TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01526/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00633 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01526/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in
Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01526/2024 REG.RIC.
- del decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona (rif. fasc. n. -
OMISSIS-/2024 Area 1 di data 16.10.24), notificato in data 16.10.2024;
- del verbale di ritiro cautelare amministrativo ex art. 39 R.D. n. 773/1931 di data
22.10.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della
Prefettura di Verona del 16 ottobre 2024 di divieto di detenzione delle armi, munizione e materie esplodenti emesso ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d.
TULPS).
Il provvedimento inibitorio è stato assunto a fronte della proposta formulata il 12 ottobre 2024 dal Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Ilarione, giustificata sia dai comportamenti ostili tenuti dall'interessato nei confronti degli stessi militari in occasione di un controllo domiciliare sulla regolare detenzione delle armi, svoltosi il
4 ottobre 2024, sia dalla mancanza del certificato anamnestico richiesto ai detentori di armi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121.
Nella motivazione dell'atto gravato la Prefettura ha rappresentato, riportando quanto verbalizzato dai predetti Carabinieri, che “nel corso di regolare controllo circa la N. 01526/2024 REG.RIC.
corretta detenzione delle armi e munizioni detenute presso la propria abitazione, il signor -OMISSIS-, mostrando chiari segni di insofferenza, li accoglieva «con fare sospetto nascondendo la scatola contenente l'arma all'interno della felpa, sul franco sinistro», non consentendo loro né di entrare in casa per verificare il luogo di detenzione, né di visionare l'arma per controllarne la matricola ed esclamando:
«L'arma resta nelle mie mani. È una cosa privata». Successivamente, reso edotto che il titolo che lo autorizzava alla detenzione era scaduto nel 2020, iniziava ad alterarsi
e a «gesticolare muovendo l'arma per tutto il tempo con il viro di volata rivolto verso uno dei militari». Infine, il predetto accettava di far entrare in casa gli operatori per il sopralluogo. mostrando la «cassaforte già aperta»”.
A fronte della condotta tenuta dall'interessato e dell'assenza della certificazione medica, la Prefettura ha ritenuto che fossero venuti meno “i necessari requisiti di affidabilità in materia di armi”.
2. Avverso il provvedimento inibitorio è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure:
I) “travisamento dei fatti, per eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione della norma dell'art. 39 TULPS e per illogicità manifesta”, perché l'atto inibitorio sarebbe stato assunto in base a valutazioni soggettive e personalistiche contingenti prive di prova concreta, senza valutare la personalità e la condotta di vita dell'interessato, il quale sarebbe privo di alcun pregiudizio penale, né di alcun carico pendente. Nel corso del controllo svolto dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni
Ilarione presso l'abitazione del ricorrente, quest'ultimo si sarebbe limitato a “mostrare
l'arma scarica agli operanti spiegando che la stessa giaceva da molti anni laddove era stata rinvenuta”, senza quindi compiere, almeno volontariamente, alcuna condotta pericolosa. In specie, il ricorrente “intento ad attendere alle proprie occupazioni lavorative e personali, non si ricordava neppure dell'esistenza dell'arma che giaceva nella cassaforte da decenni ed è stato, quindi, colto alla sprovvista dagli operanti N. 01526/2024 REG.RIC.
anche in relazione alla immediata reperibilità nei locali dell'abitazione dei propri titoli autorizzatori e di regolare acquisto e detenzione dell'arma”. Inoltre, lo stesso soggetto, sin dal 9 ottobre 2024, si sarebbe attivato tramite il proprio medico di base per prenotare la visita volta ad attestare l'idoneità alla detenzione delle armi.
II) “eccesso di potere per omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e violazione della norma dell'art.7 comma 2 L. n. 240/1991”, perché
l'atto impugnato sarebbe stato emesso in violazione delle garanzie partecipative, senza peraltro che sussistessero ragioni di urgenza, le quali avrebbero infatti richiesto il previo ritiro cautelare delle armi.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona si sono costituiti in giudizio, argomentando per l'infondatezza del gravame.
4. Con ordinanza n. 9 del 17 gennaio 2025, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, evidenziando l'assenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.
5. All'udienza pubblica del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il secondo motivo di ricorso – da cui è doveroso principiare in quanto concernente la lesione del contraddittorio procedimentale – è infondato.
Sul punto, è sufficiente ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale “i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 252).
Nel caso di specie, l'urgenza emerge con evidenza dal fatto che i militari, nel corso del controllo effettuato il 4 ottobre 2024, non abbiano compiuto il ritiro cautelari delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, verosimilmente per la condotta N. 01526/2024 REG.RIC.
pericolosa e imprevedibile tenuta dallo stesso. Proprio la gravità insita in detto comportamento giustifica appieno l'emissione immediata del divieto in discussione, il quale ha proprio la funzione di impedire il rischio di un uso improprio delle armi e di prevenire il possibile nocumento dell'incolumità dello stesso detentore e di terzi.
7. È parimenti infondato il primo motivo di ricorso.
È opportuno premettere, in termini generali, che il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza della piena affidabilità in capo a chi è interessato al possesso delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità, la quale è espressione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (Corte cost., 20 marzo 2019, n. 109). Il potere di precludere il possesso degli armamenti costituisce infatti una deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 cod. pen. e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, concedibile in assenza di rischi anche solo potenziali per la pacifica convivenza dei consociati, che è compito dell'Autorità prefettizia prevenire.
D'altra parte, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, il divieto di detenzione delle armi non ha uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì per l'appunto una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle stesse, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr., ex plurimis, Cons. Stato. Sez. III, 20 gennaio
2023, n. 724). Ciò è evincibile dalla stessa lettera dell'art. 39 del TULPS laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un loro uso inappropriato (cfr. Cons. Stato, Sez.
III, 7 dicembre 2023, n. 10600).
7.1. Nel caso di specie, la misura inibitoria è scaturita dal fatto che, nel corso di un controllo svolto dalle forze dell'ordine sulla regolare detenzione delle armi,
l'interessato non solo si è rifiutato di esibire la pistola di sua proprietà, ma ha financo N. 01526/2024 REG.RIC.
assunto un atteggiamento alterato, gesticolando con la bocca di fuoco dell'arma rivolta verso uno dei militari.
Segnatamente, nella proposta di emissione del divieto ex art. 39 TULPS, i Carabinieri di San Giovanni Ilarione hanno rappresentato che l'odierno ricorrente, nel corso di un controllo sulla regolare tenuta delle armi, “accoglieva gli operanti con fare sospetto e nascondendo la scatola contenente l'arma all'interno della felpa, sul fianco sinistro”.
Egli, inoltre, “non consentiva ai militari di entrare in casa per mostrare il luogo di custodia, né di visionare l'arma per controllarne la matricola”. Al medesimo soggetto
“veniva richiesto di mostrare il titolo idoneo alla detenzione dell'arma (che agli atti del Comando Arma risultava scaduto nel 2020) e lo stesso dichiarava inizialmente di esserne in regola per poi, una volta fatto presente del titolo scaduto, lo stesso iniziava ad alterarsi chiedendo se [gli operanti] avessero un'autorizzazione a controllarlo e iniziando a gesticolare muovendo l'arma per tutto il tempo con il vivo di volata rivolto verso uno dei militari. Richiamato al corretto utilizzo e maneggio dell'arma e all'ennesima richiesta di mostrare il luogo di custodia, lo stesso accettava di far salire
i militari in casa mostrando la cassaforte già aperta”.
Ebbene, è evidente che la condotta tenuta dal ricorrente il 4 ottobre 2024 possa senz'altro fondare il giudizio di inaffidabilità al possesso delle armi: in quell'occasione, infatti, l'interessato non solo ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari, volto a ostacolare il loro pubblico servizio di controllo circa la regolare tenuta della pistola registrata, ma ha finanche dimostrato un'incauta custodia della stessa (conservata al di fuori della cassaforte) e soprattutto un suo uso pericoloso
(gesticolando con la bocca di fuoco dell'arma rivolta verso uno dei militari).
Nonostante il ricorrente abbia cercato di sminuire la portata della sua condotta, la gravità della stessa emerge con evidenza dalla proposta di provvedimento redatta dai
Carabinieri che avevano compiuto l'intervento. Dal medesimo verbale – facente piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. – traspare la mancata N. 01526/2024 REG.RIC.
disponibilità dell'odierno ricorrente a cooperare con le forze dell'ordine, l'irregolare custodia della pistola e l'imperizia mostrata nel maneggio della stessa. Trattasi di fatti indicatori di una chiara inaffidabilità alla detenzione delle armi, avvalorati peraltro dalla mancanza di idonea certificazione medica prescritta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
n. 121/2013.
Del resto, questa Sezione ha già chiarito che “un unico episodio di incauta custodia delle armi deve ritenersi di per sé idoneo a giustificare il divieto impugnato, indipendentemente dal comportamento tenuto – nel pregresso e nel momento del fatto denunciato – dal ricorrente nell'uso delle armi, in quanto il giudizio di affidabilità è volto anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n.
2601, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176). Ne consegue, a maggior ragione, che la piena affidabilità al possesso delle armi non sia ravvisabile in un comportamento caratterizzato non solo dall'incauta custodia, ma dal più grave utilizzo indebito delle stesse, com'è il gesticolare con la bocca di fuoco rivolta verso uno dei militari impegnati nel controllo.
Deve quindi ritenersi che il giudizio prognostico condotto dall'Autorità prefettizia non sia inficiato dalle censure prospettate dal ricorrente, siccome la condotta tenuta da quest'ultimo, per la sua intrinseca pericolosità, evidenzia una chiara inaffidabilità alla detenzione delle armi.
In definitiva, il bilanciamento di interessi operato dalla Prefettura risulta logico e proporzionato, laddove si compari l'interesse pubblico primario alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica all'interesse del privato al possesso delle armi, peraltro non sorretto da alcuna esigenza significativa, dato che lo stesso ricorrente ha dichiarato che “non si ricordava neppure dell'esistenza dell'arma che giaceva nella cassaforte da decenni”.
8. Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. N. 01526/2024 REG.RIC.
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
TO RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO RA LE AN N. 01526/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00633 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01526/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in
Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01526/2024 REG.RIC.
- del decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona (rif. fasc. n. -
OMISSIS-/2024 Area 1 di data 16.10.24), notificato in data 16.10.2024;
- del verbale di ritiro cautelare amministrativo ex art. 39 R.D. n. 773/1931 di data
22.10.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della
Prefettura di Verona del 16 ottobre 2024 di divieto di detenzione delle armi, munizione e materie esplodenti emesso ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d.
TULPS).
Il provvedimento inibitorio è stato assunto a fronte della proposta formulata il 12 ottobre 2024 dal Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Ilarione, giustificata sia dai comportamenti ostili tenuti dall'interessato nei confronti degli stessi militari in occasione di un controllo domiciliare sulla regolare detenzione delle armi, svoltosi il
4 ottobre 2024, sia dalla mancanza del certificato anamnestico richiesto ai detentori di armi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121.
Nella motivazione dell'atto gravato la Prefettura ha rappresentato, riportando quanto verbalizzato dai predetti Carabinieri, che “nel corso di regolare controllo circa la N. 01526/2024 REG.RIC.
corretta detenzione delle armi e munizioni detenute presso la propria abitazione, il signor -OMISSIS-, mostrando chiari segni di insofferenza, li accoglieva «con fare sospetto nascondendo la scatola contenente l'arma all'interno della felpa, sul franco sinistro», non consentendo loro né di entrare in casa per verificare il luogo di detenzione, né di visionare l'arma per controllarne la matricola ed esclamando:
«L'arma resta nelle mie mani. È una cosa privata». Successivamente, reso edotto che il titolo che lo autorizzava alla detenzione era scaduto nel 2020, iniziava ad alterarsi
e a «gesticolare muovendo l'arma per tutto il tempo con il viro di volata rivolto verso uno dei militari». Infine, il predetto accettava di far entrare in casa gli operatori per il sopralluogo. mostrando la «cassaforte già aperta»”.
A fronte della condotta tenuta dall'interessato e dell'assenza della certificazione medica, la Prefettura ha ritenuto che fossero venuti meno “i necessari requisiti di affidabilità in materia di armi”.
2. Avverso il provvedimento inibitorio è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure:
I) “travisamento dei fatti, per eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione della norma dell'art. 39 TULPS e per illogicità manifesta”, perché l'atto inibitorio sarebbe stato assunto in base a valutazioni soggettive e personalistiche contingenti prive di prova concreta, senza valutare la personalità e la condotta di vita dell'interessato, il quale sarebbe privo di alcun pregiudizio penale, né di alcun carico pendente. Nel corso del controllo svolto dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni
Ilarione presso l'abitazione del ricorrente, quest'ultimo si sarebbe limitato a “mostrare
l'arma scarica agli operanti spiegando che la stessa giaceva da molti anni laddove era stata rinvenuta”, senza quindi compiere, almeno volontariamente, alcuna condotta pericolosa. In specie, il ricorrente “intento ad attendere alle proprie occupazioni lavorative e personali, non si ricordava neppure dell'esistenza dell'arma che giaceva nella cassaforte da decenni ed è stato, quindi, colto alla sprovvista dagli operanti N. 01526/2024 REG.RIC.
anche in relazione alla immediata reperibilità nei locali dell'abitazione dei propri titoli autorizzatori e di regolare acquisto e detenzione dell'arma”. Inoltre, lo stesso soggetto, sin dal 9 ottobre 2024, si sarebbe attivato tramite il proprio medico di base per prenotare la visita volta ad attestare l'idoneità alla detenzione delle armi.
II) “eccesso di potere per omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e violazione della norma dell'art.7 comma 2 L. n. 240/1991”, perché
l'atto impugnato sarebbe stato emesso in violazione delle garanzie partecipative, senza peraltro che sussistessero ragioni di urgenza, le quali avrebbero infatti richiesto il previo ritiro cautelare delle armi.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona si sono costituiti in giudizio, argomentando per l'infondatezza del gravame.
4. Con ordinanza n. 9 del 17 gennaio 2025, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, evidenziando l'assenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.
5. All'udienza pubblica del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il secondo motivo di ricorso – da cui è doveroso principiare in quanto concernente la lesione del contraddittorio procedimentale – è infondato.
Sul punto, è sufficiente ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale “i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 252).
Nel caso di specie, l'urgenza emerge con evidenza dal fatto che i militari, nel corso del controllo effettuato il 4 ottobre 2024, non abbiano compiuto il ritiro cautelari delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, verosimilmente per la condotta N. 01526/2024 REG.RIC.
pericolosa e imprevedibile tenuta dallo stesso. Proprio la gravità insita in detto comportamento giustifica appieno l'emissione immediata del divieto in discussione, il quale ha proprio la funzione di impedire il rischio di un uso improprio delle armi e di prevenire il possibile nocumento dell'incolumità dello stesso detentore e di terzi.
7. È parimenti infondato il primo motivo di ricorso.
È opportuno premettere, in termini generali, che il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza della piena affidabilità in capo a chi è interessato al possesso delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità, la quale è espressione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (Corte cost., 20 marzo 2019, n. 109). Il potere di precludere il possesso degli armamenti costituisce infatti una deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 cod. pen. e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, concedibile in assenza di rischi anche solo potenziali per la pacifica convivenza dei consociati, che è compito dell'Autorità prefettizia prevenire.
D'altra parte, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, il divieto di detenzione delle armi non ha uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì per l'appunto una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle stesse, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr., ex plurimis, Cons. Stato. Sez. III, 20 gennaio
2023, n. 724). Ciò è evincibile dalla stessa lettera dell'art. 39 del TULPS laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un loro uso inappropriato (cfr. Cons. Stato, Sez.
III, 7 dicembre 2023, n. 10600).
7.1. Nel caso di specie, la misura inibitoria è scaturita dal fatto che, nel corso di un controllo svolto dalle forze dell'ordine sulla regolare detenzione delle armi,
l'interessato non solo si è rifiutato di esibire la pistola di sua proprietà, ma ha financo N. 01526/2024 REG.RIC.
assunto un atteggiamento alterato, gesticolando con la bocca di fuoco dell'arma rivolta verso uno dei militari.
Segnatamente, nella proposta di emissione del divieto ex art. 39 TULPS, i Carabinieri di San Giovanni Ilarione hanno rappresentato che l'odierno ricorrente, nel corso di un controllo sulla regolare tenuta delle armi, “accoglieva gli operanti con fare sospetto e nascondendo la scatola contenente l'arma all'interno della felpa, sul fianco sinistro”.
Egli, inoltre, “non consentiva ai militari di entrare in casa per mostrare il luogo di custodia, né di visionare l'arma per controllarne la matricola”. Al medesimo soggetto
“veniva richiesto di mostrare il titolo idoneo alla detenzione dell'arma (che agli atti del Comando Arma risultava scaduto nel 2020) e lo stesso dichiarava inizialmente di esserne in regola per poi, una volta fatto presente del titolo scaduto, lo stesso iniziava ad alterarsi chiedendo se [gli operanti] avessero un'autorizzazione a controllarlo e iniziando a gesticolare muovendo l'arma per tutto il tempo con il vivo di volata rivolto verso uno dei militari. Richiamato al corretto utilizzo e maneggio dell'arma e all'ennesima richiesta di mostrare il luogo di custodia, lo stesso accettava di far salire
i militari in casa mostrando la cassaforte già aperta”.
Ebbene, è evidente che la condotta tenuta dal ricorrente il 4 ottobre 2024 possa senz'altro fondare il giudizio di inaffidabilità al possesso delle armi: in quell'occasione, infatti, l'interessato non solo ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari, volto a ostacolare il loro pubblico servizio di controllo circa la regolare tenuta della pistola registrata, ma ha finanche dimostrato un'incauta custodia della stessa (conservata al di fuori della cassaforte) e soprattutto un suo uso pericoloso
(gesticolando con la bocca di fuoco dell'arma rivolta verso uno dei militari).
Nonostante il ricorrente abbia cercato di sminuire la portata della sua condotta, la gravità della stessa emerge con evidenza dalla proposta di provvedimento redatta dai
Carabinieri che avevano compiuto l'intervento. Dal medesimo verbale – facente piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. – traspare la mancata N. 01526/2024 REG.RIC.
disponibilità dell'odierno ricorrente a cooperare con le forze dell'ordine, l'irregolare custodia della pistola e l'imperizia mostrata nel maneggio della stessa. Trattasi di fatti indicatori di una chiara inaffidabilità alla detenzione delle armi, avvalorati peraltro dalla mancanza di idonea certificazione medica prescritta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
n. 121/2013.
Del resto, questa Sezione ha già chiarito che “un unico episodio di incauta custodia delle armi deve ritenersi di per sé idoneo a giustificare il divieto impugnato, indipendentemente dal comportamento tenuto – nel pregresso e nel momento del fatto denunciato – dal ricorrente nell'uso delle armi, in quanto il giudizio di affidabilità è volto anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n.
2601, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176). Ne consegue, a maggior ragione, che la piena affidabilità al possesso delle armi non sia ravvisabile in un comportamento caratterizzato non solo dall'incauta custodia, ma dal più grave utilizzo indebito delle stesse, com'è il gesticolare con la bocca di fuoco rivolta verso uno dei militari impegnati nel controllo.
Deve quindi ritenersi che il giudizio prognostico condotto dall'Autorità prefettizia non sia inficiato dalle censure prospettate dal ricorrente, siccome la condotta tenuta da quest'ultimo, per la sua intrinseca pericolosità, evidenzia una chiara inaffidabilità alla detenzione delle armi.
In definitiva, il bilanciamento di interessi operato dalla Prefettura risulta logico e proporzionato, laddove si compari l'interesse pubblico primario alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica all'interesse del privato al possesso delle armi, peraltro non sorretto da alcuna esigenza significativa, dato che lo stesso ricorrente ha dichiarato che “non si ricordava neppure dell'esistenza dell'arma che giaceva nella cassaforte da decenni”.
8. Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. N. 01526/2024 REG.RIC.
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
TO RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO RA LE AN N. 01526/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.