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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BIGAGLI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce al ricorso
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, convenuto- contumace
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
Conclusioni delle parti: parte attrice ha rassegnato le sue conclusioni come da verbale di udienza del 5.12.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale, nel Controparte_1
merito: 1) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione
dall'assemblea del in data 14.12.2022 è affetta da Parte_2
vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida stante la mancata verifica in
sede assembleare dell'effettivo e regolare invio e ricezione degli inviti a tutti gli aventi diritto
e di autorizzazione ad espletare e consentire la partecipazione all'assemblea tramite
collegamento on-line. 2) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda
1 convocazione dall'assemblea del in data CP_1 Parte_2
14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida con
riferimento al punto 1) dell'o.d.g per per avere l'assemblea deliberato la revisione delle
tabelle millesimali in assenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c. e del necessario
quorum deliberativo;
3) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda
convocazione dall'assemblea del in data CP_1 Parte_2
14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida con
riferimento al punto 2) dell'o.d.g per tutte le ragioni rassegnate al punto II del presente atto:
4) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea del
in data 14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o Parte_2
annullabilità perché illegittima ed invalida per avere l'assemblea, assunto decisioni e votato
questioni (nomina legale e transazione) non incluse tra i punti all'o.d.g. ed in assenza del
necessario quorum deliberativo;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
A fondamento della domanda il ricorrente, dato atto di aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria che si concludeva con verbale negativo, assumeva: di essere proprietario dell'appartamento sito in Terni – Via G. Di Vittorio n. 77, parte di un condominio che raccoglie i proprietari di 72 unità abitative ubicate in Via G. Di Vittorio dal n. 77 al n. 93;
di aver ricevuto in data 6.12.2022 una pec del per la convocazione della CP_1
assembleare straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 7:00 ed in seconda per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 18:00, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: “1) Presentazione e approvazione preventivo tecnico per redazione tabelle millesimali;
2) Decisione in merito alla revoca di tutti gli incarichi affidati all'Avv. Francesca Curci;
3) Nomina Amministratore;
4) Informativa circa l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell'ex condomino 5) Varie ed eventuali.”; che con pec Parte_3
del giorno 11.1.2022, l'Amministratore provvedeva a trasmettere copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione in data 14.12.2022, dal quale si evince che erano
2 “intervenuti o rappresentati per delega n. 51 condomini su un totale di n. 99, per complessivi millesimi 506,30 del valore totale,”; che dalla lettura del verbale si evince che nella predetta seconda adunanza venivano discussi tutti i punti all'ordine del giorno e che i predetti venivano approvati all'unanimità dei presenti;
che detta delibera è annullabile per difetto di convocazione, per mancata verifica in sede assembleare dell'effettivo e regolare invio e ricezione degli inviti a tutti gli aventi diritto, per difetto di autorizzazione ad espletare e consentire la partecipazione all'assemblea tramite collegamento on-line; che la delibera è
nulla/annullabile relativamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno;
che la delibera è
annullabile per aver deciso temi non indicati nell'ordine del giorno e per carenza del quorum deliberativo in ordine alla revoca e nomina dei legali;
) nullità e/o annullabilità della delibera impugnata con riferimento al punto 5) dell'o.d.g., avendo deliberato una questione non inclusa tra i punti all'o.d.g..
Accertata la ritualità della notifica al , che veniva dichiarato contumace, fissata CP_1
udienza per la decisione, sulle conclusioni rassegnate alla suddetta udienza la causa veniva presa in decisione.
II)L'impugnazione è fondata per i motivi che di seguito si esporranno.
a)Giova premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità i vizi relativi alla convocazione della assemblea condominiale, tra cui quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, comportano l'annullabilità della delibera che può essere fatta valere dal condomino assente o dissenziente ai sensi dell'art. 1337 cc. (Cass.
S.U. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e successive conformi) e l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati (art. 1136, VI comma, c.c.).
Parte attrice con il primo motivo di impugnazione lamenta che nel verbale del 14.12.2022 non vi è prova della compiuta verifica della regolarità degli invii delle convocazioni a tutti i
3 condomini e manca nel verbale impugnato la trascrizione dell'indicazione specifica del compimento di detta operazione, che è necessaria per consentire alla assemblea di deliberare,
posto che ciò è possibile solo se è stato rispettato il termine previsto dalla legge per la comunicazione ai condomini della convocazione della assemblea.
Parte attrice nell'atto introduttivo ha allegato di aver ricevuto in data 06.12.2022, dal tramite pec, la lettera di convocazione assembleare Parte_2
straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 7:00 ed in seconda per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 18:00: la convocazione pertanto è
sicuramente tempestiva rispetto all'impugnante, in quanto è stato rispettato il termine di 5
giorni previsto dall'art. 63 disp. att. cc, il quale che ha la finalità di porre il condomino nella condizione di poter agevolmente partecipare alla stessa.
La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della validità della seconda convocazione rileva la circostanza che essa è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima e la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni;
pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'
assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l' assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida (cfr. Cass. 24/4/1996 n. 3862; Cass. 13/11/2009 n. 24132).
In particolare la Suprema Corte, ai fini della ritualità della seconda assemblea, valorizza il fatto che “Nella specie i condomini erano edotti sia del fatto che era stata fissata una prima convocazione, sia del fatto che si riunivano in seconda convocazione e l'amministratore ha dato atto della regolare convocazione dell'assemblea, così che, non risultando contestazioni dei condomini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione.” (Cass. 22685/2014 in motivazione).
4 Nel caso di specie dal verbale del 14.12.2022 emerge che l'amministratore ha dato atto della regolare costituzione della assemblea e in assenza di contestazioni dei condomini sul punto si ritiene provato il presupposto per costituire l'assemblea in seconda convocazione, nel giorno e nell'ora indicata nel primo avviso di convocazione che può ritualmente indicare anche la data della seconda, come accaduto nel caso concreto.
Parte attrice lamenta che nel verbale del 14.12.2022 non vi sia prova alcuna della compiuta verifica della regolarità degli invii delle convocazioni a tutti i condomini (circostanza che emerge per tabulas dal verbale della suddetta assemblea- si veda all.2 alla citazione).
Il Tribunale ritiene che la censura sia fondata in quanto grava sul l'onere di CP_1
provare che tutti i condomini erano stati tempestivamente convocati e la mancata prova costituisce ragione di annullamento della delibera in quanto sebbene in astratto l'omessa preliminare verifica della convocazione di tutti i condomini non sia di per sé ragione di invalidità della deliberazione, essa rileva ai fini dell'art. 1136 c.c., il quale stabilisce che
"l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione", con la conseguenza che in presenza di contestazioni “l'onere di provare che tutti i
condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul
e non già sul condomino il quale eccepisca l'invalidità della deliberazione CP_1
assembleare, perchè non può porsi a suo carico l'onere di una dimostrazione negativa quale
quella della mancata osservanza dell'obbligo di tempestivo avviso all'universalità dei
condomini” (Cass. cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254, Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone
elemento costitutivo della validità della delibera” (Cass. 22685/2014 in motivazione).
Nel caso di specie, peraltro, deve evidenziarsi che il condomino impugnante ha anche tentato di esercitare un vaglio sulla ritualità e tempestività delle convocazioni, domandando al la relativa documentazione (all. 4 alla citazione) che tuttavia non è stata mai CP_1
fornita, con la conseguenza che a maggior ragione nel caso concreto l'impugnante non può
5 essere onerato di alcuna prova, che invece spettava al Condominio, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha potuto fornire.
La mancata prova della tempestività delle convocazioni di tutti i condomini costituisce motivo di annullamento della delibera.
b)La delibera impugnata è invalida anche sotto un altro profilo lamentato dall'attore, il quale evidenzia che alla assemblea in seconda convocazione uno dei condominio abbia in videoconferenza (si veda il verbale che indica come un rappresentante dell'INPS abbia partecipato “on line”) in violazione dell'art. 66 disp. att. cpc, il quale stabilisce che, anche in assenza di una norma del regolamento condominiale che lo consenta, è possibile la partecipazione all'assemblea da parte dei condomini con la modalità della video conferenza,
ma “previo consenso della maggioranza dei condomini”.
Nel caso di specie manca la prova della ritualità della partecipazione alla assemblea dei condomini in video conferenza posto che nella convocazione non era prevista questa modalità
partecipative che invece doveva essere indicata;
inoltre è pacifico, perché non ve ne è
menzione nel verbale della assemblea in cui è avvenuta la partecipazione a distanza, che l'amministratore non abbia acquisito alcun consenso preventivo dalla maggioranza dei condomini, consenso non desumibile dallo svolgimento in fatto della assemblea con le suddette modalità posto che i condomini debbono rilasciare un consenso espresso e preventivo rispetto a tale forme di partecipazione, che invece è mancato del tutto nel caso concreto, tanto che di esso non viene dato atto nel verbale in contestazione.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie si sia determinato un vizio nella convocazione per omessa indicazione della possibilità di partecipare da remoto e successivamente nello svolgimento della assemblea condominiale avvenuta con la partecipazione di un condomino in video conferenza senza il previo consenso della maggioranza degli altri condomini,
elemento che determina l'annullabilità della delibera (arg. ex Cass. 4806/2005 cit.).
6 Il Tribunale ritiene che il contraddittorio anticipato in ordine alla modalità di svolgimento delle assemblee in videoconferenza sia doveroso perché si deve dare la possibilità ai condomini di conoscere la piattaforma che l'amministratore intende usare, le regole in materia di privacy e di registrazione che connotano detta modalità di trattazione degli incontri da remoto e dunque per dare agli stessi la possibilità di interloquire con l'amministratore su tali aspetti ed in ipotesi di negare il proprio consenso, che esclude questa modalità partecipativa.
L'aver precluso ai condomini di interloquire sul punto e di palesare il proprio dissenso implica una violazione dei diritti partecipativi e una violazione delle regole di convocazione e svolgimento dell'assemblea, che comporta l'invalidità della delibera, con ogni conseguenza anche ai fini della formazione del quorum costitutivo e deliberativo della assemblea.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la delibera deve essere impugnata sulla base dei motivi di opposizione esaminati, restando assorbite le altre doglianza dell'attore nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd.
canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014; Cass.
n. 24883/2008;Sez. 6, Ord. n 30745 del 26/11/2019;Sez. 5, Ord. n. 363 del 09/01/2019).
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (indeterminabile), alla natura e alla complessità non elevata della controversia che, unitamente alla esiguità della istruttoria e alla mancanza di resistenza in giudizio, consente di applicare i parametri minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
7 -in accoglimento della domanda proposta dall'attore annulla la delibera adottata dal in data 14.12.2022; Controparte_1
-condanna il alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 605,00 a titolo di esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Terni, 1/3/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BIGAGLI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce al ricorso
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, convenuto- contumace
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
Conclusioni delle parti: parte attrice ha rassegnato le sue conclusioni come da verbale di udienza del 5.12.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale, nel Controparte_1
merito: 1) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione
dall'assemblea del in data 14.12.2022 è affetta da Parte_2
vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida stante la mancata verifica in
sede assembleare dell'effettivo e regolare invio e ricezione degli inviti a tutti gli aventi diritto
e di autorizzazione ad espletare e consentire la partecipazione all'assemblea tramite
collegamento on-line. 2) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda
1 convocazione dall'assemblea del in data CP_1 Parte_2
14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida con
riferimento al punto 1) dell'o.d.g per per avere l'assemblea deliberato la revisione delle
tabelle millesimali in assenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c. e del necessario
quorum deliberativo;
3) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda
convocazione dall'assemblea del in data CP_1 Parte_2
14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida con
riferimento al punto 2) dell'o.d.g per tutte le ragioni rassegnate al punto II del presente atto:
4) accertare e dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea del
in data 14.12.2022 è affetta da vizio di nullità e/o Parte_2
annullabilità perché illegittima ed invalida per avere l'assemblea, assunto decisioni e votato
questioni (nomina legale e transazione) non incluse tra i punti all'o.d.g. ed in assenza del
necessario quorum deliberativo;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
A fondamento della domanda il ricorrente, dato atto di aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria che si concludeva con verbale negativo, assumeva: di essere proprietario dell'appartamento sito in Terni – Via G. Di Vittorio n. 77, parte di un condominio che raccoglie i proprietari di 72 unità abitative ubicate in Via G. Di Vittorio dal n. 77 al n. 93;
di aver ricevuto in data 6.12.2022 una pec del per la convocazione della CP_1
assembleare straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 7:00 ed in seconda per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 18:00, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: “1) Presentazione e approvazione preventivo tecnico per redazione tabelle millesimali;
2) Decisione in merito alla revoca di tutti gli incarichi affidati all'Avv. Francesca Curci;
3) Nomina Amministratore;
4) Informativa circa l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell'ex condomino 5) Varie ed eventuali.”; che con pec Parte_3
del giorno 11.1.2022, l'Amministratore provvedeva a trasmettere copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione in data 14.12.2022, dal quale si evince che erano
2 “intervenuti o rappresentati per delega n. 51 condomini su un totale di n. 99, per complessivi millesimi 506,30 del valore totale,”; che dalla lettura del verbale si evince che nella predetta seconda adunanza venivano discussi tutti i punti all'ordine del giorno e che i predetti venivano approvati all'unanimità dei presenti;
che detta delibera è annullabile per difetto di convocazione, per mancata verifica in sede assembleare dell'effettivo e regolare invio e ricezione degli inviti a tutti gli aventi diritto, per difetto di autorizzazione ad espletare e consentire la partecipazione all'assemblea tramite collegamento on-line; che la delibera è
nulla/annullabile relativamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno;
che la delibera è
annullabile per aver deciso temi non indicati nell'ordine del giorno e per carenza del quorum deliberativo in ordine alla revoca e nomina dei legali;
) nullità e/o annullabilità della delibera impugnata con riferimento al punto 5) dell'o.d.g., avendo deliberato una questione non inclusa tra i punti all'o.d.g..
Accertata la ritualità della notifica al , che veniva dichiarato contumace, fissata CP_1
udienza per la decisione, sulle conclusioni rassegnate alla suddetta udienza la causa veniva presa in decisione.
II)L'impugnazione è fondata per i motivi che di seguito si esporranno.
a)Giova premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità i vizi relativi alla convocazione della assemblea condominiale, tra cui quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, comportano l'annullabilità della delibera che può essere fatta valere dal condomino assente o dissenziente ai sensi dell'art. 1337 cc. (Cass.
S.U. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e successive conformi) e l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati (art. 1136, VI comma, c.c.).
Parte attrice con il primo motivo di impugnazione lamenta che nel verbale del 14.12.2022 non vi è prova della compiuta verifica della regolarità degli invii delle convocazioni a tutti i
3 condomini e manca nel verbale impugnato la trascrizione dell'indicazione specifica del compimento di detta operazione, che è necessaria per consentire alla assemblea di deliberare,
posto che ciò è possibile solo se è stato rispettato il termine previsto dalla legge per la comunicazione ai condomini della convocazione della assemblea.
Parte attrice nell'atto introduttivo ha allegato di aver ricevuto in data 06.12.2022, dal tramite pec, la lettera di convocazione assembleare Parte_2
straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 7:00 ed in seconda per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 18:00: la convocazione pertanto è
sicuramente tempestiva rispetto all'impugnante, in quanto è stato rispettato il termine di 5
giorni previsto dall'art. 63 disp. att. cc, il quale che ha la finalità di porre il condomino nella condizione di poter agevolmente partecipare alla stessa.
La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della validità della seconda convocazione rileva la circostanza che essa è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima e la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni;
pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'
assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l' assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida (cfr. Cass. 24/4/1996 n. 3862; Cass. 13/11/2009 n. 24132).
In particolare la Suprema Corte, ai fini della ritualità della seconda assemblea, valorizza il fatto che “Nella specie i condomini erano edotti sia del fatto che era stata fissata una prima convocazione, sia del fatto che si riunivano in seconda convocazione e l'amministratore ha dato atto della regolare convocazione dell'assemblea, così che, non risultando contestazioni dei condomini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione.” (Cass. 22685/2014 in motivazione).
4 Nel caso di specie dal verbale del 14.12.2022 emerge che l'amministratore ha dato atto della regolare costituzione della assemblea e in assenza di contestazioni dei condomini sul punto si ritiene provato il presupposto per costituire l'assemblea in seconda convocazione, nel giorno e nell'ora indicata nel primo avviso di convocazione che può ritualmente indicare anche la data della seconda, come accaduto nel caso concreto.
Parte attrice lamenta che nel verbale del 14.12.2022 non vi sia prova alcuna della compiuta verifica della regolarità degli invii delle convocazioni a tutti i condomini (circostanza che emerge per tabulas dal verbale della suddetta assemblea- si veda all.2 alla citazione).
Il Tribunale ritiene che la censura sia fondata in quanto grava sul l'onere di CP_1
provare che tutti i condomini erano stati tempestivamente convocati e la mancata prova costituisce ragione di annullamento della delibera in quanto sebbene in astratto l'omessa preliminare verifica della convocazione di tutti i condomini non sia di per sé ragione di invalidità della deliberazione, essa rileva ai fini dell'art. 1136 c.c., il quale stabilisce che
"l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione", con la conseguenza che in presenza di contestazioni “l'onere di provare che tutti i
condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul
e non già sul condomino il quale eccepisca l'invalidità della deliberazione CP_1
assembleare, perchè non può porsi a suo carico l'onere di una dimostrazione negativa quale
quella della mancata osservanza dell'obbligo di tempestivo avviso all'universalità dei
condomini” (Cass. cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254, Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone
elemento costitutivo della validità della delibera” (Cass. 22685/2014 in motivazione).
Nel caso di specie, peraltro, deve evidenziarsi che il condomino impugnante ha anche tentato di esercitare un vaglio sulla ritualità e tempestività delle convocazioni, domandando al la relativa documentazione (all. 4 alla citazione) che tuttavia non è stata mai CP_1
fornita, con la conseguenza che a maggior ragione nel caso concreto l'impugnante non può
5 essere onerato di alcuna prova, che invece spettava al Condominio, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha potuto fornire.
La mancata prova della tempestività delle convocazioni di tutti i condomini costituisce motivo di annullamento della delibera.
b)La delibera impugnata è invalida anche sotto un altro profilo lamentato dall'attore, il quale evidenzia che alla assemblea in seconda convocazione uno dei condominio abbia in videoconferenza (si veda il verbale che indica come un rappresentante dell'INPS abbia partecipato “on line”) in violazione dell'art. 66 disp. att. cpc, il quale stabilisce che, anche in assenza di una norma del regolamento condominiale che lo consenta, è possibile la partecipazione all'assemblea da parte dei condomini con la modalità della video conferenza,
ma “previo consenso della maggioranza dei condomini”.
Nel caso di specie manca la prova della ritualità della partecipazione alla assemblea dei condomini in video conferenza posto che nella convocazione non era prevista questa modalità
partecipative che invece doveva essere indicata;
inoltre è pacifico, perché non ve ne è
menzione nel verbale della assemblea in cui è avvenuta la partecipazione a distanza, che l'amministratore non abbia acquisito alcun consenso preventivo dalla maggioranza dei condomini, consenso non desumibile dallo svolgimento in fatto della assemblea con le suddette modalità posto che i condomini debbono rilasciare un consenso espresso e preventivo rispetto a tale forme di partecipazione, che invece è mancato del tutto nel caso concreto, tanto che di esso non viene dato atto nel verbale in contestazione.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie si sia determinato un vizio nella convocazione per omessa indicazione della possibilità di partecipare da remoto e successivamente nello svolgimento della assemblea condominiale avvenuta con la partecipazione di un condomino in video conferenza senza il previo consenso della maggioranza degli altri condomini,
elemento che determina l'annullabilità della delibera (arg. ex Cass. 4806/2005 cit.).
6 Il Tribunale ritiene che il contraddittorio anticipato in ordine alla modalità di svolgimento delle assemblee in videoconferenza sia doveroso perché si deve dare la possibilità ai condomini di conoscere la piattaforma che l'amministratore intende usare, le regole in materia di privacy e di registrazione che connotano detta modalità di trattazione degli incontri da remoto e dunque per dare agli stessi la possibilità di interloquire con l'amministratore su tali aspetti ed in ipotesi di negare il proprio consenso, che esclude questa modalità partecipativa.
L'aver precluso ai condomini di interloquire sul punto e di palesare il proprio dissenso implica una violazione dei diritti partecipativi e una violazione delle regole di convocazione e svolgimento dell'assemblea, che comporta l'invalidità della delibera, con ogni conseguenza anche ai fini della formazione del quorum costitutivo e deliberativo della assemblea.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la delibera deve essere impugnata sulla base dei motivi di opposizione esaminati, restando assorbite le altre doglianza dell'attore nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd.
canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014; Cass.
n. 24883/2008;Sez. 6, Ord. n 30745 del 26/11/2019;Sez. 5, Ord. n. 363 del 09/01/2019).
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (indeterminabile), alla natura e alla complessità non elevata della controversia che, unitamente alla esiguità della istruttoria e alla mancanza di resistenza in giudizio, consente di applicare i parametri minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
7 -in accoglimento della domanda proposta dall'attore annulla la delibera adottata dal in data 14.12.2022; Controparte_1
-condanna il alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 605,00 a titolo di esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Terni, 1/3/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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