Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01987/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1117 del 2021, proposto da:
- TO PA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 60951/9-6-2021, con cui il Settore UAT del Comune di Brindisi comunicava al PA l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire alcune opere abusive quale titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio immobiliare comunale del bene, dell’area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ex art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell’ordinanza di demolizione n. 266 del 29 settembre 2020 e della verifica d’inottemperanza all’ordine di demolizione ( nota del Comando di Polizia Locale di Brindisi prot. n. 8182 del 23 gennaio 2021 ).
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. PA è proprietario, nel Comune di Brindisi, di un terreno sul quale realizzava abusivamente alcune opere delle quali, con istanza del 18 settembre 2020, prot. n. 81071, chiedeva poi la sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01.
- con ordinanza n. 266 del 29 settembre 2020, tuttavia, la Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, « premesso che in data 24/09/2019 è stato effettuato un sopralluogo nel lotto ubicato alla Strada Vicinale NT … di proprietà del Sig. PA TO nel corso del quale è stata accertata la realizzazione in assenza di titolo abilitativo delle seguenti opere: 1. Recinzione lungo il perimetro del lotto con mattoni in vibro-cemento; 2. posizionamento, sul lato destro dell’ingresso principale da strada NT, di un vano prefabbricato delle dimensioni di m 5,85 x 2,20 ed altezza … m 2,30 utilizzato come ufficio; 3. tettoia semiaperta in lamiera grecata ...; 4. installazione di strutture portanti in ferro scatolare organizzate in 4 moduli, ancora prive di elementi di copertura e chiusura laterale, in adiacenza alla tettoia di cui al punto 3); 5. capannoni con chiusure verticali e orizzontali con elementi in lamiera grecata sostenuti da struttura portante in ferro scatolare ...; 6. sul lato opposto alle opere rilevate al punto 5) … altri capannoni uguali...; 7. installazione di un modulo… wc; 8. istallazione fossa HO … Preso atto che dalle verifiche dell’ufficio non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo legittimante gli interventi eseguiti, né alcuna richiesta di sanatoria delle opere accertate », ordinava al predetto PA la demolizione delle opere medesime.
- con nota prot. n. 105436 del 1° dicembre 2020, quindi, il Comune di Brindisi preavvisava il PA dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria presentata.
- seguivano: la nota del Comando di Polizia Locale di Brindisi prot. n. 8182 del 23 gennaio 2021, di verifica dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, e, quindi, la nota prot. n. 60951 del 9 giugno 2021, con cui la Dirigente dell’UAT disponeva, ai sensi dell’art. 31, comma 4, DPR n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni in parola, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
- gli atti appena richiamati formavano oggetto del presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/90; violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi in materia di partecipazione; b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; c) eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria sotto altro profilo; violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; d) falsa ed erronea applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; difetto di motivazione.
2.- Osservato che:
- quanto agli effetti dell’istanza di sanatoria presentata dal PA il 18 settembre 2020 e alla quale seguiva, il successivo 29 settembre, l’ordinanza di demolizione n. 266, deve ricordarsi come « rilev(i) l’insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa secondo il quale (…) è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria, poiché nelle more della definizione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi » (tra le ultime, Consiglio di Stato, VI, 9 novembre 2021, n. 7448).
- la pendenza del procedimento di sanatoria avviato il 18 settembre 2020, dunque, rendeva illegittima l’ordinanza di demolizione n. 266 del 29 settembre 2020, e se è vero che detta ordinanza non formava illo tempore oggetto d’impugnazione da parte del PA - essa viene gravata col presente ricorso, di circa 10 mesi successivo, ma l’A.c. evidenzia l’intempestività dell’impugnazione, senza che la parte smentisca concretamente l’assunto -, è tuttavia altrettanto vero che la stessa, oltre a essere viziata - e pur se tale vizio non conduce al suo annullamento, per la tardività sul punto del ricorso -, era anche, per quanto prima scritto, inefficace, e che d’altronde, nell’eventuale caso di accoglimento della predetta istanza di sanatoria, « l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata » (tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, VII, 2 agosto 2022, n. 5239).
- ciò comporta, fino a quando l’A.c. non procederà a determinarsi sull’istanza di sanatoria - posto che allo stato il ricorrente ha dedotto, senza essere smentito, di aver solo ricevuto il preavviso di diniego prot. n. 105436 dell’1 dicembre 2020 -, non solo la temporanea inefficacia dell’ordinanza di demolizione ma anche, per conseguenza, l’impossibilità di ritenere perfezionata la fattispecie di cui all’art. 31, comma 3, TUE, con la conseguente illegittimità della nota prot. n. 60951 del 9 giugno 2021 impugnata.
3.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque:
- dichiarato irricevibile quanto all’ordinanza di demolizione n. 266 del 29 settembre 2020.
- accolto nel resto.
4.- Ritenuto, infine, che le spese di giudizio vanno compensate per la particolarità della vicenda e i contenuti della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1117 del 2021 indicato in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | TO Pasca |
IL SEGRETARIO