Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da UL IS S.r.l. PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Floridi, Stefano Gattamelata e Guglielmo Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
RN - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani, Daniela Carria, Mario Percuoco, Maria Teresa Pirozzi, Filippo Nicolai e Francesca Simeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - AR prot. 615/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto i “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione (2024-2027)” in parte qua , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ancorché non conosciuto, ivi incluso in particolare il “Documento per la consultazione”, prot. n. 474/2023/R/EEL;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UL IS s.r.l. PE il 19\12\2024 :
per l’annullamento
- della comunicazione di RN S.p.A. prot. P20240115605-22.10.2024 del 22 ottobre 2024 avente ad oggetto l’“ Applicazione dell’Art. 2 della Deliberazione n. 615/2023 - Remunerazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione ” (la “Comunicazione”, Doc. 10), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ancorché non conosciuto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UL IS s.r.l. PE il 19\2\2025:
per l’annullamento
- della comunicazione di RN prot. P20240142947-23.12.2024 comunicata lo stesso giorno, avente ad oggetto la “ Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di IS Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Novembre 2024 ” (la “Determinazione”, Doc. 12), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresa la più recente comunicazione di RN prot. P20250009385-23.01.2025 avente ad oggetto la “ Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di IS Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Dicembre 2024 ”, e quelle conseguenziali ancorché non conosciute nella parte in cui erroneamente applicano i provvedimenti impugnati, con ciò illegittimamente decurtando la tariffa spettante alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di RN - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, UL IS s.r.l. PE (d’ora in poi solo UL), è l’unico titolare terzo di una porzione della Rete di IS Nazionale oggi esistente – diverso dalle società del gruppo RN e dalle società costituite per la realizzazione di interconnector ai sensi della Legge 99/09 – in virtù della procedura di confronto concorrenziale svolta nel 2002 (prot. TN/2002/T/001) per l’ affidamento della titolarità della stazione elettrica denominata OG (ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DM 17 luglio 2000), aggiudicata alla ricorrente con l’offerta di € 357.368,00.
2. Per quanto d’interesse nell’odierno contenzioso, l’art. 2 dell’avviso di confronto concorrenziale (doc. 3) aveva previsto che “ Il canone massimo annuale posto a base d'asta è di Euro 649.760,00. Su tale canone i concorrenti dovranno presentare le loro offerte economiche in ribasso. Dalla data di accettazione definitiva, da parte del TN, della Stazione elettrica, il TN riconoscerà al Titolare il canone annuale, determinato in sede di gara, per la durata di anni 20 ”.
3. La stazione elettrica di OG è entrata in esercizio in data 31 ottobre 2004.
4. Con l’odierno ricorso, UL ha impugnato la Deliberazione prot. 615/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto i “ Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione (2024-2027) ”, con la quale l’Autorità (AR) avrebbe – a dire della ricorrente - ridefinito il criterio di remunerazione, “ commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ” omettendo del tutto di considerare i parametri previsti dall’art. 16 della Convenzione stipulata nel 2012 sulla base della convenzione-tipo approvata con DM 22 dicembre 2000 e il “Documento per la consultazione” prot. n. 474/2023/R/EEL.
5. UL deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 8 del d.lgs. 79/1999 e dell’art. 16 del DM 22 dicembre 2000; della Direttiva UE 2019/944 (art. 6), della Direttiva UE 2019/943 (art. 18); delle funzioni e prerogative dell’Autorità, come sancite dalla L. n. 481/1995 ed integrate dall’art. 42, D.lgs. n. 93/2011, e dal D.L. n. 239/2003. - Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; dei principi generali in materia di partecipazione procedimentale, di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Mancata considerazione dei fatti. Illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Sviamento e straripamento di potere amministrativo;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter comma 1 del D.L. 239/2003; del D.P.C.M. 11 maggio 2004; dell’art. 1 comma 1 e art. 2 comma 12 della L. 481/1995 - Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Sviamento.
6. In sintesi, la società ricorrente lamenta che:
a) AR con il provvedimento impugnato avrebbe ridefinito il criterio di remunerazione stravolgendo il canone annuale (fisso) che RN le avrebbe negli anni corrisposto sulla base dell’art. 16 della Convenzione, la quale prevedeva la corresponsione di un canone annuale a copertura (i) dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, (ii) degli ammortamenti e (iii) della remunerazione del capitale investito; AR avrebbe immotivatamente tagliato due delle tre voci, commisurando il canone annuo “ alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ” violando l’art. 3, comma 8, lett. b) del D. Lgs. 79/1999, che prevede che ai gestori debba essere garantita l’” adeguata remunerazione ”, e della Deliberazione n. 304/01 che contiene i parametri per la determinazione della remunerazione del gestore. Aggiunge la ricorrente che AR avrebbe così violato anche i principi comunitari in materia di determinazione delle tariffe, in particolare l’art. 18, comma 2, del Regolamento UE 2019/943, che prevede che le tariffe riflettono i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e forniscono incentivi adeguati. Lamenta infine la violazione dei diritti ( rectius interessi) partecipativi, dal momento che UL non sarebbe stata convocata e formalmente sentita nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della deliberazione impugnata;
b) AR avrebbe provocato una evidente disparità di trattamento, in violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 della L. 481/1995 e dell’art. 1 ter , comma 1, del D. Lgs. 239/2003 che prevedono che l’unificazione della proprietà e della gestione della RTN debba avvenire “ nel rispetto dei principi di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica ”; l’Autorità avrebbe quantificato il canone in modo tale da provocare una forzatura del mercato costringendo la ricorrente a operare in perdita, dovendo garantire comunque il servizio pubblico.
7. Con atto del 28 febbraio 2024, l’Autorità si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
8. Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la nota prot. P20240115605 del 22 ottobre 2024 avente ad oggetto l’“ Applicazione dell’Art. 2 della Deliberazione n. 615/2023 - Remunerazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione ” con la quale RN S.p.a. ha comunicato alla ricorrente che -per i pagamenti successivi al 31 ottobre 2024- avrebbe applicato l’articolo 2 della Deliberazione n. 615/2023 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (AR) […] e conseguentemente riconosciuto alla UL un canone a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato.
9. Con tale ricorso, UL rivolge alla nota di RN le stesse censure formulate con i motivi del ricorso principale, aggiungendo il vizio di carenza di potere e di travisamento dei fatti. La ricorrente sostiene che la normativa attribuirebbe ad AR il potere di riconoscere a RN il canone annuale fisso di cui si discute, la quale poi lo corrisponderebbe al titolare di RTN (i.e. UL). Nel caso concreto RN non si sarebbe avveduta che detto (nuovo) canone fisso non sarebbe stato quantificato da AR se non nella astratta -ed illegittima- decurtazione di due voci (su tre) di quello previsto dalla normativa di riferimento. RN si sarebbe infatti limitata a riportare pedissequamente quanto affermato da AR nella Deliberazione (pure) gravata. Infine, la ricorrente sostiene di svolgere (per quanto di interesse) esattamente le medesime attività di gestione di RN, per le quest’ultima verrebbe remunerata da parte di AR.
10. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato l’11 febbraio 2025, UL ha impugnato domandandone l’annullamento per asserita illegittimità la comunicazione di RN prot. P20240142947 del 23 dicembre 2024 comunicata lo stesso giorno, avente ad oggetto la “ Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di IS Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Novembre 2024” (doc. 12 ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresa la più recente comunicazione di “RN prot. P20250009385-23.01.2025 avente ad oggetto la Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di IS Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Dicembre 2024 ”.
11. Con atto del 5 maggio 2025, si è costituita in giudizio RN per resistere al ricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in ragione della natura non provvedimentale degli atti impugnati.
12. Infine le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche; RN e l’Autorità hanno eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.
13. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
14. Il Collegio ritiene necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle ragioni che hanno condotto a riservare allo Stato l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia, svolta in concessione in regime di monopolio legale da RN s.p.a. (d’ora in poi solo RN).
15. Nel quadro normativo nazionale, con il Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 si è data attuazione alle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Ai fini di utilità generale costituzionalmente riconosciuti (art. 43 Cost.), l’articolo 36, comma 1, del citato decreto, ha riservato allo Stato l'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, svolta in regime di concessione da RN Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa RN e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.
Il comma secondo del citato art. 36 prevede che il gestore del sistema di trasmissione nazionale (TN) non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. L’ articolo definisce inoltre le procedure per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale. In particolare, RN è certificata come gestore del sistema in separazione proprietaria, come definito dall’Autorità con deliberazione 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL.
Il successivo comma 10 dell’articolo 36 prevede che al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.
Per le porzioni di rete non ancora unificate, l’art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 79/1999 (c.d. decreto Bersani) prevede che il gestore della RTN stipula convenzioni con i terzi titolari di porzioni della rete di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della Legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Tale convenzione tipo prevede:
“a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti ”.
Con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 22 dicembre 2000, su proposta dell’Autorità, è stata approvata la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e sviluppo della RTN e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 79/99, che regola i rapporti tra il gestore della RTN e gli altri titolari di porzioni di RTN.
L’articolo 1, comma 1, della Legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, prevede che l’Autorità (AR) persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel servizio di trasmissione dell’energia elettrica, e adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e redditività, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo.
L’articolo 2, comma 12, della citata Legge 481/95 individua le funzioni dell’Autorità e, in particolare, prevede che l’Autorità:
a) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti (lettera d));
b) stabilisca ed aggiorni le tariffe “ in relazione all’andamento del mercato ” e “ in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale ”, nonché al fine di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, anche tenendo conto del reale costo di approvvigionamento della materia prima (lettera e));
c) emani le direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso garantire all’utente (lettera h)).
L’articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 93/11 ha integrato le finalità dell’azione regolatoria, prevedendo in particolare che l’Autorità:
a) persegua l’eliminazione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere (lettera a- ter );
b) assicuri condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell’elettricità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine (lettera b));
c) contribuisca a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore (lettera c));
d) assicuri che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l’efficienza, e soprattutto l’efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l’integrazione dei mercati (lettera d- bis );
16. Nel quadro normativo comunitario, l’articolo 40 della Direttiva (UE) 2019/944 definisce il ruolo del gestore del sistema di trasmissione, il quale è tenuto - fra altri compiti - a:
a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire, gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, un sistema di trasmissione sicuro, affidabile ed efficiente, tenendo nella debita considerazione l’ambiente, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi;
b) contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
c) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema.
L’articolo 6 della citata Direttiva (UE) 2019/944 dispone che gli Stati membri debbano garantire l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema.
L’articolo 58 della stessa Direttiva include, fra gli obiettivi generali dell’autorità di regolazione, assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato. Infine, secondo la medesima direttiva i compiti dell’Autorità includono:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le tariffe di trasmissione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;
b) provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione capacità di interconnessione;
c) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione;
d) monitorare e valutare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione;
e) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento.
L’articolo 18 del Regolamento (UE) 2019/943 contiene norme generali in tema di tariffe per i servizi di rete, applicabili negli Stati membri dal 1° gennaio 2020, prevedendo in particolare che: i) i corrispettivi non includano costi non correlati al servizio, a sostegno di altri obiettivi politici; ii) i criteri di determinazione dei corrispettivi di rete sostengano in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori; iii) le metodologie relative alle tariffe riflettano i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione; inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le metodologie tariffarie forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione, sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l’efficienza, compresa l’efficienza energetica, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l’innovazione nell’interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l’interconnessione.
17. Tutto ciò premesso, si può ora passare all’esame dei ricorsi.
17.1. Il ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile, avendo impugnato, assieme alla Deliberazione 615/2023, un atto endoprocedimentale quale è il “Documento per la consultazione” prot. n. 474/2023/R/EEL.
17.2. Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che la Deliberazione 615/2023 avrebbe stravolto i criteri tariffari applicati per un ventennio e determinati sulla base dell’art. 16 della Convenzione e dei parametri approvati dall’Autorità con la Deliberazione N. 304/2001 del 13 dicembre 2001.
17.3. Con la impugnata Deliberazione 615/2023/R/eel (doc. 1), l’Autorità ha previsto che “ il gestore del sistema di trasmissione continua a riconoscere, a remunerazione della proprietà dell’asset appartenente alla Rete di IS Nazionale detenuto dall’unico titolare terzo oggi esistente – diverso dalle società del gruppo RN e dalle società costituite per la realizzazione di interconnector ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 –, il canone annuo fisso determinato in esito alla relativa Procedura di Confronto Concorrenziale” (articolo 2, comma 1), con la precisazione per cui “Il canone annuo fisso di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla scadenza dei venti anni dall’accettazione definitiva dell’asset da parte del gestore del sistema di trasmissione ”.
Il successivo comma terzo stabilisce che “ nelle more della cessione a RN dell’asset di cui ai precedenti commi, in caso di valore residuo determinato sulla base dei criteri di regolazione tariffaria al termine dei 20 anni dalla sua accettazione definitiva da parte del gestore, il gestore del sistema di trasmissione riconosce al titolare terzo un canone annuale, da intendersi a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ”.
17.4. La tesi di parte ricorrente muove dall’erroneo presupposto – non provato - che per un ventennio sia stato applicato un canone determinato sulla base del criterio tariffario indicato nella citata Convenzione.
17.5. Ebbene, risulta dal secondo comma dell’art. 2 dell’avviso di confronto concorrenziale N° TN/2002/T/001 che il canone annuale è stato determinato “ in sede di gara ”, per la durata di venti anni. Nel caso di specie il canone massimo annuale posto a base d'asta è stato di € 649.760,00 e su tale canone la ricorrente ha presentato la propria offerta economica in ribasso pari a € 357.368,00, aggiudicandosi così la gara. Si tratta quindi di un canone fisso, non solo accettato ma soprattutto offerto dalla stessa ricorrente in sede di procedura competitiva, sicché è chiaro che nel citato avviso non c’è alcun riferimento alle componenti del canone di cui all’art. 16 della Convenzione.
17.6. Ciò trova anche riscontro nel Documento per la consultazione prot. n. 474/2023/R/EEL, dove l’Autorità, all’art.14.5, afferma “ Ad oggi RN possiede quasi interamente le infrastrutture della RTN. Risultano soltanto un insieme di asset, relativo alla merchant line Tarvisio – EI (AT) e attualmente non oggetto di remunerazione tariffaria, che a fine esenzione sarà ceduto a RN, e un titolare terzo, UL IS S.r.l., titolare di un unico cespite (una stazione elettrica) in relazione al quale RN corrisponde un canone annuo fisso, determinato in esito alla Procedura di Confronto Concorrenziale, a remunerazione della proprietà dell’asset ” e poi aggiunge all’art.14.6 che “ L’avviso di confronto concorrenziale TN/2002/T/001 volto all’individuazione del Titolare della (allora) nuova stazione elettrica a 380 kV denominata OG ha previsto che “dalla data di accettazione definitiva, da parte del TN, della Stazione elettrica, il TN riconoscerà al Titolare il canone annuale, determinato in sede di gara, per la durata di anni 20 (venti) ”.
17.7. E’ stato altresì evidenziato (art. 14.7) sempre in relazione alla situazione della società ricorrente che “ In sede di risposta alla consultazione 15 settembre 2020, 336/2020/R/EEL, relativa all’aggiornamento dei criteri per la remunerazione dei costi dei titolari terzi, un (precedente) co-titolare aveva osservato che l’orientamento dell’Autorità di aggiornamento delle remunerazioni non era “applicabile nel caso di operatori risultati affidatari di asset facenti parte della RTN a seguito di una procedura di confronto concorrenziale indetta dal TN (ora RN) e avente ad oggetto “la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione [di uno specifico asset individuato dal Gestore nell’ambito del programma di sviluppo della RTN]” puntualmente definito dal capitolato tecnico predisposto dal gestore stesso a fronte del riconoscimento di un canone fisso, così come risultante dalla procedura stessa in base all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario a partire dal canone posto a base d’asta, per un periodo di 20 anni (a partire dalla data di accettazione definitiva delle opere realizzate)”.
14.8 Sia in ragione di tale osservazione, sia della progressiva unificazione mediante cessioni da parte degli altri titolari terzi, l’Autorità non è intervenuta per aggiornare le remunerazioni dei titolari terzi” .
17.8. È pacifico che il precedente comproprietario della stazione di OG, nel 2020, aveva riconosciuto la singolarità dell’affidamento della proprietà a “canone fisso” per un periodo ventennale a seguito della procedura competitiva, e pertanto aveva chiesto che il canone non venisse aggiornato; probabilmente l’aggiornamento avrebbe ridotto il canone fisso e questa è logicamente l’unica ragione della mancata richiesta di aggiornamento del canone. Non si comprende quindi la ragione per la quale la ricorrente, dopo aver ottenuto per un ventennio un canone fisso, ora aspiri a un canone annuo volto alla copertura delle tre voci di costo: costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito. Vero è invece che, una volta scaduto il termine di remunerazione stabilito in sede di gara, l’Autorità non poteva ritenersi vincolata né alla corresponsione del canone fisso né ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della Convenzione-tipo, mai applicati, come invece erroneamente sostenuto dalla ricorrente.
17.9. Nel citato documento per la consultazione 474/23 si evidenzia infatti che “ i parametri fi di cui alla deliberazione 13 dicembre 2021, 304/01, di fatto già oggi inapplicati in considerazione del fatto che l’unico titolare terzo esistente riceve, finché dovuta, una remunerazione a canone fisso, perdono di efficacia nel quadro delineato per il 6PRTE ”.
17.10. L’assunto di parte ricorrente secondo cui nel ventennio sarebbero state applicate le previsioni della Convenzione-tipo di cui al D.M. 22 dicembre 2000, in quanto riprodotte nella Convenzione sottoscritta tra RN e SE, è una pura petizione di principio, indimostrata e fallace, smentita dalla previsione di un canone annuo fissato in sede di gara con l’offerta della stessa ricorrente, omnicomprensiva di tutti i costi. L’argomento dirimente è quello fornito dall’Autorità, la quale ha evidenziato che se l’ordinaria regolazione tariffaria applicata a RN fosse stata applicata a UL i costi da riconoscere per la stazione elettrica di OG sarebbero stati pari a circa 5,5 milioni di euro, riconosciuti in 33 anni coerentemente con la vita utile tariffaria prevista in via regolatoria per le stazioni elettriche, in luogo dei 7,1 milioni di euro riconosciuti a UL in 20 anni attraverso il canone fisso annuo (a fronte di costi di investimento sostenuti per la realizzazione di tale stazione pari a circa 2,1 mln di euro di costo storico).
17.11. Tuttavia, con la memoria di replica depositata il 16 maggio 2025, parte ricorrente contesta l’asserita avvenuta remunerazione delle attività oggetto dell’avviso di confronto concorrenziale (la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della stazione elettrica a 380 kV denominata OG) affermando di non aver ammortizzato completamente il costo storico di realizzazione della stazione - indicato nella diversa somma di € 3.609.089,05 - avendo la società adottato gli ammortamenti (in 33 anni) conformemente alla normativa di riferimento e alle deliberazioni AR.
17.12. Ebbene, il Collegio non condivide quanto dedotto sul punto dalla società ricorrente dal momento che essa evidenzia i diversi e non conferenti aspetti di natura contabile e fiscale dei costi di ammortamento, mentre è chiaro che a fronte di € 3,6 mln di costi sostenuti – secondo quanto affermato dalla ricorrente - per la realizzazione della stazione, UL ha ottenuto 7,1 mln di euro, e ciò è rimasto incontestato. Si tratta evidentemente di un rendimento del 100% dell’investimento iniziale, che ha ampiamente coperto il costo storico della stazione.
18. L’Autorità ha inoltre rappresentato che la ricorrente nel corso del ventennio non ha mai chiesto un aggiornamento del canone, dal momento che ciò avrebbe determinato un ribasso del corrispettivo, attesa la diminuzione nel tempo del valore dell’investimento realizzato (laddove UL ha goduto di un corrispettivo fisso nei vent’anni, pur a dispetto del decremento del valore del bene per i fenomeni di obsolescenza, quindi completamente sganciato dai costi di capitale) e ciò non è stato contestato da parte ricorrente, la quale ha invece taciuto il margine di rendimento realizzato con l’investimento iniziale.
19. Ciò detto, deve riconoscersi che per il periodo successivo a quello di remunerazione stabilito nell’avviso di confronto concorrenziale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’Autorità non ha tagliato due voci su tre, ma ha correttamente riconosciuto un canone annuale “ da intendersi a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti ”, ossia le attività che residuano in capo alla ricorrente, che viene commisurato alla “ remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ”.
19.1. La ricorrente, ad avviso del Collegio, trascura di considerare il mutamento del quadro normativo verificatosi con l’entrata in vigore del D. Lgs. 93/2011, che ha riservato allo Stato la proprietà della rete di trasmissione nazionale, superando – limitatamente a quest’ultima - la logica della concorrenza nel mercato per conseguire l’obiettivo di efficienza globale del sistema ( ex articolo 18 del Regolamento UE 943/2019) attraverso l’unificazione della rete di trasmissione nazionale ( ex articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/2011).
19.2. In altre parole, il quadro normativo nazionale e comunitario evidenzia come la razionalizzazione della proprietà delle reti di trasmissione contribuisce all’efficienza del sistema elettrico e quindi il costo delle inefficienze derivanti dalla mancata unificazione della rete – obiettivo perseguito dall’art. 36, comma 10, del D. Lgs. 93/2011 – non può rilevare nella determinazione dei corrispettivi applicati agli utenti della rete, e da questi riversati sui clienti finali.
19.3. In ogni caso, la stessa Convenzione tipo, e in particolare la Convenzione stipulata tra RN e SE prevedeva l’eterointegrazione in caso di interventi normativi. Si legge nell’art. 27 che “ La presente Convenzione si intende automaticamente modificata, integrata, adeguata per effetto di interventi e modifiche normative, legislative o regolamentari, o provvedimenti introdotti da successive delibere dell’Autorità nonché da eventuali modifiche al Codice di Rete ”, sicché anche ove fosse stata applicata, essa è ormai superata e non può trovare applicazione.
19.4. Sul punto, si apprezza sotto il profilo della pertinenza il richiamo da parte dell’Autorità alla giurisprudenza di questo T.A.R. che afferma che le disposizioni regolatorie dell’Autorità integrano la disciplina dei rapporti in essere (Tar Milano, sez. II, 7 luglio 2020, n. 1292; idem, sez. I, 30 giugno 2020, n. 1249; Tar Lombardia, Milano, sent. 31 marzo 2021, sez. I, n. 848), come nel caso di specie.
20. Del tutto infondata è infine la censura di parte ricorrente con cui lamenta la violazione delle garanzie partecipative, atteso che la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla consultazione degli operatori interessati avviata dall’Autorità, cosa che invece aveva fatto il precedente titolare della stazione di OG nel 2020.
21. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei princìpi di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione nella fase di unificazione della proprietà e gestione della rete.
21.1. Ebbene la ricorrente non fornisce elementi concreti di lesione delle proprie prerogative imprenditoriali, che non possono certamente essere costituiti dal riconoscimento di un canone – a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti - parametrato alla remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del costo storico rivalutato. Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il quadro normativo sopra descritto prevede azioni di supporto per favorire l’unificazione della rete, unificazione disposta dal D. Lgs. 93/2011 e che la parte ricorrente avrebbe dovuto considerare come un epilogo naturale del pregresso rapporto instaurato con RN.
21.2. Va inoltre aggiunto che secondo quanto affermato dall’Autorità il canone, come determinato dal provvedimento impugnato, assicura a UL un valore di costi di esercizio e manutenzione superiore a quelli che verrebbero riconosciuti a RN e che rappresentano i costi efficienti riconosciuti dalla regolazione, in proporzione alla RAB (Regulatory Asset Base), e ciò non è stato contestato dalla ricorrente, la quale lamenta – senza però provare – che sarebbe costretta a operare in perdita.
22. Conclusivamente il ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile.
23. Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, atteso che dall’infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale deriva l’infondatezza del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato gli atti applicativi della Delibera impugnata adottati da RN, rivolgendo gli stessi motivi di illegittimità.
23.1. Va invece esaminato il terso motivo del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente deduce il vizio di carenza di potere di RN, sostenendo che " RN non si è avveduta che detto (nuovo) canone fisso non è stato quantificato da AR se non nella astratta -ed illegittima- decurtazione di due voci (su tre) di quello previsto dalla normativa di riferimento ”. Aggiunge che RN si sarebbe “ limitata a riportare pedissequamente quanto affermato da AR nella Deliberazione (pure) gravata, con ciò operando in un erroneo esercizio del potere amministrativo della stessa proprio (quello di erogare il canone, in misura determinata), configurandosi per l’effetto un vizio di legittimità dell’azione .”,
23.2. Ebbene, la censura non merita di essere condivisa, dal momento che RN non ha alcun potere di sindacare, o peggio disapplicare la Determinazione di AR; quindi, RN ha legittimamente liquidato il canone nella misura determinata dall’Autorità nell'esercizio del potere regolatorio ad essa affidato.
23.3. Infine, infondata è la censura di "travisamento ed erronea valutazione dei fatti" poiché – a dire della ricorrente -" con riguardo alla gestione della RTN di cui di interesse, UL non è affatto differente da RN, la quale svolge (per quanto di interesse) esattamente le medesime attività di gestione e per le quali RN viene parimenti remunerata da parte di AR ".
23.4. La censura è priva di supporto normativo, dal momento che il D. Lgs. 93/2011 riconosce quale unico gestore della rete di trasmissione nazionale RN, posizione distinta da quella di titolare di una porzione della rete ricoperta dall’odierna ricorrente.
24. Conclusivamente, anche il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
25. Le spese di lite, per la novità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara:
- il ricorso principale in parte infondato e in parte inammissibile;
- infondati il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO