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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA GUIDICINI 16 BOLOGNA presso il difensore avv.
MUSSATO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.1.2024 (nata in [...] l'[...]) chiede la separazione Parte_1 personale dal marito (nato in [...] il [...]) col quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Burundi 27.9.2003 poi trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (20 anni - 25.4.2004), (17 anni - 13.1.2007), Per_1 _2
(13 anni - 20.11.2011). ON
I coniugi (cittadini italiani) hanno visto naufragare la loro relazione a novembre 2019 per dissapori: il marito è rimasto nella casa familiare a Fucecchio (FI) mentre la moglie (con i figli) si è trasferita a
Bologna (in accordo con il padre).
In ricorso assume di lavorare come infermiera dall'8.5.2020, mentre il marito si dedicherebbe a lavori occasionali.
pagina 1 di 6 non vede i figli da maggio 2021. Da luglio 2020 (data di effettivo Controparte_1 trasferimento) non versa nulla per loro;
non paga il mutuo di casa familiare (dove è rimasto a vivere), la moglie paga un canone di locazione di €.600 (doc.5).
Chiede: l'addebito della separazione al marito (per mancato mantenimento dei figli), l'affido esclusivo dei figli minori, la loro collocazione con sé, un calendario di visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i 3 figli di €.900 totali (€.300 x 3) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del marito (Fucecchio, via Romana Lucchese n.174).
Alla prima udienza (23.4.2024) veniva sentita la ricorrente, che dichiarava:
<Io e i miei figli non vediamo mio marito dal 2021. Mio marito non vede e non sente i figli da anni;
si fa vivo telefonicamente solo in occasione delle feste. I miei figli sono psicologicamente provati e hanno bisogno (specialmente e ) di sostegno psicologico. Persona_4 _2
Mio marito lavorava come operaio in una azienda;
dopo il mio trasferimento a Bologna, mi sono rivolto ad un avvocato per capire come ottenere un contributo al mantenimento dei miei figli. Lui si è licenziato. Io sono infermiera all'Ospedale Sant'Orsola, percepisco circa 1.900€ al mese per 13 mesi. Vivo in affitto da sola con i figli e pago circa 720,00€ al mese di affitto (incluse utenze). Percepisco 695,00€ al mese di assegno unico. Sono proprietaria in comunione con mio marito della casa in cui vivevo in precedenza con lui. Attualmente il mutuo (cointestato) lo sto pagando solo io. A causa dell'aumento del tasso dei mutui successivamente alla guerra ho effettuato la cessione del quinto dello stipendio per effettuare un rientro parziale ed abbassare la rata. Da ottobre 2022 pago interamente il mutuo;
finirò di pagare tra quattro anni. Non ho in atto investimenti o finanziamenti.>>
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del seguente tenore:
“Ritenuto che non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione stante la assenza del marito della ricorrente;
ritenuto necessario effettuare attività istruttoria alla luce della presenza di figli minori della coppia:
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad _2 ON ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.450,00 (centocinquanta per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
pagina 2 di 6 Istruita in tal modo la causa, la stessa era trattenuta in decisione all'udienza 3.10.2024 previa discussione orale da parte della procuratrice della ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Ad avviso del Collegio la domanda attrice merita accoglimento, ad esclusione della declaratoris di addebito della separazione.
Si premette che sussiste competenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art.473-bis. 11 c.p.c., in quanto ci si trova in presenza di figli minori la cui residenza è a Bologna 8cfr. doc. n.3 all. al ricorso).
Giova premettere che il convenuto ha avuto conoscenza del ricorso e la sua contumacia e non comparizione alla prima udienza è il primo evidente indice di disinteresse per le questioni familiari sottese alla domanda della parte istante.
La domanda di addebito non è stata provata: invero, la ricorrente non si è neppure messa in prova sul punto.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli è palese: egli non vede i figli dal 2021, limitando la sua “presenza” come genitore a sporadiche telefonate. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari della prole. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita dei figli non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Di conseguenza, la collocazione dei figli non potrà che essere presso la madre. Sul regime di visite padre-figli, si può solo ipotizzare un calendario se il padre si attiverà al riguardo. Si precisa che si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto dei figli minori e _2 ON
(entrambi ultra-dodicenni) vista la situazione di comprovata assenza del padre da circa tre anni a questa parte.
Le questioni economiche (assegno di mantenimento per i figli)
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza.
pagina 3 di 6 Dagli accertamenti effettuati presso INPS ed Agenzia delle Entrate si sono acquisiti, in ogni caso, elementi utili ai fini della decisione. Redditi del convenuto: mod.730/2017 = al mese netti circa €.
1.300 mod.730/2018 = al mese netti circa €.
1.500 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
1.600 mod.730/2020 = al mese netti circa €.
1.600 PF 2021 = al mese netti circa €.1.400
CU 22 = tempo indeterminato (gg.183) al mese netti circa €.1.100
redditi della ricorrente: mod.730/2021 = al mese netti circa €.
1.850 PF 2022 = al mese netti circa €.2.000
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.2.100
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori e maggiorenne non economicamente indipendente a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore (allo stato inesistenti col padre).
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.600,00 mensili (€.200 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le fasi studio ed introduttiva, minima per le altre, vista la contumacia del convenuto e la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi:
(nata in [...] l'[...]) Parte_1
e
(nato in [...] il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Burundi 27.9.2003, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
respinge la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad _2 ON ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
pagina 4 di 6 - con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.600,00 (duecento per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.5.261,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 9.10.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA GUIDICINI 16 BOLOGNA presso il difensore avv.
MUSSATO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.1.2024 (nata in [...] l'[...]) chiede la separazione Parte_1 personale dal marito (nato in [...] il [...]) col quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Burundi 27.9.2003 poi trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (20 anni - 25.4.2004), (17 anni - 13.1.2007), Per_1 _2
(13 anni - 20.11.2011). ON
I coniugi (cittadini italiani) hanno visto naufragare la loro relazione a novembre 2019 per dissapori: il marito è rimasto nella casa familiare a Fucecchio (FI) mentre la moglie (con i figli) si è trasferita a
Bologna (in accordo con il padre).
In ricorso assume di lavorare come infermiera dall'8.5.2020, mentre il marito si dedicherebbe a lavori occasionali.
pagina 1 di 6 non vede i figli da maggio 2021. Da luglio 2020 (data di effettivo Controparte_1 trasferimento) non versa nulla per loro;
non paga il mutuo di casa familiare (dove è rimasto a vivere), la moglie paga un canone di locazione di €.600 (doc.5).
Chiede: l'addebito della separazione al marito (per mancato mantenimento dei figli), l'affido esclusivo dei figli minori, la loro collocazione con sé, un calendario di visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i 3 figli di €.900 totali (€.300 x 3) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del marito (Fucecchio, via Romana Lucchese n.174).
Alla prima udienza (23.4.2024) veniva sentita la ricorrente, che dichiarava:
<Io e i miei figli non vediamo mio marito dal 2021. Mio marito non vede e non sente i figli da anni;
si fa vivo telefonicamente solo in occasione delle feste. I miei figli sono psicologicamente provati e hanno bisogno (specialmente e ) di sostegno psicologico. Persona_4 _2
Mio marito lavorava come operaio in una azienda;
dopo il mio trasferimento a Bologna, mi sono rivolto ad un avvocato per capire come ottenere un contributo al mantenimento dei miei figli. Lui si è licenziato. Io sono infermiera all'Ospedale Sant'Orsola, percepisco circa 1.900€ al mese per 13 mesi. Vivo in affitto da sola con i figli e pago circa 720,00€ al mese di affitto (incluse utenze). Percepisco 695,00€ al mese di assegno unico. Sono proprietaria in comunione con mio marito della casa in cui vivevo in precedenza con lui. Attualmente il mutuo (cointestato) lo sto pagando solo io. A causa dell'aumento del tasso dei mutui successivamente alla guerra ho effettuato la cessione del quinto dello stipendio per effettuare un rientro parziale ed abbassare la rata. Da ottobre 2022 pago interamente il mutuo;
finirò di pagare tra quattro anni. Non ho in atto investimenti o finanziamenti.>>
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del seguente tenore:
“Ritenuto che non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione stante la assenza del marito della ricorrente;
ritenuto necessario effettuare attività istruttoria alla luce della presenza di figli minori della coppia:
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad _2 ON ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.450,00 (centocinquanta per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
pagina 2 di 6 Istruita in tal modo la causa, la stessa era trattenuta in decisione all'udienza 3.10.2024 previa discussione orale da parte della procuratrice della ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Ad avviso del Collegio la domanda attrice merita accoglimento, ad esclusione della declaratoris di addebito della separazione.
Si premette che sussiste competenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art.473-bis. 11 c.p.c., in quanto ci si trova in presenza di figli minori la cui residenza è a Bologna 8cfr. doc. n.3 all. al ricorso).
Giova premettere che il convenuto ha avuto conoscenza del ricorso e la sua contumacia e non comparizione alla prima udienza è il primo evidente indice di disinteresse per le questioni familiari sottese alla domanda della parte istante.
La domanda di addebito non è stata provata: invero, la ricorrente non si è neppure messa in prova sul punto.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli è palese: egli non vede i figli dal 2021, limitando la sua “presenza” come genitore a sporadiche telefonate. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari della prole. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita dei figli non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Di conseguenza, la collocazione dei figli non potrà che essere presso la madre. Sul regime di visite padre-figli, si può solo ipotizzare un calendario se il padre si attiverà al riguardo. Si precisa che si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto dei figli minori e _2 ON
(entrambi ultra-dodicenni) vista la situazione di comprovata assenza del padre da circa tre anni a questa parte.
Le questioni economiche (assegno di mantenimento per i figli)
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza.
pagina 3 di 6 Dagli accertamenti effettuati presso INPS ed Agenzia delle Entrate si sono acquisiti, in ogni caso, elementi utili ai fini della decisione. Redditi del convenuto: mod.730/2017 = al mese netti circa €.
1.300 mod.730/2018 = al mese netti circa €.
1.500 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
1.600 mod.730/2020 = al mese netti circa €.
1.600 PF 2021 = al mese netti circa €.1.400
CU 22 = tempo indeterminato (gg.183) al mese netti circa €.1.100
redditi della ricorrente: mod.730/2021 = al mese netti circa €.
1.850 PF 2022 = al mese netti circa €.2.000
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.2.100
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori e maggiorenne non economicamente indipendente a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore (allo stato inesistenti col padre).
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.600,00 mensili (€.200 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le fasi studio ed introduttiva, minima per le altre, vista la contumacia del convenuto e la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi:
(nata in [...] l'[...]) Parte_1
e
(nato in [...] il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Burundi 27.9.2003, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
respinge la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad _2 ON ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
pagina 4 di 6 - con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.600,00 (duecento per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.5.261,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 9.10.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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