Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32255
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Ordinanza 13 dicembre 2024

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In materia di imposte ipotecarie e catastali, la compravendita di un fabbricato, in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione, non può essere riqualificata, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, come vendita di un'area edificabile, anziché di un fabbricato, dovendosi assicurare una ricostruzione uniforme sia per le imposte dirette che indirette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32255
    Data del deposito : 13 dicembre 2024

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