Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROTELLA ASSUNTA c/o il cui studio in Via Berlinguer, Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante vedendosi riconosciuta invalida ma senza riconoscimento della pensione ex L. 118/71 ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come le patologie che lo affliggono sono tali da determinare il riconoscimento della pensione ex L. 118/71.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Parti, a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al Dott. il Persona_1 procedimento ha subito diversi rinvii a cagione delle 2 istanze di proroghe avanzate dal dott. del Per_2 quale, a seguito di una terza analoga istanza, veniva disposta la revoca con contestuale nomina di altro
Ausiliare individuato nella persona della dott.ssa che ha proceduto - dopo una Persona_3 richiesta di proroga - al deposito dell'elaborato peritale.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e chiedevano decidersi la causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierna ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Infatti il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato il 15.09.2022 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 05.10.2022 ossia entro il termine di 30 giorni.
Risulta parimenti osservato il termine di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo del ricorso di merito avvenuta il
06.10.2023.
Ancor prima il verbale di visita risulta gravato entro il termine semestrale di decadenza atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 22.04.2021 laddove il ricorso per ATP risulta iscritto il 30.08.2021.
2. L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP recante il n. 2706/21 RG accertarsi la sussistenza del beneficio della pensione ex L. 118/71.
Il nominato ctu nella relazione scritta depositata a seguito dell'esame della documentazione versata in atti e della visita peritale, ha riscontrato ed accertato in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza essendo stata riconosciuta invalida al 100%; ciò con decorrenza dal 11.03.2023 ossia dalla data in cui “si evidenzia, da certificazione agli atti, una malattia reumatica non sotto controllo, ed in data successiva si osserva la comparsa di un basilioma spalla sx” (v. pag. 6 dell'elaborato).
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi nei termini dianzi precisati.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono essere integralmente compensate atteso il riconoscimento del beneficio in epoca posteriore sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla introduzione della pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo (2021), sia, infine, rispetto alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso (2022); quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono integralmente il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP (2706/21 RG) e Parte_1 CP_ sulla domanda dalla stessa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto dichiara ed accerta la sussistenza in capo alla sig.ra del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo Parte_1 stata riconosciuta invalida al 100% con decorrenza dal 11.03.2023;
- Spese di lite compensate;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 14 Aprile 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo