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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 789/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. Fiorillo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con l'Avv. S. Carpagnano giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2439/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− nel maggio 2022 il Responsabile di gestione operativa della Filiale di Bari aveva segnalato alla Struttura di Fraud Management l'avvenuta esecuzione agli sportelli postali di operazioni frazionate atte ad aggirare i controlli “antiriciclaggio”;
− le successive indagini avevano accertato: -il 13 settembre 2018 tale aveva Persona_1 aperto un conto corrente banco posta presso l per asserite necessità personali Parte_2
e familiari, qualificandosi come dipendente della ditta “Seren Fish”, di cui invece era il titolare;
, da allora e fino al 18 giugno 2022, aveva eseguito presso l Trani Pt_3 CP_2
Centro e presso tutti gli UU.PP. di sia versamenti di denaro, sia corrispondenti Pt_2 bonifici per l'Italia o su estero per oltre 4,4 milioni di euro complessivi;
− tali operazioni erano state eseguite con modalità atte a eludere le verifiche antiriciclaggio previste dai manuali aziendali e finalizzate a consentire l'osservanza degli obblighi di cui al
D.lgs. n. 231/2007 e alla circolare ABI del 10 gennaio 2011;
− in particolare, i manuali aziendali prescrivono che gli operatori di sportello devono eseguire le verifiche con una particolare procedura, in modo da conservarne gli esiti in un apposito archivio informatico per eventuali successivi controlli, e devono eseguirle in relazione ai seguenti casi: a) operazioni occasionali d'importo pari o superiore a € 5.000; b) operazione unitaria sotto il profilo economico d'importo pari o superiore a € 15.000, eseguita attraverso più operazioni singolarmente d'importo inferiore al predetto limite effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
c) sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo dell'operazione;
− tra i trentaquattro operatori di sportello degli UU.PP. di coinvolti nell'illecito, c'era Pt_2 la dipendente , la quale: a) il giorno 30 settembre 2020 aveva accettato Controparte_1 dal peraltro a brevissima distanza di tempo (ore 11,40; ore 11,48; ore 11,56) tre Per_1 versamenti rispettivamente di € 3.000, di € 1.500 e di € 3.000 senza dar corso alla procedura antiriciclaggio;
b) il giorno 16 dicembre 2020 aveva accettato dal i versamenti di € Per_1
3.000 alle ore 9,27 e di € 2.750 alle ore 9,29 senza dar corso alla procedura;
c) il giorno 19 febbraio 2021 aveva accettato dal i versamenti di € 2.000 alle ore 12,43, di € 2.150 alle Per_1 ore 12,52 e di € 2.000 alle ore 12,55 senza dar corso alla procedura;
2 − sentita in data 27 settembre 2022 dall'ispettrice che conduceva le indagini, la CP aveva ammesso l'addebito, limitandosi ad addurre di aver agito su richiesta esplicita e insistente del cliente;
− l'illecito commesso dalla lavoratrice era grave, in quanto: -ineriva alle mansioni svolte, di P carattere marcatamente fiduciario;
aveva ricevuto previa e adeguata CP informazione sulle procedure da seguire;
-l'illecito era stato commesso con coscienza e volontà di violare dette regole;
-aveva esposto la società al rischio di sanzioni;
− quindi, la sanzione conservativa irrogata alla lavoratrice era legittima, giacché adottata a suo carico addirittura in via di favore.
Pertanto, domandava:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione conservativa di n. 2 giorni di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione irrogata da alla in data 7 Parte_1 Parte_5 febbraio 2023, a chiusura del procedimento disciplinare avviato con nota prot.
CA/RUO/RICRUT/MAS/4863/2022/DISC/RL del 3 gennaio 2023.
In via subordinata e salvo gravame, ridurre la sanzione applicata in quella ritenuta di giustizia e, comunque, nella misura non inferiore a sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori”
2. Nel contraddittorio con , che formulava plurime eccezioni per resistere alla Controparte_1 domanda, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− è provato in giudizio che al codice disciplinare era stata data pubblicità mediante affissione;
− è irrilevante il fatto che le regole antiriciclaggio, la cui violazione è stata contestata alla lavoratrice, non fossero contenute nel codice disciplinare. Infatti, l'affissione del codice disciplinare è condizione per l'esercizio del potere disciplinare, in quanto mezzo necessario a consentire ai lavoratori, nel modo ritenuto più agevole dalla legge, di conoscere l'esistenza, le regole e i limiti del potere disciplinare e non in quanto mezzo esclusivo di veicolazione delle regole aziendali;
− la contestazione disciplinare formulata a carico della è specifica, perché indica CP
i fatti storici addebitati e le disposizioni aziendali violate, mentre il riferimento alla
3 normativa antiriciclaggio di fonte legale consentiva alla predetta d'individuare nei manuali aziendali le regole indicate come trasgredite;
− l'ignoranza dei manuali, addotta dalla lavoratrice, non attiene al rispetto del canone di specificità dell'addebito, ma attiene al fatto che il datore di lavoro può pretendere l'osservanza, da parte dei dipendenti, di regole interne aziendali se ne abbia previamente consentito la conoscenza. È peraltro incontroverso che, all'epoca dei fatti, la lavoratrice aveva già seguito ben sette corsi in materia di antiriciclaggio. Inoltre, la stessa , CP escussa come teste in un altro processo, ha lealmente ammesso di sapere che in determinate circostanze si doveva far compilare al cliente il questionario di adeguata verifica, perché lo aveva appreso nei corsi e perché allo sportello arrivavano dei messaggi informativi e di allarme quando l'operazione superava l'importo di € 5.000;
− dal fatto, che l'art. 7 della L. n. 300/1970 s.m. preveda, per ovvie ragioni, che le difese del lavoratore seguano la contestazione dell'addebito, non è possibile trarre la conseguenza che, prima ancora di contestare un addebito, non sia consentito al datore di lavoro di assumere informazioni dal lavoratore indiziato senza l'assistenza di un difensore o senza altra forma di assistenza, così come accade nel processo penale, tanto più che il dipendente, il quale è interrogato su fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, ha ben diritto di dire il falso, senza per questo incorrere in detta responsabilità. D'altronde, non si ravvede nell'ordinamento civile alcuna regola o principio di diritto che impedisca ai datori di lavoro di erigere a prova di un illecito disciplinare la dichiarazione del tutto spontanea che il lavoratore abbia, in ipotesi, speso riguardo alla commissione di un fatto disciplinarmente rilevante. Peraltro, la mera scorretta acquisizione, da parte del datore di lavoro prima dell'inizio del procedimento disciplinare, della confessione del lavoratore circa gli addebiti d'interesse potrebbe dirsi incidente non sul diritto di difesa in quanto tale, ma piuttosto sull'acquisizione della prova “confessoria”. Infatti, come anche nel processo penale, la sanzione è semmai l'inutilizzabilità della prova, non certo l'invalidazione del processo per violazione del diritto di difesa. L'evenienza, che la il giorno 27 settembre 2022, CP interrogata dall'ispettrice, abbia ammesso di aver compiuto le operazioni in questione e di averlo fatto su insistenza del rileva in questo processo soltanto sotto il profilo della Per_1 sua consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni, posto che il loro compimento è sempre stato pacifico, e solo sul piano indiziario, fortemente indebolito da quanto si dirà in seguito sul punto;
4 − la contestazione disciplinare è stata tempestiva, tenuto conto dei tempi necessari per eseguire le necessarie verifiche;
− nel merito, le condotte addebitate alla lavoratrice non integrano violazioni del Manuale
Adeguata Verifica, del Manuale di Registrazione in AUI e del Manuale Bancoposta. Infatti, le operazioni singolarmente considerate non superano il limite di € 5.000, peraltro non previsto dalla legge, mentre nel loro complesso non hanno superato la soglia dei sette giorni prevista al fine;
− invece, non esiste il limite di versamento giornaliero al quale ha fatto riferimento la difesa di . Né risulta contestata, prima ancora che violata, la regola secondo cui Parte_1 mediante un'unica presentazione a sportello si dovesse fare un'unica, ancorché complessa, operazione di versamento e che non si potesse chiedere di fare un'altra operazione una volta esaurita la precedente (sempre senza adeguata verifica, perché è la sua mancanza a integrare l'illecito);
− invero, negli estratti dei Manuali prodotti, il riferimento al limite di versamento “nella giornata” non esiste. Esiste soltanto l'obbligo di versamento “totale” del presentatore richiedente una operazione di versamento. Ma se un cliente, che ha fatto un'operazione, si ripresenta dopo cinque minuti, egli è di nuovo un “presentatore richiedente una operazione di versamento” secondo i Manuali. Di conseguenza, l'operatore non solo non può rifiutare l'operazione, ciò che sarebbe rifiuto di pubblico servizio, ma nemmeno risulta tenuto secondo i Manuali (almeno a quanto se ne è prodotto) a fare la “adeguata verifica” se la somma delle due presentazioni supera gli € 5.000. Una tale verifica appare, in linea di principio, irrichiedibile a un operatore di sportello, tanto postulando che costui, pur ricevendo decine di persone al giorno, si debba ricordare dei clienti che si ripresentano in giornata;
− il risultato probatorio appare allora chiaro: l'unica soglia rilevante erano gli € 15.000 in sette giorni e , per monitorarne il rispetto, per quanto possibile, aveva messo Parte_1 anche il limite di € 5.000 a operazione, limite che operava a “chiusura del carrello utente”, mettendo allo scopo un “alert” e stabilendo altresì che l'operatore, al quale un cliente chiedesse di fare più versamenti mediante operazioni distinte, doveva, secondo il manuale, accettare solo un versamento di denaro unico e non poteva accettare l'operazione come richiesta.
Tale metodica aveva però una falla: non era idonea a impedire che, nel pieno rispetto delle regole, i clienti, che per le più svariate ragioni non necessariamente illecite, essendoci 5 sempre virtualmente tra di esse anche quella di evitare la seccatura della redazione del questionario, versassero più di € 5.000 in una stessa giornata mediante versamenti frazionati d'importo inferiore presentandosi ripetutamente allo sportello.
Ebbene, per quanto sopra, non consta affatto che l'operatore potesse rifiutare l'operazione e nemmeno che dovesse darsene carico ai fini dell'adeguata verifica;
tanto più che, per ovviare all'inconveniente, sarebbe bastato tarare l'alert su base giornaliera, o su qualsiasi altra base ritenuta utile;
− la circostanza, incontroversa, che almeno trentatré operatori di sportello in cinque filiali siano stati perseguiti per tale fenomeno, rende implausibile tanto l'esistenza di una malversazione di massa (che la società nutre di mere illazioni), quanto l'esistenza di una violazione di massa di regole per ignoranza o superficialità dei lavoratori e conclama piuttosto che la radice del fenomeno sta nell'insufficiente preordinazione, al fine, di regole interne;
− in tale contesto, il fatto che plausibilmente la potesse accorgersi dell'anomalia CP del comportamento del il quale, come dimostrato per documenti, si era presentato più Per_1 volte alla lavoratrice in quei giorni dopo pochi minuti per eseguire un'operazione comportante il superamento, per frazionamento, della soglia di € 5.000 mirando a evitare la redazione del questionario antiriciclaggio, diviene irrilevante, perché le regole atte ad impedire tale condotta del e a imporre alla di redigere il questionario, Per_1 CP almeno a quanto si è provato, semplicemente non c'erano;
− in ogni caso, comunque, non esistevano circostanze tali da imporre all'operatore di sportello di rilevare il superamento della soglia di € 5.000 mediante operazioni successive e di far redigere il questionario di adeguata verifica, sicché nella fattispecie manca il requisito soggettivo dell'incolpazione;
− pertanto, la sanzione inflitta va giudicata illegittima.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 28 marzo 2024,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, in correlazione all'art. 116 cpc e al Manuale Bancoposta;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, in correlazione all'art. 116 cpc e al Manuale Adeguata Verifica e Manuale AUI.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
6 5. All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che con lettera del 3 gennaio 2023 è stato contestato alla quanto segue: CP
“Da complesse e articolate verifiche effettuate dalla Funzione di Fraud Management e Security intelligence (FMSI), presso l'UP di Centro, ove Lei è assegnata con mansioni di Operatore Pt_2 di sportello, nonché presso gli UU.PP. di 1, 2, Barletta 3, e Trani Centro, Pt_2 Pt_2 Parte_2
a seguito di segnalazione da parte di Gestione Operativa della Filiale di Bari circa ripetute operazioni "frazionate" di versamento di denaro in contanti con movimentazione del Conto Corrente
BP n. 1043513629, aperto il giorno 13/09/2018 presso l ed intestato al cliente sig. Parte_2
, sono emerse gravi irregolarità da Lei compiute in esecuzione della prestazione Persona_1 lavorativa.
In particolare Lei, con Userid “MONTEN17” a Lei unicamente attribuita, dal 30/09/2020 al
17/06/2021 ha effettuato in favore del cliente sopra menzionato versamenti frazionati in contanti per un totale di € 24.400,00 e ha effettuato bonifici per l'Italia e per l'estero per un totale di E 23.898,28, come da disamina dei Giornali di Fondo, a Lei già mostrati in sede di verifiche, e da Lei stessa ammesso in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate agli incaricati di FMSI, quivi allegati e facenti parti integranti della presente nota.
Per tutto quanto sopra esposto, la Sua condotta assume rilevanza disciplinare in quanto Lei ha posto in essere volutamente e scientemente le irregolari modalità operative con la consapevolezza di aggirare le vigenti disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio non consentendo di effettuare le previste verifiche contenute nel Manuale di Adeguata Verifica ed esponendo l'Azienda a gravi rischi sanzionatori da parte degli Organismi di controllo.
Unitamente alla violazione delle disposizioni di cui al Manuale Adeguata Verifica (ver. dalla n. 24 del 04/05/2020 alla n. 30 del 20/05/2021), Lei ha violato anche quelle contenute nel Manuale Conto
BancoPosta Persone Fisiche (ver. dalla n. 80 del 21/09/2020 alla n. 95 del 20/05/2021).
In tale grave contesto è stata anche impedita la registrazione in AUI (trattandosi di importi totali superiori sia ad € 5.000,00, soglia minima considerata da - Manuale Parte_1
Registrazioni AUI - sia ad € 15.000,00, soglia minima imposta dalle disposizioni di Legge).
Tale Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando la regolarità del servizio, riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in Azienda. Tutto ciò premesso Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di , costituiscono gravissima negazione degli Parte_1
7 elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa compromettendone l'insito elemento fiduciario e cagionando un forte pregiudizio all'immagine dell'Azienda nella relazione di quotidiano affidamento con la clientela.
La grave condotta da Lei posta in essere assume altresì valenza disciplinare poiché si pone in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai “Doveri dei dipendente” nell'esecuzione della prestazione lavorativa: “il dipendente deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed in particolare: b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”, con i principi sanciti nel Codice Etico adottato dalla Società che impone a ciascun dipendente di osservare un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con qualità, diligenza e responsabilità, nonché con i Principi di buona condotta per il personale di UP che dispongono che durante l'orario di lavoro “il personale dell'UP deve svolgere con impegno, professionalità e responsabilità le attività di cui è incaricato”, previsioni che nelle circostanze su esposte Lei ha disatteso.
I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità secondo quanto accertato dalla competente funzione aziendale, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Società, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi degli artt. 2104
e 2105 del Codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente.
Pertanto, Le contestiamo, sia congiuntamente che disgiuntamente, tutto quanto precede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL del 23/06/2021, invitandola, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente [….].
Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche sotto il profilo patrimoniale, per ogni eventuale danno da Lei cagionato a questa
Società con il Suo operato.”.
8. In sintesi, dunque: -sotto il profilo oggettivo, alla lavoratrice è stata attribuita la condotta materiale di aver effettuato in favore del cliente nel periodo 30 settembre 2020 – 17 giugno 2021, Persona_1 versamenti frazionati in contanti per un totale di € 24.400 e bonifici per l'Italia e per l'estero per un totale di € 23.898,28; -sotto il profilo soggettivo, la lavoratrice è stata ritenuta consapevole sia di aggirare le vigenti disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio, sia di trasgredire le procedure aziendali antiriciclaggio, che imponevano determinate modalità operative e determinate verifiche;
- la lavoratrice è stata quindi ritenuta responsabile di violazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare.
8 9. Il Tribunale ha accertato che le procedure antiriciclaggio previste dai manuali aziendali sono le seguenti:
a) quella, contenuta nel Manuale Adeguata Verifica (all.12 fascicolo primo grado appellante), secondo la quale la verificava deve essere eseguita “nel caso di… operazioni occasionali dell'importo >=5.000 euro”;
b) quella, pure contenuta nello stesso Manuale e ripresa dal Manuale di Registrazione in AUI
(doc. 13 fascicolo citato) di “Operazione Frazionata”, intesa come “operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a detto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”;
c) quella, contenuta nel Manuale Bancoposta (doc. 14 fascicolo citato) secondo la quale “Il presentatore richiedente una operazione di versamento … deve comunicare verbalmente l'importo totale del versamento …”.
10. Si tratta di accertamento rispetto al quale la società appellante non muove contestazioni di sorta e che, pertanto, deve fondare anche il ragionamento della Corte sui fatti di causa.
11. Vero è che il giudizio del Tribunale, secondo cui le menzionate regole non sono state violate dalla lavoratrice, resiste alle censure sollevate da . Parte_1
12. Infatti, le operazioni oggetto di contestazione alla sono quelle eseguite dal nei CP Per_1 seguenti giorni;
- il 30 settembre 2020: € 3.000 alle ore 11.40; € 3.000 alle ore 11.48; € 1.500 alle ore 11.56; per un totale di euro 7.500;
- il 16 dicembre 2020: € 3.000 alle ore 9.27; € 2.750 alle ore 9.29; per un totale di € 5.750;
- il 19 febbraio 2021: € 2.000 alle ore 12.43; € 2.150 alle ore 12.52; € 2.000 alle ore 12.55; per un totale di € 6.150;
- il 17 giugno 2021: € 3.000 alle ore 12.27; € 2.000 alle ore 12.37; per un totale di € 5.000.
13. Effettivamente, dunque, la condotta della lavoratrice non ha trasgredito le regole sopra indicate sub a)
e sub b), essendo evidente che:
- non si tratta di versamenti ciascuno pari o superiore a € 5.000;
- il frazionamento di un'unica operazione di versamento è consentito entro due limiti (il totale di € 15.000; il periodo di sette giorni), entrambi rispettati nel caso di specie (le operazioni compiute in ciascuna data non superano, nel loro totale, la soglia di € 15.000; tra le singole date in cui il ha operato allo sportello sono intercorsi almeno due mesi). Per_1
14. Di poi, la condotta della lavoratrice non integra neppure violazione della regola sopra indicata sub c).
9 Difatti, l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui i Manuali operativi di Parte_1 non vietano plurime operazioni di versamento in un unico giorno, ciascuna d'importo inferiore a
[...]
€ 5.000 sebbene nel loro complesso superiore a tale soglia, non è stata devoluta al tema impugnatorio da con la specificità richiesta dall'art. 434 cpc. Parte_1
15. In particolare, l'appellante insiste nel dire che la predetta soglia è prevista dal Manuale di
Registrazione AUI, ma non nega che essa si riferisca al versamento eseguito in un'unica soluzione, né tanto meno indica la norma della procedura aziendale che fissa tale soglia rispetto al totale di più versamenti eseguiti in un'unica giornata.
16. Certo è che, al fine, non rilevano le deposizioni delle testimoni e Testimone_1 _2
, richiamate nell'atto introduttivo del grado.
[...]
17. In primo luogo, è evidente -già alla stregua di meri argomenti logici- che, a fronte dell'avvenuta regolamentazione, da parte di , delle modalità operative con cui vanno eseguiti i Parte_1 versamenti allo sportello, qualsiasi disposizione da osservare al riguardo non può che essere contenuta nell'alveo dei relativi manuali, sicché la sua esistenza deve essere provata per documenti e non certo confermata attraverso la prova orale.
Si aggiunga che il Tribunale ha affermato, senza censura alcuna da parte dell'appellante, che
“…intanto il datore può pretendere il rispetto di regole interne aziendali, in quanto ne abbia previamente dato effettiva conoscenza…”, il che viepiù conserva nel tema del decidere il postulato, secondo cui è la certa e preventiva tipizzazione della regola aziendale a vincolare in conformità la condotta del dipendente, esponendolo per l'effetto, in caso di trasgressione, alle conseguenze di cui agli artt. 2104 ss. cc.
18. In secondo luogo, osserva la Corte che, comunque, le deposizioni testimoniali invocate da
[...]
a sostegno delle proprie ragioni non sono utili allo scopo. Parte_1
19. In specie, va evidenziato che la teste è, pacificamente, l'incaricato di fraud management che ES aveva condotto le indagini non soltanto sui fatti di causa, ma pure su analoghe operazioni di versamento compiute dal in cinque uffici postali di ed eseguite da ben trentatré Per_1 Pt_2 impiegati di . Parte_1
Ebbene, come già rilevato dal Tribunale, questo fenomeno è di per sé sintomatico della mancanza di regole aziendali interdittive di versamenti giornalieri frazionati nel complesso superiori a una determinata soglia, giacché, secondo criteri di comune esperienza e in difetto della prova del contrario non offerta da , è inverosimile l'ipotesi di una malversazione di massa oppure di Parte_1 una violazione di massa di regole aziendali per superficialità e ignoranza da parte di un così alto numero di dipendenti della società.
10 20. Si aggiunga che la ha dichiarato: “…Il sistema informatico, se viene fatta una operazione ES
“sopra soglia”, automaticamente propone all'operatore il questionario di adeguata verifica, quantomeno se viene superata la soglia giornaliera;
non so se segnali anche se più operazioni in una settimana abbiano superato la soglia superiore. Poiché le operazioni singole erano svolte, in un unico contesto, ma in modo frazionato, l non scattava. I manuali prevedono che ogni volta che viene CP_3 un cliente questi deve compierne un unico contesto tutte le operazioni che in quel momento vuole.
Non conosco i sistemi informatici e quindi non so nemmeno se il sistema rilevi automaticamente se, in ipotesi, un cliente superi la soglia presentandosi ripetutamente allo sportello per farvi versamenti frazionati. L'operatore al quale un cliente chieda di fare più versamenti mediante operazioni distinte deve, secondo il manuale, accettare solo un versamento di denaro unico, non può accettare
l'operazione come richiesta. Se invece il cliente viene ripetutamente a fare più versamenti l'operatore non può rifiutare l'operazione. Sicuramente l'alert non scatta sicchè a quel punto l'operatore può semmai fare un questionario cartaceo…
Preciso che non ho detto che l'operatore debba rifiutare il versamento frazionato;
ma che deve dire al cliente che deve fare un versamento unico;
se il cliente insiste che io sappia l'operatore non può comunque rifiutare il versamento, ma a mio avviso dovrebbe comunque compilare il questionario di adeguata verifica, per attestare la provenienza della provvista…”.
Si tratta di una deposizione priva di adeguata intrinseca coerenza, giacché la teste, pur ammettendo di non conoscere il funzionamento dei sistemi informatici di alert benché sia ispettrice del settore fraud management, ha poi inteso avvalorare l'esistenza di una “soglia giornaliera” del versamento che, laddove superata, farebbe scattare l'alert, cosa che è invece smentita per tabulas (v. Manuale registrazione – procedura di acquisizione dati) e neppure confermata dagli altri testi (v. proprio teste
, infra). _2
21. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla deposizione della , che infatti ha _2 dichiarato: “…avevo partecipato a dei corsi nei quali mi avevano insegnato che se veniva un cliente che faceva operazioni sospette, tali intese di più di 5000 euro nella giornata o più di 15000 nella settimana il sistema informatico faceva scattare un allarme, nel quale caso dovevo procedere alla cd. adeguata verifica e informare il direttore … Il almeno con me faceva un versamento, dicendo Per_1 che doveva pagare delle fatture di pesce;
e di seguito faceva il bonifico per pari importo;
poi mi diceva che mancava qualche decina di euro, in particolare il costo dell'operazione, e per completare il bonifico faceva un altro versamento. Altre volte versava la cifra poi andava via. Io sapevo che c'era il limite di 5000 euro, ma lui non versava più di 5000 euro alla volta sicchè l'allarme non scattava e io pensavo che fosse tutto regolare…”.
11 Invero, anche in tal caso la teste ha dapprima riferito di sapere dell'esistenza di una soglia giornaliera di € 5.000 per i versamenti, salvo poi ammettere che la soglia indicata riguardava soltanto il singolo versamento, tanto da ritenere regolare la sua condotta, consistita nell'aver permesso al di Per_1 operare versamenti frazionati giornalieri nel complesso superiori a quel limite.
22. Di poi, non trova aggancio in atti la tesi di , secondo cui la aveva Parte_1 CP
l'obbligo d'imporre al di fare un unico versamento, anziché acconsentire all'esecuzione di Per_1 plurimi versamenti contigui superiori alla soglia di € 5.000.
Infatti, da un lato, si è visto che non sussiste il divieto di eseguire versamenti frazionati giornalieri superiori alla soglia di € 5.000. Dall'altro lato, va evidenziato che il Manuale richiede all'operatore di sportello di raccogliere la dichiarazione del cliente circa l'importo del versamento, ma non pone a suo carico anche l'obbligo di costringere il cliente a eseguire un'unica operazione e, tanto meno, di rifiutare contigui successivi versamenti se, nel loro totale, eccedono l'importo di € 5.000.
23. Piuttosto, come già rilevato dal Tribunale e per il vero confermato addirittura dalla teste , a ES fronte di versamenti frazionati giornalieri contigui l'obbligo dell'operatore di sportello è di eseguire le “adeguate verifiche”, ma tale obbligo sussiste, sempre secondo il Manuale, non in via generalizzata
(dunque, non a fronte di plurimi versamenti contigui nel complesso superiori a € 5.000), ma nell'ipotesi in cui vi sia un “sospetto di riciclaggio” (v. anche ricorso di appello a pag. 27).
24. Nondimeno, afferma che le operazioni compiute dal nei giorni oggetto di Parte_1 Per_1 contestazione alla sarebbero state “operazioni sospette di riciclaggio” (v. pag. 27, CP penultimo cpv.), ma non offre prova di un tale fatto, peraltro -di per sé- grave.
25. Né emergono dagli atti di causa elementi significativi che, anche nella loro convergenza, portino ad affermare che, in quei frangenti, la lavoratrice doveva ragionevolmente essere indotta a formulare, ex ante, una tale prognosi. Basti pensare che nemmeno allega che la fosse Parte_1 CP
a conoscenza vuoi della falsa dichiarazione, resa dal al momento dell'apertura del conto postale, Per_1 di essere titolare e non dipendente della ditta che commercializzava prodotti ittici, vuoi dei numerosi accessi compiuti dal predetto presso i vari uffici postali di , vuoi delle plurime analoghe Pt_2 operazioni compiute dal predetto con i numerosi colleghi pure sottoposti a indagine aziendale;
ossia, che fosse a conoscenza di circostanze potenzialmente idonee -secondo criteri di comune esperienza-
a ingenerare il concepibile dubbio che quel cliente trasferisse fondi di provenienza illecita proprio attraverso il versamento giornaliero frazionato di somme nel complesso superiori a € 5.000.
26. Di converso, proprio l'evenienza, che in ciascuno dei giorni indicati nella contestazione i complessivi versamenti del fossero di non molto superiori a € 5.000 (un minimo giornaliero di € 5.000 e un Per_1 massimo giornaliero di € 7.500) e che tra un episodio e l'altro fossero intercorsi vari mesi, risulta
12 inidonea, secondo criteri di comune esperienza, a mettere la lavoratrice sull'avviso di possibili malversazioni realizzate dal cliente appunto operando più versamenti temporalmente contigui.
27. Ed è allora in questo contesto che va letta la testimonianza rilasciata dalla in un altro CP giudizio avente oggetto analogo al presente, il che porta a escludere che, con le sue dichiarazioni, la lavoratrice abbia riconosciuto fatti favorevoli alle ragioni della società appellante.
28. Invero, in quella sede la lavoratrice ha deposto: “…L'allarme scatta quando l'operazione supera i
5000 euro. Se uno lo stesso giorno fa tre operazioni separate da 2000 euro l'allarme non scatta. Mi risulta che se uno mi chiede di fare tre operazioni separate da 2000 euro io non lo posso fare. A me
è successo, col ma questi prima faceva un versamento, cosa a seguito della quale il sistema Per_1 chiudeva l'operazione; quindi faceva il bonifico;
poi faceva un altro versamento, e quindi faceva un altro bonifico;
ed in tali circostanze non facevo attenzione al fatto che tramite plurimi versamenti lui superasse la soglia…”.
Quel che è emerge dalla deposizione è, dunque, proprio quanto fin qui acclarato, ossia: a) la soglia di
€ 5.000 vale per l'unico versamento e non per i versamenti giornalieri frazionati;
b) le regole aziendali non consentono l'esecuzione di un unico versamento con più operazioni;
c) i versamenti frazionati successivi, ancorché temporalmente contigui, sono consentiti dal sistema, che invero non fa scattare l'alert; d) una tale modalità di versamento, pur ove apprezzata come anomala dall'operatore di sportello, non è idonea a far insorgere il sospetto di essere in presenza di riciclaggio di denaro
“sporco”.
29. D'altro canto, nessuna aporia si produce dal raffronto delle considerazioni sub b) e sub c), giacché, come si è già osservato, i manuali operativi di non pongono a carico dell'operatore Parte_1 di sportello l'obbligo d'imporre al cliente l'esecuzione di un unico versamento per importi superiori a € 5.000 e viepiù, non pongono a suo carico l'obbligo di non eseguire le plurime operazioni richieste dal cliente che rifiuta di eseguire un unico versamento, dacché l'obbligo a suo carico è esclusivamente di attivare le adeguate verifiche in caso di sospetto di riciclaggio.
30. Si tenga peraltro conto che si è limitata a sostenere che la era Parte_1 CP consapevole di violare le regole, ma non si spinge a dire che fosse consapevole di trovarsi al cospetto di una operazione di riciclaggio compiuta dal e, così, di violare dolosamente le regole sulla Per_1 adeguata verifica.
31. Resta quindi confermato il giudizio del Tribunale, d'illegittimità della sanzione oggetto di causa.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
13 33. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore del procuratore dell'appellata per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
34. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 789/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. Fiorillo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con l'Avv. S. Carpagnano giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2439/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− nel maggio 2022 il Responsabile di gestione operativa della Filiale di Bari aveva segnalato alla Struttura di Fraud Management l'avvenuta esecuzione agli sportelli postali di operazioni frazionate atte ad aggirare i controlli “antiriciclaggio”;
− le successive indagini avevano accertato: -il 13 settembre 2018 tale aveva Persona_1 aperto un conto corrente banco posta presso l per asserite necessità personali Parte_2
e familiari, qualificandosi come dipendente della ditta “Seren Fish”, di cui invece era il titolare;
, da allora e fino al 18 giugno 2022, aveva eseguito presso l Trani Pt_3 CP_2
Centro e presso tutti gli UU.PP. di sia versamenti di denaro, sia corrispondenti Pt_2 bonifici per l'Italia o su estero per oltre 4,4 milioni di euro complessivi;
− tali operazioni erano state eseguite con modalità atte a eludere le verifiche antiriciclaggio previste dai manuali aziendali e finalizzate a consentire l'osservanza degli obblighi di cui al
D.lgs. n. 231/2007 e alla circolare ABI del 10 gennaio 2011;
− in particolare, i manuali aziendali prescrivono che gli operatori di sportello devono eseguire le verifiche con una particolare procedura, in modo da conservarne gli esiti in un apposito archivio informatico per eventuali successivi controlli, e devono eseguirle in relazione ai seguenti casi: a) operazioni occasionali d'importo pari o superiore a € 5.000; b) operazione unitaria sotto il profilo economico d'importo pari o superiore a € 15.000, eseguita attraverso più operazioni singolarmente d'importo inferiore al predetto limite effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
c) sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo dell'operazione;
− tra i trentaquattro operatori di sportello degli UU.PP. di coinvolti nell'illecito, c'era Pt_2 la dipendente , la quale: a) il giorno 30 settembre 2020 aveva accettato Controparte_1 dal peraltro a brevissima distanza di tempo (ore 11,40; ore 11,48; ore 11,56) tre Per_1 versamenti rispettivamente di € 3.000, di € 1.500 e di € 3.000 senza dar corso alla procedura antiriciclaggio;
b) il giorno 16 dicembre 2020 aveva accettato dal i versamenti di € Per_1
3.000 alle ore 9,27 e di € 2.750 alle ore 9,29 senza dar corso alla procedura;
c) il giorno 19 febbraio 2021 aveva accettato dal i versamenti di € 2.000 alle ore 12,43, di € 2.150 alle Per_1 ore 12,52 e di € 2.000 alle ore 12,55 senza dar corso alla procedura;
2 − sentita in data 27 settembre 2022 dall'ispettrice che conduceva le indagini, la CP aveva ammesso l'addebito, limitandosi ad addurre di aver agito su richiesta esplicita e insistente del cliente;
− l'illecito commesso dalla lavoratrice era grave, in quanto: -ineriva alle mansioni svolte, di P carattere marcatamente fiduciario;
aveva ricevuto previa e adeguata CP informazione sulle procedure da seguire;
-l'illecito era stato commesso con coscienza e volontà di violare dette regole;
-aveva esposto la società al rischio di sanzioni;
− quindi, la sanzione conservativa irrogata alla lavoratrice era legittima, giacché adottata a suo carico addirittura in via di favore.
Pertanto, domandava:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione conservativa di n. 2 giorni di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione irrogata da alla in data 7 Parte_1 Parte_5 febbraio 2023, a chiusura del procedimento disciplinare avviato con nota prot.
CA/RUO/RICRUT/MAS/4863/2022/DISC/RL del 3 gennaio 2023.
In via subordinata e salvo gravame, ridurre la sanzione applicata in quella ritenuta di giustizia e, comunque, nella misura non inferiore a sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori”
2. Nel contraddittorio con , che formulava plurime eccezioni per resistere alla Controparte_1 domanda, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− è provato in giudizio che al codice disciplinare era stata data pubblicità mediante affissione;
− è irrilevante il fatto che le regole antiriciclaggio, la cui violazione è stata contestata alla lavoratrice, non fossero contenute nel codice disciplinare. Infatti, l'affissione del codice disciplinare è condizione per l'esercizio del potere disciplinare, in quanto mezzo necessario a consentire ai lavoratori, nel modo ritenuto più agevole dalla legge, di conoscere l'esistenza, le regole e i limiti del potere disciplinare e non in quanto mezzo esclusivo di veicolazione delle regole aziendali;
− la contestazione disciplinare formulata a carico della è specifica, perché indica CP
i fatti storici addebitati e le disposizioni aziendali violate, mentre il riferimento alla
3 normativa antiriciclaggio di fonte legale consentiva alla predetta d'individuare nei manuali aziendali le regole indicate come trasgredite;
− l'ignoranza dei manuali, addotta dalla lavoratrice, non attiene al rispetto del canone di specificità dell'addebito, ma attiene al fatto che il datore di lavoro può pretendere l'osservanza, da parte dei dipendenti, di regole interne aziendali se ne abbia previamente consentito la conoscenza. È peraltro incontroverso che, all'epoca dei fatti, la lavoratrice aveva già seguito ben sette corsi in materia di antiriciclaggio. Inoltre, la stessa , CP escussa come teste in un altro processo, ha lealmente ammesso di sapere che in determinate circostanze si doveva far compilare al cliente il questionario di adeguata verifica, perché lo aveva appreso nei corsi e perché allo sportello arrivavano dei messaggi informativi e di allarme quando l'operazione superava l'importo di € 5.000;
− dal fatto, che l'art. 7 della L. n. 300/1970 s.m. preveda, per ovvie ragioni, che le difese del lavoratore seguano la contestazione dell'addebito, non è possibile trarre la conseguenza che, prima ancora di contestare un addebito, non sia consentito al datore di lavoro di assumere informazioni dal lavoratore indiziato senza l'assistenza di un difensore o senza altra forma di assistenza, così come accade nel processo penale, tanto più che il dipendente, il quale è interrogato su fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, ha ben diritto di dire il falso, senza per questo incorrere in detta responsabilità. D'altronde, non si ravvede nell'ordinamento civile alcuna regola o principio di diritto che impedisca ai datori di lavoro di erigere a prova di un illecito disciplinare la dichiarazione del tutto spontanea che il lavoratore abbia, in ipotesi, speso riguardo alla commissione di un fatto disciplinarmente rilevante. Peraltro, la mera scorretta acquisizione, da parte del datore di lavoro prima dell'inizio del procedimento disciplinare, della confessione del lavoratore circa gli addebiti d'interesse potrebbe dirsi incidente non sul diritto di difesa in quanto tale, ma piuttosto sull'acquisizione della prova “confessoria”. Infatti, come anche nel processo penale, la sanzione è semmai l'inutilizzabilità della prova, non certo l'invalidazione del processo per violazione del diritto di difesa. L'evenienza, che la il giorno 27 settembre 2022, CP interrogata dall'ispettrice, abbia ammesso di aver compiuto le operazioni in questione e di averlo fatto su insistenza del rileva in questo processo soltanto sotto il profilo della Per_1 sua consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni, posto che il loro compimento è sempre stato pacifico, e solo sul piano indiziario, fortemente indebolito da quanto si dirà in seguito sul punto;
4 − la contestazione disciplinare è stata tempestiva, tenuto conto dei tempi necessari per eseguire le necessarie verifiche;
− nel merito, le condotte addebitate alla lavoratrice non integrano violazioni del Manuale
Adeguata Verifica, del Manuale di Registrazione in AUI e del Manuale Bancoposta. Infatti, le operazioni singolarmente considerate non superano il limite di € 5.000, peraltro non previsto dalla legge, mentre nel loro complesso non hanno superato la soglia dei sette giorni prevista al fine;
− invece, non esiste il limite di versamento giornaliero al quale ha fatto riferimento la difesa di . Né risulta contestata, prima ancora che violata, la regola secondo cui Parte_1 mediante un'unica presentazione a sportello si dovesse fare un'unica, ancorché complessa, operazione di versamento e che non si potesse chiedere di fare un'altra operazione una volta esaurita la precedente (sempre senza adeguata verifica, perché è la sua mancanza a integrare l'illecito);
− invero, negli estratti dei Manuali prodotti, il riferimento al limite di versamento “nella giornata” non esiste. Esiste soltanto l'obbligo di versamento “totale” del presentatore richiedente una operazione di versamento. Ma se un cliente, che ha fatto un'operazione, si ripresenta dopo cinque minuti, egli è di nuovo un “presentatore richiedente una operazione di versamento” secondo i Manuali. Di conseguenza, l'operatore non solo non può rifiutare l'operazione, ciò che sarebbe rifiuto di pubblico servizio, ma nemmeno risulta tenuto secondo i Manuali (almeno a quanto se ne è prodotto) a fare la “adeguata verifica” se la somma delle due presentazioni supera gli € 5.000. Una tale verifica appare, in linea di principio, irrichiedibile a un operatore di sportello, tanto postulando che costui, pur ricevendo decine di persone al giorno, si debba ricordare dei clienti che si ripresentano in giornata;
− il risultato probatorio appare allora chiaro: l'unica soglia rilevante erano gli € 15.000 in sette giorni e , per monitorarne il rispetto, per quanto possibile, aveva messo Parte_1 anche il limite di € 5.000 a operazione, limite che operava a “chiusura del carrello utente”, mettendo allo scopo un “alert” e stabilendo altresì che l'operatore, al quale un cliente chiedesse di fare più versamenti mediante operazioni distinte, doveva, secondo il manuale, accettare solo un versamento di denaro unico e non poteva accettare l'operazione come richiesta.
Tale metodica aveva però una falla: non era idonea a impedire che, nel pieno rispetto delle regole, i clienti, che per le più svariate ragioni non necessariamente illecite, essendoci 5 sempre virtualmente tra di esse anche quella di evitare la seccatura della redazione del questionario, versassero più di € 5.000 in una stessa giornata mediante versamenti frazionati d'importo inferiore presentandosi ripetutamente allo sportello.
Ebbene, per quanto sopra, non consta affatto che l'operatore potesse rifiutare l'operazione e nemmeno che dovesse darsene carico ai fini dell'adeguata verifica;
tanto più che, per ovviare all'inconveniente, sarebbe bastato tarare l'alert su base giornaliera, o su qualsiasi altra base ritenuta utile;
− la circostanza, incontroversa, che almeno trentatré operatori di sportello in cinque filiali siano stati perseguiti per tale fenomeno, rende implausibile tanto l'esistenza di una malversazione di massa (che la società nutre di mere illazioni), quanto l'esistenza di una violazione di massa di regole per ignoranza o superficialità dei lavoratori e conclama piuttosto che la radice del fenomeno sta nell'insufficiente preordinazione, al fine, di regole interne;
− in tale contesto, il fatto che plausibilmente la potesse accorgersi dell'anomalia CP del comportamento del il quale, come dimostrato per documenti, si era presentato più Per_1 volte alla lavoratrice in quei giorni dopo pochi minuti per eseguire un'operazione comportante il superamento, per frazionamento, della soglia di € 5.000 mirando a evitare la redazione del questionario antiriciclaggio, diviene irrilevante, perché le regole atte ad impedire tale condotta del e a imporre alla di redigere il questionario, Per_1 CP almeno a quanto si è provato, semplicemente non c'erano;
− in ogni caso, comunque, non esistevano circostanze tali da imporre all'operatore di sportello di rilevare il superamento della soglia di € 5.000 mediante operazioni successive e di far redigere il questionario di adeguata verifica, sicché nella fattispecie manca il requisito soggettivo dell'incolpazione;
− pertanto, la sanzione inflitta va giudicata illegittima.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 28 marzo 2024,
chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, in correlazione all'art. 116 cpc e al Manuale Bancoposta;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, in correlazione all'art. 116 cpc e al Manuale Adeguata Verifica e Manuale AUI.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
6 5. All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che con lettera del 3 gennaio 2023 è stato contestato alla quanto segue: CP
“Da complesse e articolate verifiche effettuate dalla Funzione di Fraud Management e Security intelligence (FMSI), presso l'UP di Centro, ove Lei è assegnata con mansioni di Operatore Pt_2 di sportello, nonché presso gli UU.PP. di 1, 2, Barletta 3, e Trani Centro, Pt_2 Pt_2 Parte_2
a seguito di segnalazione da parte di Gestione Operativa della Filiale di Bari circa ripetute operazioni "frazionate" di versamento di denaro in contanti con movimentazione del Conto Corrente
BP n. 1043513629, aperto il giorno 13/09/2018 presso l ed intestato al cliente sig. Parte_2
, sono emerse gravi irregolarità da Lei compiute in esecuzione della prestazione Persona_1 lavorativa.
In particolare Lei, con Userid “MONTEN17” a Lei unicamente attribuita, dal 30/09/2020 al
17/06/2021 ha effettuato in favore del cliente sopra menzionato versamenti frazionati in contanti per un totale di € 24.400,00 e ha effettuato bonifici per l'Italia e per l'estero per un totale di E 23.898,28, come da disamina dei Giornali di Fondo, a Lei già mostrati in sede di verifiche, e da Lei stessa ammesso in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate agli incaricati di FMSI, quivi allegati e facenti parti integranti della presente nota.
Per tutto quanto sopra esposto, la Sua condotta assume rilevanza disciplinare in quanto Lei ha posto in essere volutamente e scientemente le irregolari modalità operative con la consapevolezza di aggirare le vigenti disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio non consentendo di effettuare le previste verifiche contenute nel Manuale di Adeguata Verifica ed esponendo l'Azienda a gravi rischi sanzionatori da parte degli Organismi di controllo.
Unitamente alla violazione delle disposizioni di cui al Manuale Adeguata Verifica (ver. dalla n. 24 del 04/05/2020 alla n. 30 del 20/05/2021), Lei ha violato anche quelle contenute nel Manuale Conto
BancoPosta Persone Fisiche (ver. dalla n. 80 del 21/09/2020 alla n. 95 del 20/05/2021).
In tale grave contesto è stata anche impedita la registrazione in AUI (trattandosi di importi totali superiori sia ad € 5.000,00, soglia minima considerata da - Manuale Parte_1
Registrazioni AUI - sia ad € 15.000,00, soglia minima imposta dalle disposizioni di Legge).
Tale Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando la regolarità del servizio, riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in Azienda. Tutto ciò premesso Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di , costituiscono gravissima negazione degli Parte_1
7 elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa compromettendone l'insito elemento fiduciario e cagionando un forte pregiudizio all'immagine dell'Azienda nella relazione di quotidiano affidamento con la clientela.
La grave condotta da Lei posta in essere assume altresì valenza disciplinare poiché si pone in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai “Doveri dei dipendente” nell'esecuzione della prestazione lavorativa: “il dipendente deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed in particolare: b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”, con i principi sanciti nel Codice Etico adottato dalla Società che impone a ciascun dipendente di osservare un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con qualità, diligenza e responsabilità, nonché con i Principi di buona condotta per il personale di UP che dispongono che durante l'orario di lavoro “il personale dell'UP deve svolgere con impegno, professionalità e responsabilità le attività di cui è incaricato”, previsioni che nelle circostanze su esposte Lei ha disatteso.
I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità secondo quanto accertato dalla competente funzione aziendale, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Società, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi degli artt. 2104
e 2105 del Codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente.
Pertanto, Le contestiamo, sia congiuntamente che disgiuntamente, tutto quanto precede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL del 23/06/2021, invitandola, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente [….].
Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche sotto il profilo patrimoniale, per ogni eventuale danno da Lei cagionato a questa
Società con il Suo operato.”.
8. In sintesi, dunque: -sotto il profilo oggettivo, alla lavoratrice è stata attribuita la condotta materiale di aver effettuato in favore del cliente nel periodo 30 settembre 2020 – 17 giugno 2021, Persona_1 versamenti frazionati in contanti per un totale di € 24.400 e bonifici per l'Italia e per l'estero per un totale di € 23.898,28; -sotto il profilo soggettivo, la lavoratrice è stata ritenuta consapevole sia di aggirare le vigenti disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio, sia di trasgredire le procedure aziendali antiriciclaggio, che imponevano determinate modalità operative e determinate verifiche;
- la lavoratrice è stata quindi ritenuta responsabile di violazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare.
8 9. Il Tribunale ha accertato che le procedure antiriciclaggio previste dai manuali aziendali sono le seguenti:
a) quella, contenuta nel Manuale Adeguata Verifica (all.12 fascicolo primo grado appellante), secondo la quale la verificava deve essere eseguita “nel caso di… operazioni occasionali dell'importo >=5.000 euro”;
b) quella, pure contenuta nello stesso Manuale e ripresa dal Manuale di Registrazione in AUI
(doc. 13 fascicolo citato) di “Operazione Frazionata”, intesa come “operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a detto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”;
c) quella, contenuta nel Manuale Bancoposta (doc. 14 fascicolo citato) secondo la quale “Il presentatore richiedente una operazione di versamento … deve comunicare verbalmente l'importo totale del versamento …”.
10. Si tratta di accertamento rispetto al quale la società appellante non muove contestazioni di sorta e che, pertanto, deve fondare anche il ragionamento della Corte sui fatti di causa.
11. Vero è che il giudizio del Tribunale, secondo cui le menzionate regole non sono state violate dalla lavoratrice, resiste alle censure sollevate da . Parte_1
12. Infatti, le operazioni oggetto di contestazione alla sono quelle eseguite dal nei CP Per_1 seguenti giorni;
- il 30 settembre 2020: € 3.000 alle ore 11.40; € 3.000 alle ore 11.48; € 1.500 alle ore 11.56; per un totale di euro 7.500;
- il 16 dicembre 2020: € 3.000 alle ore 9.27; € 2.750 alle ore 9.29; per un totale di € 5.750;
- il 19 febbraio 2021: € 2.000 alle ore 12.43; € 2.150 alle ore 12.52; € 2.000 alle ore 12.55; per un totale di € 6.150;
- il 17 giugno 2021: € 3.000 alle ore 12.27; € 2.000 alle ore 12.37; per un totale di € 5.000.
13. Effettivamente, dunque, la condotta della lavoratrice non ha trasgredito le regole sopra indicate sub a)
e sub b), essendo evidente che:
- non si tratta di versamenti ciascuno pari o superiore a € 5.000;
- il frazionamento di un'unica operazione di versamento è consentito entro due limiti (il totale di € 15.000; il periodo di sette giorni), entrambi rispettati nel caso di specie (le operazioni compiute in ciascuna data non superano, nel loro totale, la soglia di € 15.000; tra le singole date in cui il ha operato allo sportello sono intercorsi almeno due mesi). Per_1
14. Di poi, la condotta della lavoratrice non integra neppure violazione della regola sopra indicata sub c).
9 Difatti, l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui i Manuali operativi di Parte_1 non vietano plurime operazioni di versamento in un unico giorno, ciascuna d'importo inferiore a
[...]
€ 5.000 sebbene nel loro complesso superiore a tale soglia, non è stata devoluta al tema impugnatorio da con la specificità richiesta dall'art. 434 cpc. Parte_1
15. In particolare, l'appellante insiste nel dire che la predetta soglia è prevista dal Manuale di
Registrazione AUI, ma non nega che essa si riferisca al versamento eseguito in un'unica soluzione, né tanto meno indica la norma della procedura aziendale che fissa tale soglia rispetto al totale di più versamenti eseguiti in un'unica giornata.
16. Certo è che, al fine, non rilevano le deposizioni delle testimoni e Testimone_1 _2
, richiamate nell'atto introduttivo del grado.
[...]
17. In primo luogo, è evidente -già alla stregua di meri argomenti logici- che, a fronte dell'avvenuta regolamentazione, da parte di , delle modalità operative con cui vanno eseguiti i Parte_1 versamenti allo sportello, qualsiasi disposizione da osservare al riguardo non può che essere contenuta nell'alveo dei relativi manuali, sicché la sua esistenza deve essere provata per documenti e non certo confermata attraverso la prova orale.
Si aggiunga che il Tribunale ha affermato, senza censura alcuna da parte dell'appellante, che
“…intanto il datore può pretendere il rispetto di regole interne aziendali, in quanto ne abbia previamente dato effettiva conoscenza…”, il che viepiù conserva nel tema del decidere il postulato, secondo cui è la certa e preventiva tipizzazione della regola aziendale a vincolare in conformità la condotta del dipendente, esponendolo per l'effetto, in caso di trasgressione, alle conseguenze di cui agli artt. 2104 ss. cc.
18. In secondo luogo, osserva la Corte che, comunque, le deposizioni testimoniali invocate da
[...]
a sostegno delle proprie ragioni non sono utili allo scopo. Parte_1
19. In specie, va evidenziato che la teste è, pacificamente, l'incaricato di fraud management che ES aveva condotto le indagini non soltanto sui fatti di causa, ma pure su analoghe operazioni di versamento compiute dal in cinque uffici postali di ed eseguite da ben trentatré Per_1 Pt_2 impiegati di . Parte_1
Ebbene, come già rilevato dal Tribunale, questo fenomeno è di per sé sintomatico della mancanza di regole aziendali interdittive di versamenti giornalieri frazionati nel complesso superiori a una determinata soglia, giacché, secondo criteri di comune esperienza e in difetto della prova del contrario non offerta da , è inverosimile l'ipotesi di una malversazione di massa oppure di Parte_1 una violazione di massa di regole aziendali per superficialità e ignoranza da parte di un così alto numero di dipendenti della società.
10 20. Si aggiunga che la ha dichiarato: “…Il sistema informatico, se viene fatta una operazione ES
“sopra soglia”, automaticamente propone all'operatore il questionario di adeguata verifica, quantomeno se viene superata la soglia giornaliera;
non so se segnali anche se più operazioni in una settimana abbiano superato la soglia superiore. Poiché le operazioni singole erano svolte, in un unico contesto, ma in modo frazionato, l non scattava. I manuali prevedono che ogni volta che viene CP_3 un cliente questi deve compierne un unico contesto tutte le operazioni che in quel momento vuole.
Non conosco i sistemi informatici e quindi non so nemmeno se il sistema rilevi automaticamente se, in ipotesi, un cliente superi la soglia presentandosi ripetutamente allo sportello per farvi versamenti frazionati. L'operatore al quale un cliente chieda di fare più versamenti mediante operazioni distinte deve, secondo il manuale, accettare solo un versamento di denaro unico, non può accettare
l'operazione come richiesta. Se invece il cliente viene ripetutamente a fare più versamenti l'operatore non può rifiutare l'operazione. Sicuramente l'alert non scatta sicchè a quel punto l'operatore può semmai fare un questionario cartaceo…
Preciso che non ho detto che l'operatore debba rifiutare il versamento frazionato;
ma che deve dire al cliente che deve fare un versamento unico;
se il cliente insiste che io sappia l'operatore non può comunque rifiutare il versamento, ma a mio avviso dovrebbe comunque compilare il questionario di adeguata verifica, per attestare la provenienza della provvista…”.
Si tratta di una deposizione priva di adeguata intrinseca coerenza, giacché la teste, pur ammettendo di non conoscere il funzionamento dei sistemi informatici di alert benché sia ispettrice del settore fraud management, ha poi inteso avvalorare l'esistenza di una “soglia giornaliera” del versamento che, laddove superata, farebbe scattare l'alert, cosa che è invece smentita per tabulas (v. Manuale registrazione – procedura di acquisizione dati) e neppure confermata dagli altri testi (v. proprio teste
, infra). _2
21. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla deposizione della , che infatti ha _2 dichiarato: “…avevo partecipato a dei corsi nei quali mi avevano insegnato che se veniva un cliente che faceva operazioni sospette, tali intese di più di 5000 euro nella giornata o più di 15000 nella settimana il sistema informatico faceva scattare un allarme, nel quale caso dovevo procedere alla cd. adeguata verifica e informare il direttore … Il almeno con me faceva un versamento, dicendo Per_1 che doveva pagare delle fatture di pesce;
e di seguito faceva il bonifico per pari importo;
poi mi diceva che mancava qualche decina di euro, in particolare il costo dell'operazione, e per completare il bonifico faceva un altro versamento. Altre volte versava la cifra poi andava via. Io sapevo che c'era il limite di 5000 euro, ma lui non versava più di 5000 euro alla volta sicchè l'allarme non scattava e io pensavo che fosse tutto regolare…”.
11 Invero, anche in tal caso la teste ha dapprima riferito di sapere dell'esistenza di una soglia giornaliera di € 5.000 per i versamenti, salvo poi ammettere che la soglia indicata riguardava soltanto il singolo versamento, tanto da ritenere regolare la sua condotta, consistita nell'aver permesso al di Per_1 operare versamenti frazionati giornalieri nel complesso superiori a quel limite.
22. Di poi, non trova aggancio in atti la tesi di , secondo cui la aveva Parte_1 CP
l'obbligo d'imporre al di fare un unico versamento, anziché acconsentire all'esecuzione di Per_1 plurimi versamenti contigui superiori alla soglia di € 5.000.
Infatti, da un lato, si è visto che non sussiste il divieto di eseguire versamenti frazionati giornalieri superiori alla soglia di € 5.000. Dall'altro lato, va evidenziato che il Manuale richiede all'operatore di sportello di raccogliere la dichiarazione del cliente circa l'importo del versamento, ma non pone a suo carico anche l'obbligo di costringere il cliente a eseguire un'unica operazione e, tanto meno, di rifiutare contigui successivi versamenti se, nel loro totale, eccedono l'importo di € 5.000.
23. Piuttosto, come già rilevato dal Tribunale e per il vero confermato addirittura dalla teste , a ES fronte di versamenti frazionati giornalieri contigui l'obbligo dell'operatore di sportello è di eseguire le “adeguate verifiche”, ma tale obbligo sussiste, sempre secondo il Manuale, non in via generalizzata
(dunque, non a fronte di plurimi versamenti contigui nel complesso superiori a € 5.000), ma nell'ipotesi in cui vi sia un “sospetto di riciclaggio” (v. anche ricorso di appello a pag. 27).
24. Nondimeno, afferma che le operazioni compiute dal nei giorni oggetto di Parte_1 Per_1 contestazione alla sarebbero state “operazioni sospette di riciclaggio” (v. pag. 27, CP penultimo cpv.), ma non offre prova di un tale fatto, peraltro -di per sé- grave.
25. Né emergono dagli atti di causa elementi significativi che, anche nella loro convergenza, portino ad affermare che, in quei frangenti, la lavoratrice doveva ragionevolmente essere indotta a formulare, ex ante, una tale prognosi. Basti pensare che nemmeno allega che la fosse Parte_1 CP
a conoscenza vuoi della falsa dichiarazione, resa dal al momento dell'apertura del conto postale, Per_1 di essere titolare e non dipendente della ditta che commercializzava prodotti ittici, vuoi dei numerosi accessi compiuti dal predetto presso i vari uffici postali di , vuoi delle plurime analoghe Pt_2 operazioni compiute dal predetto con i numerosi colleghi pure sottoposti a indagine aziendale;
ossia, che fosse a conoscenza di circostanze potenzialmente idonee -secondo criteri di comune esperienza-
a ingenerare il concepibile dubbio che quel cliente trasferisse fondi di provenienza illecita proprio attraverso il versamento giornaliero frazionato di somme nel complesso superiori a € 5.000.
26. Di converso, proprio l'evenienza, che in ciascuno dei giorni indicati nella contestazione i complessivi versamenti del fossero di non molto superiori a € 5.000 (un minimo giornaliero di € 5.000 e un Per_1 massimo giornaliero di € 7.500) e che tra un episodio e l'altro fossero intercorsi vari mesi, risulta
12 inidonea, secondo criteri di comune esperienza, a mettere la lavoratrice sull'avviso di possibili malversazioni realizzate dal cliente appunto operando più versamenti temporalmente contigui.
27. Ed è allora in questo contesto che va letta la testimonianza rilasciata dalla in un altro CP giudizio avente oggetto analogo al presente, il che porta a escludere che, con le sue dichiarazioni, la lavoratrice abbia riconosciuto fatti favorevoli alle ragioni della società appellante.
28. Invero, in quella sede la lavoratrice ha deposto: “…L'allarme scatta quando l'operazione supera i
5000 euro. Se uno lo stesso giorno fa tre operazioni separate da 2000 euro l'allarme non scatta. Mi risulta che se uno mi chiede di fare tre operazioni separate da 2000 euro io non lo posso fare. A me
è successo, col ma questi prima faceva un versamento, cosa a seguito della quale il sistema Per_1 chiudeva l'operazione; quindi faceva il bonifico;
poi faceva un altro versamento, e quindi faceva un altro bonifico;
ed in tali circostanze non facevo attenzione al fatto che tramite plurimi versamenti lui superasse la soglia…”.
Quel che è emerge dalla deposizione è, dunque, proprio quanto fin qui acclarato, ossia: a) la soglia di
€ 5.000 vale per l'unico versamento e non per i versamenti giornalieri frazionati;
b) le regole aziendali non consentono l'esecuzione di un unico versamento con più operazioni;
c) i versamenti frazionati successivi, ancorché temporalmente contigui, sono consentiti dal sistema, che invero non fa scattare l'alert; d) una tale modalità di versamento, pur ove apprezzata come anomala dall'operatore di sportello, non è idonea a far insorgere il sospetto di essere in presenza di riciclaggio di denaro
“sporco”.
29. D'altro canto, nessuna aporia si produce dal raffronto delle considerazioni sub b) e sub c), giacché, come si è già osservato, i manuali operativi di non pongono a carico dell'operatore Parte_1 di sportello l'obbligo d'imporre al cliente l'esecuzione di un unico versamento per importi superiori a € 5.000 e viepiù, non pongono a suo carico l'obbligo di non eseguire le plurime operazioni richieste dal cliente che rifiuta di eseguire un unico versamento, dacché l'obbligo a suo carico è esclusivamente di attivare le adeguate verifiche in caso di sospetto di riciclaggio.
30. Si tenga peraltro conto che si è limitata a sostenere che la era Parte_1 CP consapevole di violare le regole, ma non si spinge a dire che fosse consapevole di trovarsi al cospetto di una operazione di riciclaggio compiuta dal e, così, di violare dolosamente le regole sulla Per_1 adeguata verifica.
31. Resta quindi confermato il giudizio del Tribunale, d'illegittimità della sanzione oggetto di causa.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
13 33. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore del procuratore dell'appellata per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
34. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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