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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 550 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa CE Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 550 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
ER AB ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) con il Controparte_1 C.F._3
ER AB (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/04/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.05.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia CE;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio, depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 CP_1
in Rimini il 22.05.2020, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Rimini dell'anno 2020, n. 35, parte 1, (doc.1), e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni.
Piano genitoriale
2. Confermare la disposizione dell'affidamento della minore CE ad entrambi i genitori nelle forme del c.d. affidamento condiviso. I sig.ri e concordano nell'esercizio della Pt_1 CP_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma, c.c., ossia congiunto per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le questioni ordinarie, invece, l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
3. Confermare la disposizione che la figlia minore CE, mantenga la collocazione abitativa e residenza anagrafica insieme al padre presso l'abitazione coniugale in Rimini, Via Santa Chiara,
119, abitazione che verrà assegnata al sig. . CP_1
4. Confermare la disposizione che la minore permanga con la madre i giorni e relative notti di martedì, mercoledì e venerdì e con il padre i giorni e relative notti di lunedì, giovedì e sabato. Le domeniche saranno alternate fra i genitori.
5. Confermare la disposizione che durante i periodi di sospensione scolastica si applichi il principio dell'alternanza annuale dei periodi che la minore trascorrerà con uno dei due genitori e che vengono individuati con le lettere A e B come di seguito: nel periodo natalizio si individuano:
A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola;
nel periodo pasquale si individuano:
A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica.
I genitori terranno con sé CE nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti.
Quanto alle vacanze estive, CE trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, tale periodo verrà individuato e concordato entro il mese di aprile di ogni anno. Ovviamente le modalità di cui sopra potranno essere variate sulla base degli accordi tra i genitori tenuto conto anche dei desiderata, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
6. Confermare la disposizione che i sig.ri e provvedano al mantenimento diretto Pt_1 CP_1
della figlia minore CE, e che le spese straordinarie necessarie per la minore (ivi comprese eventuali future spese universitarie) vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Bologna che viene allegato (doc.6 ) con la precisazione che il padre contribuirà alla spesa per attività sportiva nella misura del 50% fino alla concorrenza massimo di €
100,00.
Altre disposizioni
7. Confermare la disposizione che l'Assegno Unico venga richiesto e interamente percepito dal sig.
CP_1
8. Disporre che le spese di giudizio siano interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 22.05.2020 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte I Anno 2020 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa CE Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa CE Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 550 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
ER AB ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) con il Controparte_1 C.F._3
ER AB (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/04/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.05.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia CE;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio, depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 CP_1
in Rimini il 22.05.2020, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Rimini dell'anno 2020, n. 35, parte 1, (doc.1), e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni.
Piano genitoriale
2. Confermare la disposizione dell'affidamento della minore CE ad entrambi i genitori nelle forme del c.d. affidamento condiviso. I sig.ri e concordano nell'esercizio della Pt_1 CP_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma, c.c., ossia congiunto per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le questioni ordinarie, invece, l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
3. Confermare la disposizione che la figlia minore CE, mantenga la collocazione abitativa e residenza anagrafica insieme al padre presso l'abitazione coniugale in Rimini, Via Santa Chiara,
119, abitazione che verrà assegnata al sig. . CP_1
4. Confermare la disposizione che la minore permanga con la madre i giorni e relative notti di martedì, mercoledì e venerdì e con il padre i giorni e relative notti di lunedì, giovedì e sabato. Le domeniche saranno alternate fra i genitori.
5. Confermare la disposizione che durante i periodi di sospensione scolastica si applichi il principio dell'alternanza annuale dei periodi che la minore trascorrerà con uno dei due genitori e che vengono individuati con le lettere A e B come di seguito: nel periodo natalizio si individuano:
A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola;
nel periodo pasquale si individuano:
A) dalla fine della scuola al giorno di Pasqua;
B) dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica.
I genitori terranno con sé CE nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti.
Quanto alle vacanze estive, CE trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, tale periodo verrà individuato e concordato entro il mese di aprile di ogni anno. Ovviamente le modalità di cui sopra potranno essere variate sulla base degli accordi tra i genitori tenuto conto anche dei desiderata, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
6. Confermare la disposizione che i sig.ri e provvedano al mantenimento diretto Pt_1 CP_1
della figlia minore CE, e che le spese straordinarie necessarie per la minore (ivi comprese eventuali future spese universitarie) vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Bologna che viene allegato (doc.6 ) con la precisazione che il padre contribuirà alla spesa per attività sportiva nella misura del 50% fino alla concorrenza massimo di €
100,00.
Altre disposizioni
7. Confermare la disposizione che l'Assegno Unico venga richiesto e interamente percepito dal sig.
CP_1
8. Disporre che le spese di giudizio siano interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 22.05.2020 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte I Anno 2020 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa CE Miconi