Articolo 2 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410
Articolo 1Articolo 3
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12 novembre 1999
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13 agosto 2017
Art. 2. Scopi 1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.
2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell' articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.
(( 2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi. ))
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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