TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice relatore dott.ssa Claudia Musola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4112 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2024, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Vincenzo Fiore, per mandato in atti;
attrice contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Vito Di Pisa, per mandato in atti;
convenuto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 14.10.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio , per chiedere all'intestato Tribunale il CP_1 riconoscimento della paternità naturale ex art. 269 c.c. nei confronti del convenuto.
Esponeva l'attrice di essere nata a [...] il [...] da la quale, tra l'anno 1994 e fino alla scoperta della gravidanza, Persona_1 aveva intrattenuto una relazione con . CP_1
Rappresentava, in particolare, che, informato della gravidanza della madre, il convenuto la invitata a interromperla, offrendole, altresì, una somma di denaro.
Di fronte al netto rifiuto della madre, la relazione tra i due si interrompeva definitivamente e l'attrice veniva accudita e cresciuta in via esclusiva dalla madre, che aveva provveduto, sin dalla nascita, a tutte le sue necessità.
Lamentando la violazione dei doveri genitoriali ad opera del convenuto, che, pur consapevole della paternità, non aveva mai versato alcun mantenimento in suo favore, né si era mai curato anche moralmente della figlia, odierna attrice, chiedeva accertarsi e dichiararsi che
[...]
fosse il proprio padre naturale, con condanna di quest'ultimo al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito per deprivazione genitoriale, quantificato nella misura di € 165.960,00; il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti siccome offerta dall'attrice, deducendo sì di avere intrattenuto una relazione occasionale con della quale Persona_1 non conosceva neppure il cognome, ma di non essere mai stato informato della gravidanza, né della nascita dell'attrice, della cui esistenza scopriva solo dopo l'invio della missiva inviata dal suo procuratore nel gennaio
2016.
2 Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di riconoscimento della paternità naturale e, in ogni caso, della domanda risarcitoria;
con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. genetico forense (cfr. ordinanza del
13.11.2019) e l'escussione dei testi dell'attrice (cfr. verbale d'udienza del
30.3.2022)
Depositata la relazione di ctu in data 15.5.2021 e assunta la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18 ottobre 2023, all'esito della quale il processo veniva dichiarato interrotto per l'intervenuta cancellazione dall'albo del procuratore di parte convenuta.
Riassunto il procedimento con ricorso dell'attrice, veniva fissata l'udienza del 19.6.2024, poi differita al 14.10.2024, ove la causa veniva assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
La domanda di riconoscimento della paternità naturale proposta da
è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
Dalle risultanze processuali, invero, è emerso senza alcun dubbio che
è il padre naturale dell'attrice. CP_1
Le indagini eseguite nel corso del giudizio dal dott. Persona_2 presso la sezione di genetica forense del laboratorio UNILAB S.r.l.
(ANDROS Clinica Day Surgery sita in Palermo, via Ausonia n. 43) hanno accertato che “il sig. e la sig.ra sono in rapporto CP_1 Parte_1 padre-figlia con una probabilità di paternità del 99,9999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di
Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981).” (cfr. relazione di c.t.u. depositata in data 15.05.2021).
3 In accoglimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attrice deve, pertanto, dichiararsi che Pt_1
nata a [...] il [...], è figlia di , nato a
[...] CP_1
Misilmeri il 5.10.1971, e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Ciò posto osserva il Tribunale che, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice per deprivazione genitoriale sia del tutto infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Invero, al di là della mera enunciazione labiale del pregiudizio asseritamente subito a cagione dell'omesso riconoscimento della paternità ad opera del convenuto, e delle dichiarazioni testimoniali di e Persona_1 di su cui infra si dirà, null'altro l'attrice ha offerto a Testimone_1 sostegno delle proprie domande, scarne già in punto di allegazione.
La responsabilità civile richiamata da parte attrice, invero, va ricondotta nell'ambito del c.d. illecito endofamiliare, in cui il disinteresse del genitore può spingersi fino ad integrare la condotta omissiva di mancato riconoscimento del figlio, la quale, per essere considerata illecita, deve causare la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 2637/2013), come i diritti del figlio.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato la nozione di illecito endofamiliare con riferimento alla violazione degli obblighi connessi alla filiazione chiarendo che la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui determini la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile (cfr. Cass. n. 26205/2013; Cass. n.
9801/2005, secondo cui: "il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile", la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il
4 presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana”).
L'illecito endofamiliare, dunque, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Sotto il profilo probatorio, invero, il danno risarcibile per l'assenza della figura di un genitore non va considerato in re ipsa, per il solo omesso riconoscimento del figlio, in quanto deve essere provato il deterioramento delle condizioni di vita per effetto dell'evento lesivo (cfr. Cass. n.
5652/2012; Cass. n. 11097/2020).
In altri termini, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve provare, oltre il danno e il nesso di causalità, anche il pregiudizio da esso allegato
(cfr. Cass. n. 6518/2020); in particolare, deve dare prova delle specifiche compromissioni della qualità della vita subite, con riferimento ai singoli ambiti realizzativi, quale conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Ciò in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 6572/2006, a mente del quale, essendo il danno esistenziale indissolubilmente legato all'intima essenza della persona, esso non è apprezzabile sulla scorta di parametri matematici o tabellari, né può essere dimostrato mediante formule stereotipate contenute nell'atto introduttivo
5 del giudizio, ben lontane da una rappresentazione concreta: occorre che di esso fornisca precise e puntuali indicazioni il soggetto che l'ha subito, in quanto egli soltanto può indicare le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Tale onere probatorio non è stato affatto soddisfatto dall'attrice, la quale si è limitata, del tutto genericamente e apoditticamente, a lamentare di aver subito un danno dall'omesso riconoscimento di paternità, senza null'altro aggiungere.
Né contribuiscono a soddisfare l'onere della prova le dichiarazioni testimoniali assunte da e rispettivamente Persona_1 Testimone_1 madre e nonna dell'attrice, le quali nulla hanno aggiunto alla scarna allegazione di danno offerta dall'attrice.
Invero, in disparte il concreto interesse delle testimoni alla ricostruzione dei fatti siccome offerta dall'attrice, strettamente imparentate con la stessa, non risultano integrati gli elementi dell'invocata responsabilità del convenuto, in quanto, risulta confermata la sola circostanza per la quale , messo a conoscenza della CP_1 gravidanza di la invitava a interromperla, offrendole a tal Persona_1 uopo una somma di denaro, senza emergere ulteriori e deteriori condotte assunte dal medesimo e violative del diritto alla genitorialità dell'attrice, emergendo, anzi, che, comunicata al convenuto la nascita dell'attrice, lo stesso non è sostanzialmente stato in alcun modo coinvolto nella vita della figlia (“corrisponde al vero che dopo la nascita mi recai insieme a mia figlia
dall' per fargli conoscere la bambina ma lui disse che Parte_1 CP_1 non gli somigliava per niente. Preciso che tale episodio si verificò circa dopo un mese dalla nascita. Successivamente ho cercato di nuovo di contattarlo ma poi stante i mancati riscontri mi sono arresa.”: cfr. dichiarazioni rese da Persona_1 all'udienza del 30.3.2022; “quando mia figlia era in stato di gravidanza CP_1 venne a casa mia e in mia presenza offrì dei soldi a mia figlia affinché non portasse avanti la gravidanza. Mia figlia rifiutò. Dopo questo episodio non ho più visto né sentito Non sono in grado di dire se qualcuno informò CP_1
6 successivamente della nascita di mia nipote […] preciso che mia CP_1 figlia mi riferiva della sua volontà affinché vedesse la bambina. Non CP_1 sono a conoscenza però di tentativi concreti da parte di mia figlia di cercare di mettere in contatto mia nipote con il padre”: cfr. dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza del 30.3.2022).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, la domanda di risarcimento del danno, pure proposta dall'attrice, va rigettata.
3. Spese di lite
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese occorse per l'espletata CTU, liquidate come in separato decreto, devono porsi a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà, e così, definitivamente, a carico dell'Erario, attesa l'ammissione anticipata di entrambe le parti al patrocinio a spese dello
Stato.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: dichiara nata a [...] il [...], figlia di Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale CP_1 di Stato civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà, da porsi integralmente a carico dell'Erario, attesa l'ammissione anticipata e provvisoria di entrambe le parti al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 18 febbraio 2025.
7 Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
8
Il Presidente
Giuseppe Rini