Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 13/04/2026, n. 97
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Sentenza 13 aprile 2026

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    Visto di regolarità apposto dalla stessa economa

    La Corte ha ritenuto che, sebbene la sovrapposizione dei ruoli configuri un'irregolarità formale, la gestione sia stata monitorata dall'Organo di revisione e non siano emersi danni concreti per l'ente. Le funzioni sono state successivamente separate.

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    Utilizzo di residui di esercizio precedente per pagamenti

    La Corte ha rilevato l'irregolarità formale, ma ha considerato che le spese rientravano tra quelle 'minute' e non hanno superato il limite massimo. L'economa ha dichiarato che sono state adottate nuove prassi per garantire la corretta osservanza della normativa contabile.

  • Altro
    Omessa rendicontazione trimestrale delle spese

    L'economa ha sostenuto che la rendicontazione sarebbe stata necessaria solo in caso di richieste di reintegro del fondo, non verificatesi. La Corte ha considerato questa un'irregolarità formale, ma ha preso atto delle misure correttive adottate.

  • Altro
    Tempestività del discarico delle spese economali

    La Corte ha considerato questa un'irregolarità formale, ma ha preso atto delle misure correttive adottate e dell'assenza di danni concreti.

  • Altro
    Restituzione fondi anticipati entro fine esercizio

    La Corte ha rilevato l'irregolarità formale, ma ha preso atto delle misure correttive adottate e dell'assenza di danni concreti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 13/04/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche
    Numero : 97
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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