Decreto cautelare 14 settembre 2022
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 14/09/2022, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2022
N. 00428/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del verbale del consiglio di classe datato 11.6.2022 di non ammissione alla classe V;
2) del provvedimento di conferma del giudizio di non ammissione, riedito in data 1.9.22 a seguito di richiesta di annullamento in autotutela;
3) di qualsiasi atto antecedente, connesso o collegato o successivo ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame e, in particolare, del tempo trascorso dalla data di redazione del verbale impugnato – non siano riscontrabili valide ragioni per concedere la richiesta tutela cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 ottobre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 13 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.