Articolo 12 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 gennaio 1958
Art. 12.
Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 :
dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;
dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;
dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;
dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;
dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) - gestione speciale E.R.P. - per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730 .
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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