Articolo 29 della Legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 28Articolo 30
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13 ottobre 2002
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Nota all'art. 29:
- Per il testo vigente dell' art. 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , v., nelle note all'art. 24.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2002
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