Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 13/04/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER CA DE SA Presidente- relatore dr. Guido Petrigni Consigliere dr. Federico Lorenzini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24025 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 45896, reso da ME SA, in qualità di economo del Comune di Monsampolo del Tronto (AP) per l’esercizio finanziario 2020;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. ER CA DE SA, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa RI PR, e l’agente contabile SA ME.
FATTO
1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, concernente la gestione economale del Comune di Monsampolo del Tronto, effettuata nell’esercizio finanziario 2020 da ME SA.
SENT. N. 97/2026 Nella relazione n. 691/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato presentato dall’economo al Comune entro il termine di legge e risulta redatto in conformità al modello 23, di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Il conto, sottoscritto dall’economo ME SA, reca il visto di regolarità apposto dalla medesima, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.
A tal proposito, il magistrato istruttore ha osservato che, per effetto della sovrapposizione dei due ruoli, il visto di regolarità non può ritenersi validamente apposto, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza: “Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione dell’economo, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone necessariamente l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in modo da consentire all’Amministrazione di valutare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale”
(cfr., ex multis, Sez. Sicilia, sentenza n. 846/2019).
Risulta, tuttavia, che:
la gestione economale è stata monitorata dall’Organo di revisione del Comune, che non ha rilevato significative criticità (v. i verbali delle verifiche di cassa e il parere allegati);
il conto è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 29/1/2021.
2. Nel merito, il magistrato istruttore ha evidenziato che l’anticipazione di cassa, pari ad € 3.000,00, è stata imputata tra le
“partite di giro” nel conto del Tesoriere.
Risulta, tuttavia, censurabile la circostanza che per l’effettuazione di pagamenti nel 2020 l’economo abbia utilizzato residui riferiti all’esercizio finanziario 2019, essendo ciò in contrasto con il principio di cassa, che non consente, nell’ambito della gestione economale, la formazione di residui e l’imputazione di spese su di essi, e con lo stesso Regolamento economale.
Altra criticità è stata ravvisata dal magistrato istruttore nel fatto che soltanto con determinazione del 26/1/2021 è stata effettuata l’operazione di discarico delle spese economali riferite al 2020, a titolo di scomputo e di rimborso dell’anticipazione ricevuta dall’economo.
Sotto altro profilo, non è stato rispettato l’art. 8 del Regolamento economale, che prevede la rendicontazione trimestrale delle spese.
Premesso che, fronte di un’anticipazione di € 3.000,00, le spese effettuate ammontano ad € 2.502,22, il magistrato istruttore ha rilevato che esse rientrano tra quelle “minute”, di cui all’art. 3 del Regolamento economale, e che il loro importo non ha superato il
“tetto” massimo fissato in € 700,00.
Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso all’esame del Collegio anche le irregolarità che denotano la violazione del divieto di utilizzo di residui e l’omessa rendicontazione periodica delle spese economali.
Sotto il primo profilo, infatti, è ravvisabile l’inosservanza del paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, il quale dispone che: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”.
3. Con memoria del 19/2/2026 l’economo ME ha riferito che effettivamente l’importo dell’anticipazione per il 2020 era costituito sia dal residuo del fondo economale sia dai reintegri delle spese inerenti all’anno precedente.
La medesima prassi è stata seguita anche nel passaggio tra gli esercizi finanziari 2020 e 2021.
In pratica, il mandato riguardante l’erogazione dell’anticipazione ad inizio anno e la reversale finalizzata alla restituzione dell’anticipazione al termine dell’esercizio precedente venivano contabilizzati mediante una sorta di compensazione, senza generare effettivi flussi finanziari in entrata e in uscita.
La rendicontazione trimestrale delle spese economali non era stata effettuata, ritenendosi che ciò sarebbe stato necessario soltanto in occasione dell’inoltro di richieste di reintegro del fondo nel corso dell’anno, circostanza non verificatasi.
La ME ha sostenuto che, comunque, le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore avrebbero valenza essenzialmente formale, non avendo determinato concreti danni alle finanze del Comune.
In ogni caso, a partire dall’esercizio finanziario 2022 , sono state adottate nuove prassi, idonee a garantire la corretta osservanza della normativa contabile.
4. All’odierna udienza, la ME ha preso atto delle irregolarità segnalate dal magistrato istruttore, confermando che sono state, nel frattempo, adottate le pertinenti misure correttive.
In ordine alla violazione del principio di alterità nell’apposizione del visto di regolarità sul conto giudiziale dell’economo, la ME ha riferito che ciò era dipeso dalla scarsità del personale in servizio presso il Settore Finanziario; in ogni caso, la gestione economale era stata costantemente monitorata dall’Organo di revisione, che non aveva riscontrato criticità.
A partire dall’anno 2021, non v’è più stata coincidenza tra le figure di economo e quella di Responsabile del Servizio Finanziario.
Il P.M. ha rimesso al Collegio la valutazione in ordine all’eventuale improcedibilità del conto, a causa della violazione del principio di alterità in sede di apposizione del visto di regolarità, osservando che, pur essendovi state violazioni di regole contabili, non sono emersi concreti profili di danno scaturiti dalla gestione economale.
DIRITTO
1. Esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata nonché la memoria depositata dall’economo, il Collegio osserva che, pur risultando confermate le criticità, sotto il profilo formale, segnalate dal magistrato istruttore in ordine alla gestione della ME per l’esercizio finanziario 2020, dalle stesse non sono, tuttavia, scaturiti
(come anche riconosciuto in udienza dal P.M.) concreti danni per il Comune di Monsampolo del Tronto.
Peraltro, l’agente contabile e l’Ente hanno preso atto di quanto segnalato dal magistrato istruttore, riferendo che, nel frattempo, sono state adottate le misure necessarie per evitare il ripetersi della violazione del principio di alterità in sede di apposizione del visto di regolarità sul conto, procedendosi alla separazione delle funzioni dell’economo da quelle del Responsabile del Servizio Finanziario.
Ugualmente, la ME ha riferito che si è provveduto ad una più puntuale osservanza delle regole contabili, con particolare riferimento al principio enunziato nel paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, il quale dispone che: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”, ed al divieto di formazione e di utilizzo di residui.
2. In conclusione, il Collegio reputa che, ferma restando la pronunzia di parziale irregolarità del conto n. 45896, non vi sia luogo ad addebiti a carico dell’economo SA ME.
3. L’accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 45896, reso per l’esercizio finanziario 2020 da ME SA, in qualità di economo del Comune di Monsampolo del Tronto (AP), senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Presidente- estensore
ER CA DE SA
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 13.4.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini ( f.to digitalmente)