Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 8390/2017
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Domenico Feola e Giuseppe Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Tommaso D'Aquino n. 36, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentanti e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Maria Margherita Iervolino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Somma Vesuviana alla Via Palmentole n. 2, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
E
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_3 C.F._3
esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Landi, presso C.F._5
il cui studio elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA) alla Via Cavone
n. 4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.12.2017 conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di OL , e Controparte_1 Controparte_2
per sentirli condannare in solido, al risarcimento dei danni non Controparte_3
patrimoniali quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero nella misura
1
Assumeva l'attrice di essere proprietaria di una cantina- deposito posta nel cortile retrostante il fabbricato sito in Somma Vesuviana alla Via Casaraia n. 27, alla quale si accede tramite uno svincolo/disimpegno posto alcuni gradini al disotto del piano del cortile, chiusa da una porta in ferro.
Dichiarava che a far data dal maggio 2017 , proprietario Controparte_1 dell'abitazione sovrastante la menzionata cantina ed attigua all'abitazione dell'attrice, depositava grossi bidoni e sacche contenenti materiale edile di risulta nel disimpegno, rendendo poco agevole l'ingresso.
Stante le insistenze dell'attrice, dopo circa sette giorni il Controparte_1 rimuoveva il materiale di risulta, non senza proferire la frase “ Togliamo questa roba perché qualche scemo deve passare”.
Sosteneva che il 12.7.2017, verso le 13,00, mentre era intenta a riordinare il vano cantina, riponendo nello spazio antistante scatole e cassette di frutta, sopraggiungeva nuora del , la quale con Controparte_3 Controparte_1
insulti proferiti ad alta voce, la esortava a liberare lo spazio antistante la cantina e a lasciare libero il passaggio. Sebbene l'attrice non rispondeva alle provocazioni ed agli insulti, continuava nei suoi atteggiamenti Controparte_3 all'interno del cortile.
Narrava di un altro episodio accaduto l'8.8.2017, allorquando riceveva una lettera a firma della e del di lei marito, , Controparte_3 Controparte_5 quest'ultimo figlio di , con addebito dei fatti del 12.7.2017. Controparte_1
Ignorando le continue provocazione, sul finire dell'agosto 2017 CP_2
, moglie del , affacciandosi al balcone della sua
[...] Controparte_1 abitazione, prospiciente quello dell'attrice, le urlava “Allora avrai la guerra”.
Il 31 agosto 2017 i coniugi suonavano al campanello Controparte_6
della sua abitazione e nel contempo urlavano frasi minacciose nei suoi confronti
( a taglia a cap;
a facev ò strascn…meno male che avim a che fa che signur), sfidandola a “regolare i conti” e procedendo a trasportare il materiale depositato dinanzi all'accesso della cantina ai lati della scala di ingresso della sua abitazione.
Riferiva di un altro episodio avvenuto il 15 settembre 2017 allorquando nella tarda mattinata, all'interno della sua abitazione, sentiva dei possenti colpi di
2 martello che si ripercuotevano in tutta la casa. Affacciatasi al balcone vedeva conficcare un tondino di ferro nell'angolo della Controparte_1 pavimentazione alla scala di accesso all'abitazione dell'attrice, spaccandolo e facendo repentino ritorno nella sua abitazione, al fine di non essere veduto.
Mentre l'attrice, nel pomeriggio dello stesso giorno procedeva per il tramite di terzi a far rimuovere il tondino e riparare la spaccatura, pochi minuti dopo sopraggiungeva , il quale armato di perforatore elettrico e Controparte_1
martello iniziava a demolire il basamento della scala urlando “ non voglio essere messa la roba… non è suo…Mò basta mò, senz ca ti chiur a rint, nu tien o curaggi e parlà, … basta…basta…basta” .
Poi, procedeva a perforare con tre buchi il basamento della scala, infilando altrettante sbarre di ferro, fissandole al pavimento e legandole tra di loro e, rivolto all'attrice, proferiva: “ Mò ti facci verè; ti servirà il ferro che ti sei presa, ora prendi un bel coso e metti una pianta qua, non lo voglio essere aggiustato”.
Ai fatti era presente moglie del , la Controparte_2 Controparte_1 quale le rivolgeva le seguenti frasi “ Fatt nu selfie vicino a spazzatur fattill nu selfie vicin a spazzatur;
chest s'è sciunit proprio eh, non lo voglio essere aggiustato e ca adda esser rotond perché o furn er rotond, hai capit o no? Fai venire a chi addà venì, accussì c'ho facci verè. Tiè, puortal arint, sta stronz;
Scinn abbasc, scinn si tieno curaggio hai scenner abbasc, hai capit? St'animal, non si capisce che animali sono, non tengono la coda, non capiamo che razza di animali sono, non si capisce che razza di animali sono;
Ridi in copp a sta fess “
Riferiva che ancora con strani atteggiamenti, a lei si Controparte_1 rivolgeva chiamandola “Bella, sei bellissima”, mentre armato di martello, pala e perforatore elettrico, impediva alla attrice ed alla di lei famiglia di uscire dalla abitazione.
Sebbene l'attrice chiedeva ripetutamente l'intervento dei Carabinieri della locale
Stazione, intervenivano sui luoghi dapprima agenti della polizia municipale, e successivamente una pattuglia dei Carabinieri.
Lamentava ancora dell'impossibilità di usufruire degli spazi comuni (cortile) e degli spazi di sua esclusiva proprietà e pertinenza, e dell'impossibilità di prendere la sua autovettura, per avere i convenuti occupato anche lo spazio antistante la sua autorimessa.
3 A seguito delle continue violenze verbali e materiali subite, per le minacce ricevute e per l'impossibilità di utilizzare liberamente i beni di esclusiva proprietà, l'attrice aveva dovuto modificare le sue abitudini di vita, costretta ad utilizzare l'ingresso dalla Via Roma n. 30 per accedere alla sua abitazione, ingresso disagevole rispetto a quello della Via Casaraia 27; a dover recarsi a fare la spesa a piedi, non potendo usufruire dell'autovettura; a vivere in un perpetuo stato di ansia ed ad assumere antidepressivi, con conseguenti disturbi del sonno,
a non potersi recare liberamente in cantina e, per l'impedimento posto dai convenuti, a non poter riparare il basamento della scala a causa.
Ritenendo, quindi, offesi la sua reputazione ed il decoro di donna, madre, moglie ed insegnate di religione, chiedeva al Tribunale, accertati i fatti penalmente rilevanti e in particolare la fattispecie criminosa dello stalking, condannare i responsabili al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla medesima patiti.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale esercente la potestà Controparte_3
genitoriale sui figli e la quale contestava Controparte_1 CP_4
gli addebiti a lei mossi, rivendicando di avere tenuto un comportamento rispettoso nei confronti di chiunque, di avere conseguito un laurea in Economia
e Commercio nel 2006 e di non avere assunto giammai comportamenti offensivi e aggressivi nei confronti del prossimo.
In ordine ai fatti contestati eccepiva che per l'episodio del 12.7.2017, con atto notificato il 16.8.2017, era stata costretta a diffidare l'attrice, premettendo di ritenere che il deposito delle cassette e materiale vario depositato in prossimità del vano di accesso alla cantina dell'attrice era stato riposto per gioco dalla di lei figlia di anni sette. CP_4
Addebitava alla attrice comportamenti offensivi e sconvenienti dichiarando di avere subito violenza morale per le molestie poste nei suoi confronti dall'attrice, la quale con tali comportamenti avrebbe voluto dimostrare e delimitare come propria un'area di proprietà comune.
Contestava le prove audiovisive depositate in atti, narrando che durante il colloquio con la polizia municipale la medesima si lamentava del disagio che viveva lei e la sua famiglia, continuamente osservati e ripresi dall'attrice.
Contestava ancora che nei comportamenti dell'attrice potevano ravvisarsi l'ipotesi di reato ex art. 612-bis c.p.c. sostenendo che mai aveva interloquito con la se non il 12.7.2017, allorquando veniva aggredita. Parte_1
4 Riteneva che era stato violato il diritto alla privacy, di cui all'art. 615 c.p., in quanto l'attrice aveva depositato in atti riprese della medesima e dei figli, in dispregio del principio di inviolabilità del diritto all'immagine ed alla persona.
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della attrice, quantificando in € 20.000,00 il danno morale subito da lei e dai figli, per averla falsamente incolpata del reato di stalking e di offesa all'onore e alla reputazione, e per indebita lesione all'immagine nella sua vita privata e dei figli, questi ultimi sottoposti a visite mediche psicologiche, per il terrore di essere osservati e ripresi.
Si costituivano altresì in giudizio i coniugi e Controparte_1 CP_2
eccependo in via preliminare la nullità della domanda proposta dalla
[...] per violazione dell'art. 164 c.p.c., contestando la mancata Parte_1
individuazione del petitum, la carenza della causa petendi.
Opinavano altresì l'improcedibilità della domanda, per non essere stato esperito il tentativo di negoziazione assistita ed ancora in via preliminare confutavano l'inutilizzabilità dei video prodotti dall'attrice senza il loro consenso, per violazione dell'art 4 del codice della privacy.
Nel merito eccepivano l'infondatezza della domanda attorea per avere l'attrice ricostruito falsamente gli accadimenti, dichiarandosi persone tranquille e riservate, vittime dei comportamenti provocatori ed offensivi dell'attrice.
Narravano che nel maggio 2017 , nel ritinteggiare le facciate Controparte_1
della sua unità immobiliare, attività che lo aveva impegnato per circa una settimana, riponeva a fine giornata i bidoncini utilizzati, alcuni pieni ed altri vuoti, nello spazio antistante la cantina di proprietà dell'attrice, lungo i muri opposti all'entrata, precisando che lo spazio antistante la cantina “fa angolo retto con il portoncino di accesso alla proprietà con il garage, Controparte_1 sempre di proprietà di quest'ultimo, e vi si accede tramite due scalini” e che la porta della cantina apre verso l'interno.
Dichiaravano che l'attrice aveva posto nei loro confronti una serie di comportamenti che ledevano il pacifico possesso delle aree comuni, ed in particolare che il 12 luglio 2017 l'attrice insieme alla sorella avevano depositato nell'area antistante la cantina (disimpegno) cartoni e cassette di plastica, che ivi restavano fino all'agosto successivo, e che la loro nipote figlia CP_4
5 della , era caduta proprio su tale materiale riportando ecchimosi ed CP_3
escoriazioni.
Deducevano che nei giorni successivi, risultato vano il tentativo di addivenire ad una soluzione per lo spostamento delle masserizie depositate dall'attrice, la medesima aveva provveduto a spostarlo di fianco alla scala a chiocciola, invadendo la loro proprietà e parte dell'area cortilizia, con l'intento di ostacolare il passaggio e il parcheggio delle loro autovetture.
Pertanto, a seguito delle continue provocazioni della il Parte_1
15.9.2017 decideva di delimitare i confini della sua Controparte_1
proprietà e quella della proprietà dei di lui figli, ponendo dei paletti di ferro legati con un nastro tra il basamento della scala a chiocciola, di proprietà dell'attrice,
e la scala di sua proprietà, sistemando a ridosso del muro i cartoni e le cassette di plastica dell'attrice.
Confermavano che dopo questo episodio, su richiesta dell'attrice, erano intervenuti la Polizia Municipale e i Carabinieri, ma respingevano di averla minacciata o intimidita e giammai di avere ostacolato la sosta o il parcheggio sull'area in comune di autovetture all'attrice, dei suoi familiari o ospiti, ma al contrario, di avere tollerato il parcheggio di veicoli che impedivano l'accesso alla loro abitazione, ribadendo che l'attrice continuava ad utilizzare lo spazio comune, senza alcuna frapposizione.
Pertanto chiedevano il rigetto della domanda e spiegavano domanda riconvenzionale per i danni a seguito dei comportamenti subiti, per violazione della privacy, nella misura di € 26.000,00, nonché la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Alla prima udienza, tenutasi il 27.3.2018 il giudice designato assegnava alle parti il termine di giorni 15 per stipulare la negoziazione assistita, che aveva esito negativo, come da verbale dell'11.5.2018, 25.5.2018 e dell'8.6.2018 depositati in atti.
Concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c, espletati i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 16.5.2019, veniva poi disposta ctu sulla persona di al fine di verificare eventuali Parte_1
pregiudizi di natura psichica.
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6 In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla difesa di e Controparte_1 Controparte_2
A mente dell'arti 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico, e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte attrice;
nel detto atto, infatti, la difesa di ha enunciato i fatti presupposti Parte_1 all'atto di opposizione, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
La domanda proposta da è ammissibile ai sensi dell'art. 3 Parte_1
del D.L. 132/2014 essendo stato espletato, sebbene negativamente,
l'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita.
Quanto alla costituzione in giudizio dei minori , nato il Controparte_1
17.9.2007 e nata il [...], giova rilevare che la Controparte_4
rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione;
laddove invece l'atto sia di ordinaria amministrazione il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320 c.c.).
E dunque l'assunzione di una posizione processuale è assimilabile a quella di convenuto e costituisce atto di ordinaria amministrazione, senza necessità di rappresentanza congiunta dei genitori (Cass. n. 10930/2022).
Tuttavia, nell'ipotesi che ci occupa, rileva che si è costituita Controparte_3 anche nell'interesse, dei minori e questi Controparte_1 CP_4
ultimi non evocati in giudizio.
Si rendeva, quindi, necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105 e
268 c.p.c., la costituzione in giudizio mediante un autonomo atto di intervento,
7 per spiegare le ragioni di collegamento con la causa pendente atte a far valere un proprio specifico interesse, un diritto relativo all'oggetto ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Di talché, la costituzione in giudizio della nella qualità di Controparte_3
genitore dei figli minori, deve dichiararsi inammissibile non presentando i requisiti stabiliti dalla legge, in assenza del deposito di un atto di intervento che impedisce di conoscere e valutare adeguatamente le ragioni delle richieste avanzate.
In ordine poi alla eccezione proposta dai convenuti, dell'inutilizzabilità dei video prodotti da parte attrice deve ritenersi, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che sono legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti (Cass. 39293/2018)
Passando al merito la domanda trova parziale accoglimento.
La vicenda processuale è riconducibile all'art. 833 c.c., che recita: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”
Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri (Cass. 2005 n. 13732;
Cass. 2001 n. 5421; Cass. 1999 n. 6949).
Con maggiore dettaglio, affinché sussista l'elemento oggettivo, il comportamento di emulazione deve essere caratterizzato dal fine unico di arrecare danno o molestia al vicino, in assenza di altra giustificazione di ordine economico e morale (Cass. 1986 n. 5066) e di utilità per il soggetto che lo compie, dovendosi altrimenti escludere il carattere emulativo dell'atto, anche nei casi in cui l'utilità sia di gran lunga minore della molestia o dei danni che si produca al vicino (Cass. n. 4777/1977): l'animus nocendi indica l'intenzione del proprietario di recare molestia ad altri.
8 Infine, la norma prevede espressamente che l'atto emulativo deve anche nuocere o arrecare molestie.
La giurisprudenza ha ricondotto alcuni atti alla categoria degli atti emulativi, per la ricorrenza del duplice requisito della intenzione di nuocere e della mancanza di utilità per chi lo compie.
Passando all'analisi del caso di specie, risulta provata documentalmente (e non
è stata contestata) l'apposizione dei ferri al basamento della scala di ingresso alla abitazione della attrice e il deposito di materiale vario all'ingresso della cantina di proprietà della . Parte_1
Viceversa, non appare verosimile la tesi sostenuta da parte convenuta, secondo cui l'apposizione dei paletti avveniva per delimitare le rispettive proprietà, alla luce della documentazione depositata nel fascicolo cartaceo di parte attrice, che mostra l'allocazione di materiale vario e il posizionamento dei ferri al basamento della scala a chioccia, che contraddice l'asserzione della parte convenuta
. Controparte_6
Sussiste, dunque, un esercizio del diritto di proprietà da parte dei coniugi e , privo di utilità e tale da integrare Controparte_1 Controparte_2
l'elemento oggettivo di cui all'art. 833 c.c., ossia la mancanza di utilità di tale condotta per il proprietario.
Quanto all'animus nocendi, occorre osservare che le condotte allegate dall'attrice consistenti nelle aggressioni e provocazioni nei suoi confronti e di soggetti presenti nella proprietà attorea, pur non integrando gli estremi degli atti emulativi, devono ritenersi provate unitamente alla allocazione di materiale vario dietro e ai lati della scala a chiocciola che porta all'abitazione dell'attrice, al posizionamento di ferri sul basamento della scala di accesso all'abitazione, comportamenti che concorrono a far ritenere sussistente l'elemento soggettivo di cui all'art. 833 c.c..
Al riguardo i testi hanno riferito ( udienza del 3.2.2002) di Testimone_1 avere assistito all'episodio del 31.8.2017 confermando che i convenuti e dal cortile urlavano nei confronti Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice, “Ti faccio lo strascino” ed ancora intimavano all'attrice di scendere nel cortile interno “ per regolare i conti”; mentre il teste (udienza Testimone_2
del 14.12.2020) era presente quando minacciava la attrice Controparte_1
“ti taglio la testa”; e con riguardo all'episodio del 15 settembre 2017 riferiva
9 di avere visto il medesimo “conficcare nella scala ovvero Controparte_1
nelle mattonelle dei gradini, che poi si erano rotti, un palo di ferro con
l'estremità a punta”.
Anche le riprese audiovisive depositate in atti confermano quanto riferito dai testi.
Sul punto occorre rilevare che tale documentazione audiovideo può essere liberamente apprezzata dal giudice, nonostante il generico disconoscimento effettuato da parte convenuta in quanto “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal
“mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite
– , pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ, Sez, lavoro, 28/01/2011, n. 2117).
Come anche le condotte di posizionare le autovetture dei convenuti per impedire l'accesso e l'uscita dall'autorimessa dell'attrice e le espressioni offensive, rivolte ai soggetti presenti sulla proprietà attorea, sono qualificabili quali atti emulativi dal punto di vista oggettivo. Gli atti emulativi, infatti, riguardano un abuso del diritto di proprietà e le citate condotte appaiono collegate all'esercizio del diritto proprietario, cosicché integrano gli estremi dell'elemento oggettivo di cui all'art. 833 c.c.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti gli atti emulativi in relazione alla condotta posta in essere dai convenuti e Controparte_1 CP_2 nei confronti dell'attrice, mentre dalla istruttoria svolta non è emerso
[...] alcun valido comportamento della nei confronti dell'attrice, Controparte_3
cui consegue il rigetto della domanda proposta, perché non provata.
10 Dunque, occorre valutare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzato dalla . Parte_1
Sul punto giova premettere che la Suprema Corte, nell'interpretare la norma appena evocata, ha più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, oppure quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Come affermato dalla Suprema Corte, nella liquidazione di tale danno non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, evitando vuoti risarcitori ma, allo stesso tempo, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. civ. S.U., n. 26972/2008).
E ciò secondo il principio per cui Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico.
Orbene, nel caso di specie, risultano allegati certificazioni attestati generici stati emotivi di ansia, stress e tensione.
La CTU espletata dal dott. ha escluso la sussistenza del Persona_1 danno biologico e dichiarato che “la sintomatologia psichica rilevata appare non quantificabile, essendo la sua incidenza ininfluente, e conseguenza di una sofferenza psico-fisica di natura transitoria, che si è riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico”.
In definitiva, non può trovare accoglimento la specifica voce di risarcimento di danno psico-fisico, in assenza di conseguenze dannose e per la carenza di specifiche allegazioni.
Diversamente devono valutarsi i danni derivanti all'attrice, per avere modificato le proprie abitudini di vita quotidiane, costretta a praticare un ingresso secondario per accedere alla sua abitazione, sempre sorvegliata da un familiare,
11 a non poter usare l'autovettura quotidianamente, a non potere riparare il basamento della scala di ingresso all'abitazione al civico 27 e a non potere accedere liberamente alla cantina o agli spazi comuni, per il timore di essere aggredita.
In punto di diritto, “il danno non patrimoniale, non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”
(Cass. Ord. n. 7513/2018).
Alla luce dei consolidati principi sopra sommariamente richiamati si reputa che l'attrice ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione.
sin dall'atto introduttivo, ha specificato di aver agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la reintegrazione pecuniaria della lesione dei diritti della loro persona, in specie compromessi dalle gravi e reiterate condotte poste in essere ai suoi danni dai convenuti.
La richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella sua unitaria accezione appare chiara sin dall'atto di citazione e, alla luce degli argomenti riportati in tutti gli atti di causa, delle conclusioni formulate nell'atto di citazione e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni, da leggersi in combinato disposto con le motivazioni poste dalle parti a fondamento delle pretese fatte valere.
Nel caso di specie il condivisibile richiamo all'unitarietà del danno non patrimoniale, non suddivisibile in sottocategorie se non ai fini meramente descrittivi della fattispecie in rilievo, induce a ritenere che Parte_1
abbia chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale nel suo complesso, considerato alla luce dei comportamenti perpetrati in suo danno.
Sul punto è opportuno richiamare il recente indirizzo della Suprema Corte in tema di compensatio lucricum damno (SS. UU. Sent. n. 12564, 12565, 12566,
12567 del 22 maggio 2018), secondo il quale, posto che il risarcimento del danno per fatto illecito ha quale scopo il ripristino dello status del danneggiato
12 antecedente al verificarsi dell'illecito, in fase di accertamento dei danni subiti si deve tenere conto anche degli eventuali vantaggi derivati dallo stesso fatto illecito;
il risarcimento non deve costituire un'occasione di ingiusto arricchimento del danneggiato, dovendosi tener conto dell'operatività di tale principio.
In particolare le Sezioni Unite dispongono che la compesatio operi solo qualora il pregiudizio e l'incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto.
In conclusione, considerato che e Controparte_1 Controparte_2
hanno posto in essere tali condotte, sicuramente da maggio a settembre 2017 devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice, che può ritenersi equo stabilire in euro 5.000,00
Ogni ulteriore domanda resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e pertanto e vanno condannati a rifondere Controparte_1 Controparte_2 quelle sostenute dall'attrice per il presente giudizio sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore dell'accolto, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Vanno interamente compensate le spese processuali tra l'attrice e la CP_3
tenuto conto dell'esito del giudizio.
[...]
Le spese della CTU medico legale vanno interamente compensate tra le parti in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione e come in motivazione la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e li condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da
[...]
che si liquidano in euro 5.000,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da nella qualità Controparte_3
di esercente la responsabilità genitoriale dei minori e Controparte_1
per quanto esposto in motivazione;
CP_4
13 3. condanna e in solido, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per le spese ed in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. con attribuzione;
4. compensa le spese di lite tra l'attrice e Controparte_3
5. compensa tra le parti in causa le spese di CTU.
Così deciso in OL,
OL 28.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti
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