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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 244/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefania Giordano giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino Di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/02/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di ”accertare e dichiarare, in via principale, il diritto all'aumento dell'invalidità, in favore della ricorrente nella misura del
100% (nella seduta del 16/06/2020, la Commissione Medica le riconosceva
l'invalidità solo nella misura dell' 80%); sempre in via principale, il diritto della ricorrente, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutto quanto sopra argomentato, da ritenersi qui, integralmente riportato e trascritto,
a decorrere dalla data della domanda e/o dalla data dell'inizio dei trattamenti chemioterapici o da quella diversa data che sarà ritenuta giusta;
in subordine, riconoscere alla ricorrente, la necessità dell'indennità di accompagnamento, per
i soli periodi in cui la stessa, praticherà trattamenti oncologici e chemioterapici;
per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, e/o il CP_1
in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, con attribuzione;
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso carcinoma mammario (pT1a) sinistro trattato con quadrantectomia e successivamente con CHT e radioterapia in soggetto lucido, orientato e normodeambulante. Sindome ansiosa depressiva reattiva grave. Artrosi polidistrettuale con lombalgie ricorrenti per ernia discale L4‐L5 e L5‐S1 in soggetto isterectomizzato ed annessiectomizzato per utero fibromatoso.”
Il CTU ha aggiunto che a seguito di tale quadro patologico la ricorrente “è SI' inabile a far data 01/04/2022 ed è SI' in grado di compiere in autonomia i comuni atti quotidiani della vita ed è SI' portatrice di handicap ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge n.104/92”.
Si rileva, in ogni caso, che in ricorso di merito il ricorrente non ha impugnato né di fatto concluso in merito all'handicap, e quindi di per sé non ai è formato contradditorio sul punto e pertanto la valutazione del CTU (per quanto negativa) inutiliter data.
Orbene, la domanda merita dunque parziale accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di Per_2
Pag. 2 di 4 fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti: parte ricorrente deposita in data 02/05/2024 nota della Cassa
Forense che riconosce la Pensione di Inabilità, ma il dato è assolutamente ininfluente rispetto alle risultanze della CTU. In primo luogo, l'atto in questione non ha alcun valore scientifico, in quanto mero provvedimento amministrativo che nulla evidenzia sullo stato del ricorrente (prendendone solo atto). Inoltre la misura previdenziale prevista dalla infatti, è analoga all'assegno ordinario Pt_2
d'invalidità ai sensi dell'art. 1 L 222/84, con valutazione specifica alle capacità lavorative specifiche (concetto diverso dall'invalidità). La valutazione si basa su presupposti diversi da quelli dell'invalidità (comunque riconosciuta nella misura del 100%) e dai requisiti dell'indennità di accompagnamento.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_3 provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a [...]], si trova a Parte_1 decorrere dall'01/04/2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento
Pag. 3 di 4 del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 L 118/71 mentre non si trova nelle condizioni proprio del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre;
omologa altresì le risultanze emergenti in sede di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che la ricorrente non si trova nelle condizioni di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi del co. 3 dell'art 3 L 104/92.
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU integrativa espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 244/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefania Giordano giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino Di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/02/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di ”accertare e dichiarare, in via principale, il diritto all'aumento dell'invalidità, in favore della ricorrente nella misura del
100% (nella seduta del 16/06/2020, la Commissione Medica le riconosceva
l'invalidità solo nella misura dell' 80%); sempre in via principale, il diritto della ricorrente, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutto quanto sopra argomentato, da ritenersi qui, integralmente riportato e trascritto,
a decorrere dalla data della domanda e/o dalla data dell'inizio dei trattamenti chemioterapici o da quella diversa data che sarà ritenuta giusta;
in subordine, riconoscere alla ricorrente, la necessità dell'indennità di accompagnamento, per
i soli periodi in cui la stessa, praticherà trattamenti oncologici e chemioterapici;
per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, e/o il CP_1
in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, con attribuzione;
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso carcinoma mammario (pT1a) sinistro trattato con quadrantectomia e successivamente con CHT e radioterapia in soggetto lucido, orientato e normodeambulante. Sindome ansiosa depressiva reattiva grave. Artrosi polidistrettuale con lombalgie ricorrenti per ernia discale L4‐L5 e L5‐S1 in soggetto isterectomizzato ed annessiectomizzato per utero fibromatoso.”
Il CTU ha aggiunto che a seguito di tale quadro patologico la ricorrente “è SI' inabile a far data 01/04/2022 ed è SI' in grado di compiere in autonomia i comuni atti quotidiani della vita ed è SI' portatrice di handicap ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge n.104/92”.
Si rileva, in ogni caso, che in ricorso di merito il ricorrente non ha impugnato né di fatto concluso in merito all'handicap, e quindi di per sé non ai è formato contradditorio sul punto e pertanto la valutazione del CTU (per quanto negativa) inutiliter data.
Orbene, la domanda merita dunque parziale accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di Per_2
Pag. 2 di 4 fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti: parte ricorrente deposita in data 02/05/2024 nota della Cassa
Forense che riconosce la Pensione di Inabilità, ma il dato è assolutamente ininfluente rispetto alle risultanze della CTU. In primo luogo, l'atto in questione non ha alcun valore scientifico, in quanto mero provvedimento amministrativo che nulla evidenzia sullo stato del ricorrente (prendendone solo atto). Inoltre la misura previdenziale prevista dalla infatti, è analoga all'assegno ordinario Pt_2
d'invalidità ai sensi dell'art. 1 L 222/84, con valutazione specifica alle capacità lavorative specifiche (concetto diverso dall'invalidità). La valutazione si basa su presupposti diversi da quelli dell'invalidità (comunque riconosciuta nella misura del 100%) e dai requisiti dell'indennità di accompagnamento.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_3 provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a [...]], si trova a Parte_1 decorrere dall'01/04/2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento
Pag. 3 di 4 del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 L 118/71 mentre non si trova nelle condizioni proprio del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre;
omologa altresì le risultanze emergenti in sede di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che la ricorrente non si trova nelle condizioni di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi del co. 3 dell'art 3 L 104/92.
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU integrativa espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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