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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67858 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2
Roma, Via Pellegrino Matteucci 106, presso lo Studio dell'Avv.
Giovanni Bressan, che le rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICI
E
, in Controparte_1
persona dell'amministratore in persona CP_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angiolo Cabrini CP_3
22, presso lo Studio dell'Avv. Alberto Buonafede, che lo rappresenta e difende in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le Sigg.re e Parte_1
esponevano di essere proprietarie di unità Parte_2
immobiliari facenti arte del Controparte_1
in Roma e rilevavano che in data 18 maggio 2021 si
[...]
era svolta l'assemblea in cui era stata posta, all'ordine del giorno,
l'approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi ordinari dal 2014 al 2021 nonché dei bilanci consuntivi della gestione riscaldamento dal
2014 – 2015 al 2019 – 2020.
Evidenziavano le attrici che era mancata la possibilità di consultazione della documentazione contabile ex art. 1130 bis c.c., non essendo stato inviato, né messo a disposizione, quanto richiesto con le comunicazioni a mezzo pec trasmesse in tal senso.
Concludevano richiedendo l'annullamento della delibera impugnata limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
che eccepiva l'inammissibilità
[...]
dell'impugnazione, atteso il decorso del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., oltre che l'infondatezza delle domande attrici.
Concludeva richiedendo, previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, il rigetto delle richieste di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo aver riguardo all'avanzata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per come tempestivamente formulata.
Per come dedotto dalla stessa parte convenuta, a fronte dell'assemblea in data 18 maggio 2021, l'istanza di mediazione veniva depositata in data 17 giugno 2021, laddove il procedimento si concludeva negativamente in data 23 settembre 2021; l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta poi notificato, come da documentazione in atti, in data 25 ottobre 2021.
Ora, dovendo il termine di trenta giorni farsi decorrere dalla data di conclusione del procedimento di mediazione, individuata dal medesimo convenuto nel 23 settembre 2021, l'eccezione di tardività non deve essere condivisa, tenuto conto, per un verso, che l'atto di citazione risulta notificato nella giornata di lunedì 25 ottobre 2021, e per l'altro che il 23 ottobre 2021 giorno di scadenza dei trenta giorni era sabato, con conseguente proroga, ex art. 155 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo.
A ciò consegue che l'avanzata eccezione di tardività, per come tempestivamente e ritualmente formulata, debba essere rigettata.
Né deve essere condivisa la censura di nullità della costituzione del convenuto, per come eccepito da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., avuto riguardo, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, all'avvenuta ratifica dell'incarico all'Avv. Buonafede, per come deliberato dall'assemblea condominiale in data 14 dicembre 2022.
Chiarito ciò, parte attrice, a fondamento della domanda formulata nella presente sede, ha posto la mancata possibilità di consultazione della documentazione contabile ex art. 1130 bis c.c., tenuto conto di quanto previsto dall'ordine del giorno dell'assemblea del 18 maggio 2021, in ordine all'approvazione di diversi bilanci, consuntivi e preventivi, e del mancato invio da parte dell'amministratore di quanto richiesto nelle comunicazioni a mezzo pec, trasmesse in tal senso.
A fronte di ciò, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che controparte non aveva mai richiesto di prendere visione della documentazione a supporto dei bilanci portati in approvazione, contestando la ricezione delle comunicazioni prodotte dalle attrici.
Sul punto, dalla documentazione in atti, emerge che l'attrice di Pt_1
inviava nei mesi di ottobre e novembre 2019 una comunicazione al precedente amministratore nella quale, fra l'altro, richiedeva “l'invio di tutte le situazioni contabili e gestionali di tutte le gestioni ancora aperte”, nulla però risultando dimostrato, a fronte delle deduzioni del convenuto, l'avvenuta ricezione, da parte dell'amministratore, della detta comunicazione;
peraltro, dalle produzioni effettuate, emerge che,
a corredo della convocazione dell'assemblea del 15 marzo 2021, poi rinviata al 18 maggio 2021, venivano trasmessi in allegato sette files contenenti, fra l'altro, i rendiconti delle gestioni ordinarie e di riscaldamento, oltre che il preventivo 2021, poi discussi nel corso della riunione impugnata nella presente sede.
Né, a fronte delle deduzioni del sul punto, alcunchè CP_1
risulta tempestivamente e specificamente contestato dalle attrici.
Né, in ogni caso, le censure attoree devono ritenersi in maniera idonea dimostrate dal contenuto della prodotta relazione di consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di mediazione n. 280/18.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attrice, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, deve quindi essere rigettata. Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto del rigetto dell'eccezione di inammissibilità, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67858 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2
Roma, Via Pellegrino Matteucci 106, presso lo Studio dell'Avv.
Giovanni Bressan, che le rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICI
E
, in Controparte_1
persona dell'amministratore in persona CP_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angiolo Cabrini CP_3
22, presso lo Studio dell'Avv. Alberto Buonafede, che lo rappresenta e difende in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le Sigg.re e Parte_1
esponevano di essere proprietarie di unità Parte_2
immobiliari facenti arte del Controparte_1
in Roma e rilevavano che in data 18 maggio 2021 si
[...]
era svolta l'assemblea in cui era stata posta, all'ordine del giorno,
l'approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi ordinari dal 2014 al 2021 nonché dei bilanci consuntivi della gestione riscaldamento dal
2014 – 2015 al 2019 – 2020.
Evidenziavano le attrici che era mancata la possibilità di consultazione della documentazione contabile ex art. 1130 bis c.c., non essendo stato inviato, né messo a disposizione, quanto richiesto con le comunicazioni a mezzo pec trasmesse in tal senso.
Concludevano richiedendo l'annullamento della delibera impugnata limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
che eccepiva l'inammissibilità
[...]
dell'impugnazione, atteso il decorso del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., oltre che l'infondatezza delle domande attrici.
Concludeva richiedendo, previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, il rigetto delle richieste di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo aver riguardo all'avanzata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per come tempestivamente formulata.
Per come dedotto dalla stessa parte convenuta, a fronte dell'assemblea in data 18 maggio 2021, l'istanza di mediazione veniva depositata in data 17 giugno 2021, laddove il procedimento si concludeva negativamente in data 23 settembre 2021; l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta poi notificato, come da documentazione in atti, in data 25 ottobre 2021.
Ora, dovendo il termine di trenta giorni farsi decorrere dalla data di conclusione del procedimento di mediazione, individuata dal medesimo convenuto nel 23 settembre 2021, l'eccezione di tardività non deve essere condivisa, tenuto conto, per un verso, che l'atto di citazione risulta notificato nella giornata di lunedì 25 ottobre 2021, e per l'altro che il 23 ottobre 2021 giorno di scadenza dei trenta giorni era sabato, con conseguente proroga, ex art. 155 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo.
A ciò consegue che l'avanzata eccezione di tardività, per come tempestivamente e ritualmente formulata, debba essere rigettata.
Né deve essere condivisa la censura di nullità della costituzione del convenuto, per come eccepito da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., avuto riguardo, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, all'avvenuta ratifica dell'incarico all'Avv. Buonafede, per come deliberato dall'assemblea condominiale in data 14 dicembre 2022.
Chiarito ciò, parte attrice, a fondamento della domanda formulata nella presente sede, ha posto la mancata possibilità di consultazione della documentazione contabile ex art. 1130 bis c.c., tenuto conto di quanto previsto dall'ordine del giorno dell'assemblea del 18 maggio 2021, in ordine all'approvazione di diversi bilanci, consuntivi e preventivi, e del mancato invio da parte dell'amministratore di quanto richiesto nelle comunicazioni a mezzo pec, trasmesse in tal senso.
A fronte di ciò, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che controparte non aveva mai richiesto di prendere visione della documentazione a supporto dei bilanci portati in approvazione, contestando la ricezione delle comunicazioni prodotte dalle attrici.
Sul punto, dalla documentazione in atti, emerge che l'attrice di Pt_1
inviava nei mesi di ottobre e novembre 2019 una comunicazione al precedente amministratore nella quale, fra l'altro, richiedeva “l'invio di tutte le situazioni contabili e gestionali di tutte le gestioni ancora aperte”, nulla però risultando dimostrato, a fronte delle deduzioni del convenuto, l'avvenuta ricezione, da parte dell'amministratore, della detta comunicazione;
peraltro, dalle produzioni effettuate, emerge che,
a corredo della convocazione dell'assemblea del 15 marzo 2021, poi rinviata al 18 maggio 2021, venivano trasmessi in allegato sette files contenenti, fra l'altro, i rendiconti delle gestioni ordinarie e di riscaldamento, oltre che il preventivo 2021, poi discussi nel corso della riunione impugnata nella presente sede.
Né, a fronte delle deduzioni del sul punto, alcunchè CP_1
risulta tempestivamente e specificamente contestato dalle attrici.
Né, in ogni caso, le censure attoree devono ritenersi in maniera idonea dimostrate dal contenuto della prodotta relazione di consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di mediazione n. 280/18.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attrice, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, deve quindi essere rigettata. Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto del rigetto dell'eccezione di inammissibilità, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
IL GIUDICE