Articolo 7 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 gennaio 1987
Art. 7. Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri 1. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
2. I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti.
3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto e' stato nominato e con le modalita' di cui al precedente articolo 3.
4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalita' di cui all'articolo 4.
5. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente