Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/1967, n. 2041
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Sentenza 31 luglio 1967

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Lo spostamento di Competenza dal giudice adito al giudice superiore, previsto dall'art. 34 cod.proc.civ., non si verifica allorche, per effetto delle eccezioni del convenuto, sorga bensi la necessita di una indagine sull'intero tema controverso, coinvolto nel processo,eccedente i poteri di cognizione del giudice adito, ma in Forma incidentale e con efficacia limitata all'ambito di una mera difesa, tendente al rigetto della domanda avversaria. ( Conf. 2994-65).*

La mancata acquisizione o ricostruzione dei precedenti fascicoli d'ufficio negli ulteriori gradi o fasi del processo non e in se motivo di nullita, tutte le volte che il giudice possa fondare il proprio convincimento, con criterio valutativo di sovrana discrezionalita, sugli Atti e sulle risultanze dei fascicoli di parte comunque acquisiti al processo. ( nella specie, il tribunale aveva utilizzato - essendo andato smarrito l'originale - una copia, firmata dal consulente, della consulenza tecnica, esistente nel fascicolo di parte).*

Un motivo di ricorso per Cassazione, che meramente prospetti una perplessita destata nel ricorrente dalla motivazione della sentenza di merito, non puo equivalere alla proposizione di una censura di legittimita, e rende, pertanto, inammissibile la doglianza, per il tenore della sua formulazione, non rientrando nelle funzioni istituzionali della Corte suprema l'esame e la risoluzione di un dubbio da cui possa essere assalito il ricorrente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/1967, n. 2041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2041
    Data del deposito : 31 luglio 1967

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