuta per legge;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La convenuta nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, non si costituiva, rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, cui si perveniva dopo avere sentito i testi, la causa veniva decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Va premesso che, stante il contenuto della domanda, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, nonostante la regolare notifica del ricorso, CP_2
non si è costituito, rimanendo contumace.
Infatti, per come ritenuto dalla AZ ( v. sentenza 9.1.24, n. 701): Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore datore di lavoro ed ente previdenziale ai sensi dell'articolo 102 cpc solo in presenza di una domanda del lavoratore volta a ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva
Quanto al merto, la domanda è in parte fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto
4 vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa,
Inoltre, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
In particolare, la teste ha riferito: Testimone_1
“Conosco la ricorrente di cui sono amica da quando eravamo bambine;
abitavamo vicino.
Io sono sempre stata casalinga.
Frequento la ricorrente da quando la conosco;
a volte vado a casa sua, a volte viene lei a casa mia, con una frequenza del tutto variabile;
ci siamo sempre viste nell'arco di ogni anno più volte all'anno anche quando ella ha lavorato.
So che la ricorrente dal settembre 2014 ha lavorato in via Belvedere di Ercolano;
sono amica anche della sorella della ricorrente, che abita in via Belvedere Per_1
nello stesso stabile ove la ricorrente prestava la sua attività lavorativa;
pertanto mi
è capitato che, trovandomi sul posto per andare a trovare , di essere entrata Per_1
nella casa ove la ricorrente lavorava.
Si trattava di un appartamento al secondo piano, mentre la mia amica abita Per_1
5 al piano terra;
in questo appartamento viveva una signora anziana con il marito;
so che la ricorrente lavorava presso costoro, di questo momento non ricordo il nome, dalle ore 9,00 alle 13.30 dal lunedì al sabato;
a volte so che usciva anche alle
15,30; so che la ricorrente faceva “tutto” in casa, vale a dire le pulizie dell'appartamento, la spesa, cucinava e portava la signora e qualche volta anche il marito a fare le visite mediche.
So che la coppia ha tre figli che abitavano tutti fuori Ercolano.
A volte ho aspettato che la ricorrente finisse di lavorare, essendo io andata a trovare la sorella;
qualche volta è uscita alle 13,30 ma più spesso anche più tardi.
La ricorrente andava e rientrava dal lavoro con la sua auto e pertanto prendevo anche il passaggio per rientrare;
aveva un'auto di colore verde, non ricordo la marca;
io non guido.
Ricordo bene quando ha iniziato il lavoro in quanto lo ricordo, perché siamo amiche
e ci raccontiamo tutto, così come ricordo che ha terminato di lavorare presso quella casa a fine agosto 2019.
Non so il motivo per cui il rapporto è terminato né so con certezza chi abbia preso
l'iniziativa.
Il primo anno la ricorrente guadagnava 200,00 euro al mese e dopo ha ricevuto euro 300,00 sempre al mese, fino al termine del rapporto.
La ricorrente mi diceva che non prendeva nulla in più in occasione dei Natali e così pure nulla ha percepito quale t.f.r.
La signora anziana presso cui la mia amica lavorava io l'ho vista in più di un'occasione; sono anche entrata in casa un paio di volte;
la signora aveva circa 80 anni e non era allettata;
la mia amica per fare la spesa in realtà andava insieme alla signora, accompagnandola”.
Pertanto, la testa ha confermato il periodo del rapporto di lavoro dal settembre 2014 all'agosto 2019, nonché l'orario di lavoro dalle ore 9,00 alle 13.30 dal lunedì al
6 sabato;
quanto alle mansioni ha affermato che la ricorrente si occupava delle pulizie dell'appartamento, della spesa, cucinava e portava la signora e qualche volta anche il marito a fare le visite mediche. Non ha saputo riferire il motivo per cui il rapporto è terminato. Ha confermato la mancata percezione della tredicesima e del t.f.r.
: Persona_2
“Conosco la ricorrente perché abito nel palazzo ove abitava , Controparte_1
che mi risulta deceduta intorno al settembre/ ottobre 2022 , per quanto ricordo, avendo visto il manifesto per strada, sul palazzo.
Ero amica con la convenuta, che viveva con il marito e portavo spesso in chiesa, a volte a messa la sera;
in effetti la conosco da moltissimi anni, da quando ero bimba.
A un certo punto, da circa una decina di anni fa ma non posso essere precisa sul punto, ho cominciato a vedere una persona che accompagnava la CP_1
fuori per fare la spesa e dei servizi, tipo alla posta alla Asl.
Seppi che questa signora si chiamava , per come sentivo anche dalla stessa Pt_1
. CP_1
Io ero solita salire presso la casa della per riscuotere i soldi delle CP_1
bollette Enel del palazzo, perché non c'è un amministratore e a volte mi sono trovata che in casa vi era la;
a volte sono salita anche per fare delle siringhe Pt_1
alla signora. Salivo soprattutto la mattina ma anche a volte di pomeriggio e vedevo in tutte tali occasioni la presente in casa della convenuta;
la vedevo intenta a Pt_1
servizi domestici, tipo stare sullo scaletto per lavare le veneziane di casa o a volte la vedevo lavare per terra anche da esterno balcone.
Ricordo di averla vista più volte e di avere pensato che era pericoloso anche per lei stare sullo scaletto, non essendo più giovane.
La mattina quando la vedevo ciò accadeva intorno alle ore 12.00 e anche intorno alle ore 9,00/9,30 quando la vedevo ritirare a casa con la spesa.
Di pomeriggio, per quanto mi disse la stessa , la ricorrente veniva CP_1
7 chiamata per dare una mano anche nell'assistenza al marito, , che Persona_3
era anziano e deceduto nel periodo del covid, circa due anni prima di lei.
A volte per quanto ella mi disse venne accompagnata anche in ospedale dalla Pt_1
per dare assistenza al marito.
I figli della coppia, tre, per quanto so vivono tutti fuori Ercolano.
Ho visto la ricorrente frequentare la casa della convenuta fino a circa tre anni fa;
infatti, dopo la morte del marito, vedevo in casa della signora una coppia di coniugi
e comunque un uomo e una donna che la assistevano, facendo anche la spesa.
Non ho mai parlato con la convenuta di questioni relative alla retribuzione della ricorrente, essendo ella molto riservata”.
Anche tale teste ha confermato il periodo del rapporto, sostenendo di avere visto la ricorrente presso l'abitazione della convenuta soprattutto di mattina, in arco orario tra le 9,00/9,30 e le 12,00, quando rientrava presso l'abitazione della convenuta, intenta ad occuparsi di servizi domestici.
Pertanto, alla luce delle deposizioni di cui si è detto, di cui va rilevata la complessiva attendibilità, sia dal punto di vista intrinseco – per coerenza, specificità e chiarezza – sia da quello estrinseco, possono dirsi sussistere nella specie gli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente, il cui rapporto di lavoro si è svolto interamente senza contrattualizzazione per il lasso di tempo indicato nel ricorso, e la convenuta.
Quanto agli indici tipici della subordinazione, giova rammentare quanto ancora di recente ribadito dalla AZ con sentenza 10050 del 14 aprile 2023, con cui la
Corte ha ribadito che elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono il potere direttivo, disciplinare e di controllo, i quali di fatto non costituiscono elementi sempre facilmente riscontrabili, e ha confermato che non possono questi elementi determinare da soli il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, ma devono essere considerati insieme ad un complesso di circostanze, per cui, laddove il rapporto di
8 lavoro subordinato non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad altri elementi qualificatori quali, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione di cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale (sul punto, v. anche Cass. 03/11/2020 n. 24391) .
In particolare, la AZ ha ritenuto, in ogni caso, che L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e
l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale (v. ordinanza n. 29640 del 16/11/2018) .
Del resto, la resistente non ha nella specie effettuato contestazione alcuna rispetto alla ricostruzione di cui al ricorso, né ha allegato altra versione dei fatti, stante la propria opzione nel senso della contumacia.
Orbene, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dalla ricorrente è stata offerta dalla convenuta, non costituitasi, con i limiti di cui si dirà.
In primo luogo va evidenziato che la modalità di cessazione del rapporto di lavoro - vale a dire se a iniziativa della stessa ricorrente ovvero della convenuta, laddove in tal caso si sarebbe trattato di recesso orale - non è risultata provata in quanto, in assenza di documenti sul punto, stante il mancato inquadramento, alcuno dei testi ne ha saputo riferire. Na consegue che non sussiste dimostrazione in ordine al diritto della ricorrente
9 al pagamento in suo favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
Quanto all'orario di lavoro, dal complesso delle due deposizioni, appare dimostrato quello sostenuto in ricorso, con la precisazione, contenuta nelle note di trattazione scritta, circa il fatto che si è trattato di orario distribuito nei giorni dal lunedì al venerdì.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo per i lavoratori del settore Collaboratori familiari non conviventi, versato in giudizio, con inquadramento di livello B per le mansioni svolte, e su di esso hanno computato le somme di cui ai conteggi rispettivamente inseriti nel ricorso.
Si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative.
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari;
la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai
10 lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL.
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve escludersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui l'istante chiede l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, non avendo la ricorrente provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente, né che da parte dello stesso, non iscritto, vi sia stata una adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita.
Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella seconda categoria (dovendosi intendere tale il richiamo al “livello B” menzionato in ricorso), cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, per come ricostruite sulla base delle deposizioni di cui sopra si è dato conto.
Recita infatti il detto ccnl che alla indicata categoria appartengono (…) i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all'andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, ,assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, devono condividersi i conteggi stilati a cura di parte ricorrente, in quanto scevri da imprecisioni ed errori contabili.
Stante l'applicazione parametrica del ccnl, non può essere accolta la domanda di corresponsione dell'importo di euro 2.795,41 richiesto a titolo di quattordicesima mensilità, posta la natura prettamente contrattuale di tale voce.
11 Analogamente è a dirsi quanto agli importi di euro 2.489,08, calcolato a titolo di “ferie non godute”, in assenza di apposita domanda in tal senso, e di euro 2.621,28, calcolata a titolo di “retribuzione indiretta”, trattandosi di voce eccessivamente ampia ( intendendosi per tale la retribuzione corrisposta anche in assenza di prestazione lavorativa come maternità, malattia, ferie) e senza che, anche in tal caso, alcuna specificazione sul punto sia contenuta nell'atto introduttivo.
Così pure, non appare dovuto l'importo di euro 132.20 indicato nei conteggi a titolo di
“festività non godute”, mancando in ricorso la specificazione circa le singole festività in cui la ricorrente avrebbe lavorato e non essendo in ogni caso emersa tale circostanza dalla prova testimoniale espletata.
Segue pertanto la condanna della convenuta contumace al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 16.134,07 di cui € 13.164,1 per differenze retributive, come sopra depurate, ed euro 2.969.97 per tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle maturazioni dei singoli crediti ai saldi.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nei conteggi di cui sopra, al saldo.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della
Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella
12 massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conforme: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534).
13 Infine, la convenuta deve essere condannata al pagamento, altresì, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale, in accoglimento della domanda in tal senso.
Infatti, come ritenuto dalla AZ ( v. ordinanza 11 settembre 2023, n. 26248), il lavoratore vanta un diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali come emerge dalle previsioni normative ( art. 39 legge 153/1969 e art. 4 legge
467/1978) e alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa. Quest'ultima costituisce un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (Cass. 3661/2019) allorché non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali (ex art
2116 c.c.) o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro (ex art. 2116 c. 2
c.c.); il lavoratore può agire a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenerne la condanna al pagamento della contribuzione non prescritta (come nella specie) , ma, in tal caso, deve essere chiamato in giudizio anche l'ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (
Cass. 19398/2014; Cass. 8956/2020).
Deve essere invece rigettata la domanda volta a ottenere la condanna della resistente al risarcimento del danno per mancata corresponsione della in assenza, per come CP_3
sopra si è visto, della dimostrazione circa la natura incolpevole della cessazione del rapport di lavoro, presupposto a sua volta per la fruizione della in favore del CP_3
lavoratore.
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto
14 della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice;
l'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente avvocati Vincenzo Cenvinzo e
Maria Rosa Bellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta dal 18.09.2014 al 14.08.2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta stessa al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 16.134,07 di cui € 2.969.97 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.016,00 a titolo di contribuzione previdenziale omessa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta contumace al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in euro 3420,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari delle dette spese.
Dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 22.3.24 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
15