Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15442/2024
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente
Giudicedott. Serafina A ceto dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15442/2024 promossa da:
Parte 1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Susa n. 30, Torino presso lo studio dell'avv. BRUNITTO
ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Peri ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 eI signori Parte 2 contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO il 10/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
132 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: Per 1 il 04/07/1997 e Per_2 il 12/01/2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/07/2013.
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri delloParte 1 e Parte 2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno divorzile a titolo personale essendo entrambi economicamente indipendenti.
DISPONE che il Signor Parte 2 versi alla Signora Parte 1
,entro il giorno 5 di ascun mese, l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona 3 ormai maggiorenne ma non ancora
,
economicamente autosufficiente.
DISPONE che il Signor Parte 2 contribuisca altresì nella misura del 50% relative alla figlia Per 2 come da protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che coniugi dichiarano di aver già risolto ogni ulteriore questione di carattere economico.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
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