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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12098 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa NA Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 11228 2023
tra
nato a [...] (NA) il 21/07/1963 (c.f. , Parte_1 C.F._1
r eso per procura dall'avv. Pasquale DI FRA PATRICELLI ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi;
parte attrice
e
la società (c.f. ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale p.t., ra per . AN RA e dall'avv. Nicoletta PESCATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta nonché
la società (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappre r p . LU Maresca e dall'Avv. Giuseppe D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta
la società (c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 rappresentant sa per . SC MA e dall'Avv. Lorenzo de Martinis D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta (p.iva Controparte_4 vocato P.IVA_4 chi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima;
parte convenuta nonché la società , c gale in 1 Churchill Place, London E14 Controparte_3 egi n. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_5 [...] rappresentata e difesa, ia disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Franc CP_5
dall'Avv. Lorenzo de Martinis ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
parte chiamata
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni per la parte attrice (note del 16/10/2025) Parte_1
Accer ali es tiva, che il sig. lla Parte_1 deve a (C.F. Partita I.V.A in Controparte_3 P.IVA_6 P.IVA_7 person pore domiciliato in hill Place 1, Gran Bretagna) e suoi aventi causa tra cui avendo estinto con Controparte_2 efficacia satisfattiva le obbligazioni pecuniarie sorte to concluso in data 30.11.2009, ovvero per avvenuta decadenza della creditrice dalla garanzia della solvenza ex art. 1267 c.c., accertand egittimità delle trattenute operate sulla retribuzione dell'attore dalla per Euro 167,00 mensili. - Condannare i Controparte_1 convenuti, in solido tra loro er quanto di ragione e di spettanza, al pagamento, ex art. 2033 c.c., ovvero ex art. 2041 c.c., delle somme fino ad oggi incamerate, pari ad Euro 10.020,00, nonché di quelle che, nelle more dell'emittenda sentenza, verranno ulteriormente incamerate, la cui misura verrà specificata in corso di causa, il tutto sempre nei limiti di Euro 13.360,00. - Condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione e di spettanza, al pagamento delle spese e compensi di difesa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni della parte convenuta (note del 16/10/2025): Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni a, deduzione, argomentazione ed eccezione, NEL MERITO 1) respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, per le ragioni esposte in atti o per le altre che verranno ritenute di giustizia, poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
IN OGNI CASO 2) con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.A. come per legge;
conclusioni della parte chiamata (con note del 16/10/2025):In Controparte_3 via principale, pregiudiziale: 1) S ichi alcuna accettazione del contraddit hiarare, per i motivi di cui in atti, il difetto di legittimazione passiva di e correlativamente il difetto di legittimazione attiva o ad Controparte_3 agire dell'attore nei confronti di , con ogni conseguente pronuncia e, Controparte_3 per l'effetto, respingere inte avversarie domande in quanto inammissibili ed estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata, nel merito: 2) Senza che ciò implichi alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della doma 1) che precede, accertare e dichiarare il difetto assoluto in capo a di titolarità passiva del rapporto Controparte_3 azionato in giudizio dall'attore e, spec quest'ultimo di titolarità attiva di tale rapporto azionato nei confronti di;
per l'effetto Controparte_3 respingere integralmente tutte le avversarie domand missibili e, comunque infondate, per i motivi di cui in atti;
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai capi 1) e 2) che precedono, respingere integralmente tutte le avversarie domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che destituite di prova;
In ogni caso: 4) Condannare il Sig. all'integrale Parte_1 rimborso dei compen generali nella misura del 1 sori di legge;
5) Condannare il Sig. al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, co. 3, Parte_1
c.p.c., pari a un multi liquidate, per tutti i motivi illustrati in narrativa. rte convenuta Controparte_6
(con note del 1
[...] ittimazione passiva del convenuto fallimento con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore.
Controparte_7
[...]
a, così provvedere: 1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda per su esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda introduttiva;
2) Condannare al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con i relativi conclusioni della parte convenuta (comparsa do
Controparte_3 costituzione): in via principale, pre implichi alcuna accettazione del contradditt per i motivi di cui in atti, il difetto di legittimazione passiva di to di
Controparte_3 legittimazione attiva o ad agi i con
Controparte_3 ogni conseguente pronuncia e, per l'effetto, respi sarie domande in quanto inammissibili ed estromettere dal presente
Controparte_3
giudizio; In via subordinata, nel merito: 2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1) che precede, accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti, il difetto assoluto in capo a di titolarità Controparte_3 passiva del rapporto azionato in giudizio dall'atto tto timo di titolarità attiva di tale rapporto azionato nei confronti di
[...]
; per l'effetto respingere integralmente tutte le avversarie do Controparte_3 ibili e, comunque infondate. In ogni caso: 3) Condannare il Sig. Parte_1
all'integrale rimborso dei compensi, ol rali nella misura del 1
[...] ssori di legge;
4) Condannare il Sig. al pagamento di un'ulteriore Parte_1 somma ex art. 96, co. 3, c.p.c., pari ad multiplo delle spese liquidate, per tutti i motivi illustrati in narrativa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 19 ottobre 2020, citava in giudizio: Parte_1
- la società già Controparte_1 CP_7
- la società Controparte_8
- la Controparte_3 Controparte_3
- il Controparte_9
, C.F;
[...]
allegando:
➢ di aver ottenuto nel 2014 un decreto ingiuntivo contro la società per la Controparte_4 quale aveva prestato lavoro dipendente, per il pagamento di € tolo di Trattamento d porto;
➢ che la società aveva proposto opposizione contro il decreto, sostenendo che: CP_4
▪ essa avev ato € 5.164,57 a titolo di antici;
▪ essa, inoltre, aveva accantonato €13.360,00 per la , creditrice di CP_3 Pt_1 in virtù di un contratto di cessione del quinto stipul
▪ che, all'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale aveva riconosciuto:
• che all'opposto spettava l'importo di €9.559,74, a titolo di saldo del TFR;
Pt_1
• che aveva diritto a ricevere €13.360,00 direttamente da CP_3 Controparte_4
• che risultava liberato dal debito verso . Pt_1 CP_3
➢ che, nel 2017, aveva acquistato il credito da Controparte_2 CP_3
➢ che, nel 2018, o alla nuova datrice di lavoro Controparte_10 di trattenere la ma €167,00 al mese aga, fino a e che, da mag 018 ad aprile 2023, veva trattenuto €10.020,00 dalla CP_1 retribuzione di;
Pt_1
➢ che il credito, re, dovrebbe considerarsi egualmente inesistente maturare della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1267 c.c. a poiché CP_3
no to alcuna iniziativa processuale tesa alla realizzazione del credito. L ore chiedeva, in definitiva, al : Parte_1
1. accertar del credito vantato da e , in quanto già estinto;
CP_3
2. condannare i convenuti ( , , ) alla restituzione CP_1 CP_3 Controparte_4 di €10.020,00, oltre even i €13.360,00.
Con comparsa depositata il 17/07/2023, si costituiva e Controparte_3 deduceva di essere estranea ai fatti di c ne passiva, in quanto: ➢ il contratt stipulato con (società inglese), Controparte_3
e non con ocietà irlan Controparte_3
➢ , ma fondato le sue domande su rapporti con Controparte_3
CP_3
➢ non aveva mai avuto rapp ali con , né partecipato al Controparte_3 Pt_1
, o ricevuto le tratte CP_1
➢ Il credito, peraltro, è stato ceduto da CP_3 CP_2
Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, di respingere tutte le domande, infondate. Chiedeva, anche la condanna dell'attore al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con comparsa depositata il 17/07/2 si costituiva e deduceva: Controparte_2
▪ di avere acquistato il credito da el 2017, nell'ambito di una Controparte_3 cessione in blocco pubblicata su e n. 45 del 15 aprile 2017;
▪ che il datore d ell'attore, la società non ha mai versato le somme CP_4 accantonate a , e che, dunque, il cr asto insoddisfatto;
CP_3
▪ e sa, quale ce aria, ha agito correttamente chiedendo a nuovo datore di lavoro di ) di trattenere le alla busta paga;
CP_1 Pt_1
▪ sione del quinto era p lvendo, sicché resta obbligato al Pt_1 pagamento finché il credito non è soddisfatto.; Chiedeva, dunque, al Tribunale di respingere tutte le domande dell'attore.
Con comparsa depositata il 25 settembre 2023, si costituiva Controparte_1 deducendo:
• di essere estranea al rapporto contrattuale tra e;
Pt_1 CP_11
• che le trattenute sono state effettuate su richiesta di , legittima cessionaria del credito. Chiedeva, dunque, dichiarare inammissibile e infondata la domanda di e, Pt_1 comunque, di rigettare la richiesta di restituzione delle somme trattenute.
sitata il 27 giugno 2023, si costituiva il Controparte_12
, ecce r di legittima
[...] rti tra , e non essendo destinataria di domande Pt_1 CP_1 da parte dell'attore, considerando anche che aveva o istanza di Pt_1 ammissione al passivo per la sola somma di €9.5 , mentre non si erano CP_13 insinuate al passivo;
Chiedeva, pertanto, di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Con la prima memoria, depositata il 15 settembre 202 rare il contrad nfronti di , C.F. Controparte_3
, Partita I.V.A. , effettiva de in P.IVA_6 P.IVA_7 questa sede svolta dall'attore, sottolineando di essere incorso in errore a causa della cessione delle attività da parte della banca inglese a quella irlandese.
Con comparsa depositata il 6 febbraio 2024, si costituiva , Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazion vendo c avendo mai incassato le somme trattenute da onché deducendo: CP_1
➢ che le domande di accertamento negati ll'indebito sono infondate:
➢ poiché non vi è stato alcun pagamento a . CP_3
➢ non si è verificato alcuno spostamento p le verso . CP_3
➢ il Giudice del Lavoro non ha dichiarato estinto il debito CP_4 ha solo accantonato le somme, ma non le ha versate alla Controparte_3
Chiedeva, dunque, di essere estromessa dal giudizio e, in subordine, di respingere tutte le domande per infondatezza e condannare ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 02/04/2021 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.p. Con le stesse, le parti ribadivano e precisavano le proprie deduzioni;
con la memoria del 4/1/2022, l'opponente precisava la contestazione della legittimazione attiva dell'opposta anche sotto il profilo della mancanza di prova dell'inclusione dei crediti azionato nella cessione in blocco, mentre l'opposta, pur ritenendo tale contestazione una illegittima mutatio libelli, replicava in ordine alla propria titolarità del credito, con la memoria del 3/2/2022.
Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, all'udienza del 14 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 30/10/2024, tuttavia, la causa veniva rimessa sul ruolo, sottolineando il G.I., che nella fattispecie in esame il contratto su cui si fonda la pretesa creditoria, di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, è sottoposto alla disciplina del codice del consumo, rivestendo il debitore (rectius opponente) la qualifica di consumatore, e ritenendo necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto de quo, avuto riguardo alla rilevabilità ex officio di tale profilo da parte del Giudice;
in particolare, il G.I. invitava la parte opposta:
1. a indicare in maniera separata le distinte voci del credito oggetto del decreto ingiuntivo per capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, penali per il ritardo o altri costi indicando le relative clausole;
2. a indicare espressamente il TAN, il tasso di mora indicando le rispettive clausole del contratto;
3. a specificare la presenza in contratto di eventuali penali aggiuntive per il caso di ritardo e/o risoluzione del contratto, con espressa menzione della loro misura e dell'effettiva applicazione nel caso concreto;
4. a specificare dopo il mancato pagamento di quante rate è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. All'udienza del 16 aprile 2024 i difensori delle parti chiedevano concordemente che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza veniva fissata per il 16 dicembre 2025. Le parti, indi, precisavano le conclusioni, depositavano memorie e le note scritte entro il 16/12/205 e la causa veniva trattenuta in decisione.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
. Essa, per espressa ammissione della parte attrice è stata citata per Controparte_3 errore.
Per tutti gli altri convenuti, l'eccezione di rito è infondata, posto che spiega nei Pt_1 confronti dei medesimi non solo azione di accertamento negativo del cr , ma anche azione di ripetizione dell'indebito.
Le domande, tuttavia, sono, infondate nel merito.
In primo luogo, , per espressa ammissione della parte attrice, non è Controparte_3 titolare del cre to già nel 2017. Pertanto, è la stessa parte attrice ad affermare che la predetta non è (più) titolare del credito del quale invoca l'accertamento negativo: né potrebbe essere chiamata a restituire somme che non ha mai ricevuto, giacché, ancora secondo la ricostruzione della parte attrice, le somme indebitamente trattenute dal nuovo dato re, la sono state versate alla , CP_1 cessionaria del credito di . Controparte_3
Per lo stesso motivo, infondata sarebbe l'azione nei confronti del Controparte_4 tale domanda è comunque improcedibile, essendo soggetta al rit artt. 93 ss. L.Fall.
Infine, anche le domanda spie ronti dell'attuale titolare del credito, e dall'attuale datore di lavoro, che, a richiesta del creditore, ha ver CP_1 mensilmente la somma di € 16 e del medesimo, sono infondate e devono essere rigettate.
La sentenza del Tribunale di Napoli del 2014 (doc. 5 parte attrice):
o accertava l'esistenza del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro di € CP_4
14.362,00;
o riconosceva i a ricevere € 13.360,00, trattenuti indebitamente CP_3 dalla società CP_4 o escludeva la credito in capo a . Pt_1 Nulla il Tribun atuiva, invece, in merito alla possibilità del creditore di pretendere il pagamento da anziché dal datore di lavoro del medesimo. Pt_1
Tuttavia, deve considerarsi che la cosiddetta cessione del quinto consiste in un finanziamento ottenuto da un lavoratore dipendente da una società finanziaria, in cambio della cessione di una parte (1/5) dei propri stipendi futuri. Il datore di lavoro provvede materialmente al pagamento, trattenendo le rate dallo stipendio mensile del proprio dipendente. Lo schema giuridico del prestito è definito da tre rapporti, tutti obbligatori:
- il primo rapporto tra la società finanziaria e lavoratore, debitore della somma ottenuta dalla prima;
- il secondo rapporto tra il debitore (il lavoratore) e il terzo ceduto ossia il datore di lavoro (debitore verso il lavoratore dei futuri stipendi), il quale, per effetto della notifica del contratto di prestito, si obbliga a trattenere la rata dallo stipendio;
-il terzo rapporto è tra la finanziaria e il datore di lavoro, il quale si obbliga a versare all'istituto le quote mensili che tratterrà dallo stipendio. Il contratto di cessione ha natura pro-solvendo: il cedente (il lavoratore, debitore della finanziaria) rimane obbligato verso il proprio creditore: se il datore di lavoro non adempie alla sua obbligazione di versare la rata mensile alla finanziaria, quest'ultima potrà pretendere il pagamento dal lavoratore. La qualificazione quale cessione pro solvendo è espressamente indicata nel contratto (art. 3, DOCUMENTO IBL) che si riporta in immagine per comodità di consultazione:
Pertanto, le domande dell'attore devono, tutte, essere rigettate.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), vengono liquidati per ciascuna parte convenuta e chiamata:
▪ per la fase di studio: € 460,00;
▪ per la fase introduttiva: € 389,00;
▪ per la fase di trattazione: € 840,00;
▪ per la fase decisionale: € 851,00;
▪ e così complessivamente € 2540,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge. noltre, essere accolta, infine, la domanda delle parti e Controparte_3 CP_3 di condanna dell'attore ex articolo 96 c.p.c.: infatti, è p e
[...] con colpa grave:
➢ da un lato agendo contro poi ammettendo di averlo fatto per Controparte_15 errore;
➢ dall'altro agendo contro , pur affermando che il credito della Controparte_3 medesima era stato cedut In entrambi i casi la parte attrice deve essere condannata al pagamento di una somma pari ad euro 250,00 nei confronti di ciascuna delle suddette convenute, tenuto conto della gravità della colpa, come sopra descritta, ma anche del fatto che l'attore è un lavoratore dipendente, di mezzi limitati, e le convenute due banche di dimensione internazionali.
-
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronu
❖ dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
❖ del
[...]
; Controparte_4
❖ ttrice;
❖ condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta, le Parte_1 spese di lite, pari ad € 2.5 a, oltre spese genera come per legge, con distrazione in favore del difensore del
[...]
, dichiaratosi antistatario;
Controparte_4
❖ a la parte attrice a pagare a e Parte_1 Controparte_15 CP_3
la somma di € 2 una, ex art.
[...]
Così deciso a Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice NA Lottini
PQM
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Così deciso, a Napoli 19/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa NA Lottini
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa NA Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 11228 2023
tra
nato a [...] (NA) il 21/07/1963 (c.f. , Parte_1 C.F._1
r eso per procura dall'avv. Pasquale DI FRA PATRICELLI ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi;
parte attrice
e
la società (c.f. ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale p.t., ra per . AN RA e dall'avv. Nicoletta PESCATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta nonché
la società (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappre r p . LU Maresca e dall'Avv. Giuseppe D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta
la società (c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 rappresentant sa per . SC MA e dall'Avv. Lorenzo de Martinis D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta (p.iva Controparte_4 vocato P.IVA_4 chi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima;
parte convenuta nonché la società , c gale in 1 Churchill Place, London E14 Controparte_3 egi n. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_5 [...] rappresentata e difesa, ia disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Franc CP_5
dall'Avv. Lorenzo de Martinis ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
parte chiamata
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni per la parte attrice (note del 16/10/2025) Parte_1
Accer ali es tiva, che il sig. lla Parte_1 deve a (C.F. Partita I.V.A in Controparte_3 P.IVA_6 P.IVA_7 person pore domiciliato in hill Place 1, Gran Bretagna) e suoi aventi causa tra cui avendo estinto con Controparte_2 efficacia satisfattiva le obbligazioni pecuniarie sorte to concluso in data 30.11.2009, ovvero per avvenuta decadenza della creditrice dalla garanzia della solvenza ex art. 1267 c.c., accertand egittimità delle trattenute operate sulla retribuzione dell'attore dalla per Euro 167,00 mensili. - Condannare i Controparte_1 convenuti, in solido tra loro er quanto di ragione e di spettanza, al pagamento, ex art. 2033 c.c., ovvero ex art. 2041 c.c., delle somme fino ad oggi incamerate, pari ad Euro 10.020,00, nonché di quelle che, nelle more dell'emittenda sentenza, verranno ulteriormente incamerate, la cui misura verrà specificata in corso di causa, il tutto sempre nei limiti di Euro 13.360,00. - Condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione e di spettanza, al pagamento delle spese e compensi di difesa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni della parte convenuta (note del 16/10/2025): Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni a, deduzione, argomentazione ed eccezione, NEL MERITO 1) respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, per le ragioni esposte in atti o per le altre che verranno ritenute di giustizia, poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
IN OGNI CASO 2) con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.A. come per legge;
conclusioni della parte chiamata (con note del 16/10/2025):In Controparte_3 via principale, pregiudiziale: 1) S ichi alcuna accettazione del contraddit hiarare, per i motivi di cui in atti, il difetto di legittimazione passiva di e correlativamente il difetto di legittimazione attiva o ad Controparte_3 agire dell'attore nei confronti di , con ogni conseguente pronuncia e, Controparte_3 per l'effetto, respingere inte avversarie domande in quanto inammissibili ed estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata, nel merito: 2) Senza che ciò implichi alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della doma 1) che precede, accertare e dichiarare il difetto assoluto in capo a di titolarità passiva del rapporto Controparte_3 azionato in giudizio dall'attore e, spec quest'ultimo di titolarità attiva di tale rapporto azionato nei confronti di;
per l'effetto Controparte_3 respingere integralmente tutte le avversarie domand missibili e, comunque infondate, per i motivi di cui in atti;
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai capi 1) e 2) che precedono, respingere integralmente tutte le avversarie domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che destituite di prova;
In ogni caso: 4) Condannare il Sig. all'integrale Parte_1 rimborso dei compen generali nella misura del 1 sori di legge;
5) Condannare il Sig. al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, co. 3, Parte_1
c.p.c., pari a un multi liquidate, per tutti i motivi illustrati in narrativa. rte convenuta Controparte_6
(con note del 1
[...] ittimazione passiva del convenuto fallimento con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore.
Controparte_7
[...]
a, così provvedere: 1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda per su esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda introduttiva;
2) Condannare al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con i relativi conclusioni della parte convenuta (comparsa do
Controparte_3 costituzione): in via principale, pre implichi alcuna accettazione del contradditt per i motivi di cui in atti, il difetto di legittimazione passiva di to di
Controparte_3 legittimazione attiva o ad agi i con
Controparte_3 ogni conseguente pronuncia e, per l'effetto, respi sarie domande in quanto inammissibili ed estromettere dal presente
Controparte_3
giudizio; In via subordinata, nel merito: 2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1) che precede, accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti, il difetto assoluto in capo a di titolarità Controparte_3 passiva del rapporto azionato in giudizio dall'atto tto timo di titolarità attiva di tale rapporto azionato nei confronti di
[...]
; per l'effetto respingere integralmente tutte le avversarie do Controparte_3 ibili e, comunque infondate. In ogni caso: 3) Condannare il Sig. Parte_1
all'integrale rimborso dei compensi, ol rali nella misura del 1
[...] ssori di legge;
4) Condannare il Sig. al pagamento di un'ulteriore Parte_1 somma ex art. 96, co. 3, c.p.c., pari ad multiplo delle spese liquidate, per tutti i motivi illustrati in narrativa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 19 ottobre 2020, citava in giudizio: Parte_1
- la società già Controparte_1 CP_7
- la società Controparte_8
- la Controparte_3 Controparte_3
- il Controparte_9
, C.F;
[...]
allegando:
➢ di aver ottenuto nel 2014 un decreto ingiuntivo contro la società per la Controparte_4 quale aveva prestato lavoro dipendente, per il pagamento di € tolo di Trattamento d porto;
➢ che la società aveva proposto opposizione contro il decreto, sostenendo che: CP_4
▪ essa avev ato € 5.164,57 a titolo di antici;
▪ essa, inoltre, aveva accantonato €13.360,00 per la , creditrice di CP_3 Pt_1 in virtù di un contratto di cessione del quinto stipul
▪ che, all'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale aveva riconosciuto:
• che all'opposto spettava l'importo di €9.559,74, a titolo di saldo del TFR;
Pt_1
• che aveva diritto a ricevere €13.360,00 direttamente da CP_3 Controparte_4
• che risultava liberato dal debito verso . Pt_1 CP_3
➢ che, nel 2017, aveva acquistato il credito da Controparte_2 CP_3
➢ che, nel 2018, o alla nuova datrice di lavoro Controparte_10 di trattenere la ma €167,00 al mese aga, fino a e che, da mag 018 ad aprile 2023, veva trattenuto €10.020,00 dalla CP_1 retribuzione di;
Pt_1
➢ che il credito, re, dovrebbe considerarsi egualmente inesistente maturare della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1267 c.c. a poiché CP_3
no to alcuna iniziativa processuale tesa alla realizzazione del credito. L ore chiedeva, in definitiva, al : Parte_1
1. accertar del credito vantato da e , in quanto già estinto;
CP_3
2. condannare i convenuti ( , , ) alla restituzione CP_1 CP_3 Controparte_4 di €10.020,00, oltre even i €13.360,00.
Con comparsa depositata il 17/07/2023, si costituiva e Controparte_3 deduceva di essere estranea ai fatti di c ne passiva, in quanto: ➢ il contratt stipulato con (società inglese), Controparte_3
e non con ocietà irlan Controparte_3
➢ , ma fondato le sue domande su rapporti con Controparte_3
CP_3
➢ non aveva mai avuto rapp ali con , né partecipato al Controparte_3 Pt_1
, o ricevuto le tratte CP_1
➢ Il credito, peraltro, è stato ceduto da CP_3 CP_2
Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, di respingere tutte le domande, infondate. Chiedeva, anche la condanna dell'attore al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con comparsa depositata il 17/07/2 si costituiva e deduceva: Controparte_2
▪ di avere acquistato il credito da el 2017, nell'ambito di una Controparte_3 cessione in blocco pubblicata su e n. 45 del 15 aprile 2017;
▪ che il datore d ell'attore, la società non ha mai versato le somme CP_4 accantonate a , e che, dunque, il cr asto insoddisfatto;
CP_3
▪ e sa, quale ce aria, ha agito correttamente chiedendo a nuovo datore di lavoro di ) di trattenere le alla busta paga;
CP_1 Pt_1
▪ sione del quinto era p lvendo, sicché resta obbligato al Pt_1 pagamento finché il credito non è soddisfatto.; Chiedeva, dunque, al Tribunale di respingere tutte le domande dell'attore.
Con comparsa depositata il 25 settembre 2023, si costituiva Controparte_1 deducendo:
• di essere estranea al rapporto contrattuale tra e;
Pt_1 CP_11
• che le trattenute sono state effettuate su richiesta di , legittima cessionaria del credito. Chiedeva, dunque, dichiarare inammissibile e infondata la domanda di e, Pt_1 comunque, di rigettare la richiesta di restituzione delle somme trattenute.
sitata il 27 giugno 2023, si costituiva il Controparte_12
, ecce r di legittima
[...] rti tra , e non essendo destinataria di domande Pt_1 CP_1 da parte dell'attore, considerando anche che aveva o istanza di Pt_1 ammissione al passivo per la sola somma di €9.5 , mentre non si erano CP_13 insinuate al passivo;
Chiedeva, pertanto, di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Con la prima memoria, depositata il 15 settembre 202 rare il contrad nfronti di , C.F. Controparte_3
, Partita I.V.A. , effettiva de in P.IVA_6 P.IVA_7 questa sede svolta dall'attore, sottolineando di essere incorso in errore a causa della cessione delle attività da parte della banca inglese a quella irlandese.
Con comparsa depositata il 6 febbraio 2024, si costituiva , Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazion vendo c avendo mai incassato le somme trattenute da onché deducendo: CP_1
➢ che le domande di accertamento negati ll'indebito sono infondate:
➢ poiché non vi è stato alcun pagamento a . CP_3
➢ non si è verificato alcuno spostamento p le verso . CP_3
➢ il Giudice del Lavoro non ha dichiarato estinto il debito CP_4 ha solo accantonato le somme, ma non le ha versate alla Controparte_3
Chiedeva, dunque, di essere estromessa dal giudizio e, in subordine, di respingere tutte le domande per infondatezza e condannare ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 02/04/2021 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.p. Con le stesse, le parti ribadivano e precisavano le proprie deduzioni;
con la memoria del 4/1/2022, l'opponente precisava la contestazione della legittimazione attiva dell'opposta anche sotto il profilo della mancanza di prova dell'inclusione dei crediti azionato nella cessione in blocco, mentre l'opposta, pur ritenendo tale contestazione una illegittima mutatio libelli, replicava in ordine alla propria titolarità del credito, con la memoria del 3/2/2022.
Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, all'udienza del 14 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 30/10/2024, tuttavia, la causa veniva rimessa sul ruolo, sottolineando il G.I., che nella fattispecie in esame il contratto su cui si fonda la pretesa creditoria, di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, è sottoposto alla disciplina del codice del consumo, rivestendo il debitore (rectius opponente) la qualifica di consumatore, e ritenendo necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto de quo, avuto riguardo alla rilevabilità ex officio di tale profilo da parte del Giudice;
in particolare, il G.I. invitava la parte opposta:
1. a indicare in maniera separata le distinte voci del credito oggetto del decreto ingiuntivo per capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, penali per il ritardo o altri costi indicando le relative clausole;
2. a indicare espressamente il TAN, il tasso di mora indicando le rispettive clausole del contratto;
3. a specificare la presenza in contratto di eventuali penali aggiuntive per il caso di ritardo e/o risoluzione del contratto, con espressa menzione della loro misura e dell'effettiva applicazione nel caso concreto;
4. a specificare dopo il mancato pagamento di quante rate è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. All'udienza del 16 aprile 2024 i difensori delle parti chiedevano concordemente che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza veniva fissata per il 16 dicembre 2025. Le parti, indi, precisavano le conclusioni, depositavano memorie e le note scritte entro il 16/12/205 e la causa veniva trattenuta in decisione.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
. Essa, per espressa ammissione della parte attrice è stata citata per Controparte_3 errore.
Per tutti gli altri convenuti, l'eccezione di rito è infondata, posto che spiega nei Pt_1 confronti dei medesimi non solo azione di accertamento negativo del cr , ma anche azione di ripetizione dell'indebito.
Le domande, tuttavia, sono, infondate nel merito.
In primo luogo, , per espressa ammissione della parte attrice, non è Controparte_3 titolare del cre to già nel 2017. Pertanto, è la stessa parte attrice ad affermare che la predetta non è (più) titolare del credito del quale invoca l'accertamento negativo: né potrebbe essere chiamata a restituire somme che non ha mai ricevuto, giacché, ancora secondo la ricostruzione della parte attrice, le somme indebitamente trattenute dal nuovo dato re, la sono state versate alla , CP_1 cessionaria del credito di . Controparte_3
Per lo stesso motivo, infondata sarebbe l'azione nei confronti del Controparte_4 tale domanda è comunque improcedibile, essendo soggetta al rit artt. 93 ss. L.Fall.
Infine, anche le domanda spie ronti dell'attuale titolare del credito, e dall'attuale datore di lavoro, che, a richiesta del creditore, ha ver CP_1 mensilmente la somma di € 16 e del medesimo, sono infondate e devono essere rigettate.
La sentenza del Tribunale di Napoli del 2014 (doc. 5 parte attrice):
o accertava l'esistenza del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro di € CP_4
14.362,00;
o riconosceva i a ricevere € 13.360,00, trattenuti indebitamente CP_3 dalla società CP_4 o escludeva la credito in capo a . Pt_1 Nulla il Tribun atuiva, invece, in merito alla possibilità del creditore di pretendere il pagamento da anziché dal datore di lavoro del medesimo. Pt_1
Tuttavia, deve considerarsi che la cosiddetta cessione del quinto consiste in un finanziamento ottenuto da un lavoratore dipendente da una società finanziaria, in cambio della cessione di una parte (1/5) dei propri stipendi futuri. Il datore di lavoro provvede materialmente al pagamento, trattenendo le rate dallo stipendio mensile del proprio dipendente. Lo schema giuridico del prestito è definito da tre rapporti, tutti obbligatori:
- il primo rapporto tra la società finanziaria e lavoratore, debitore della somma ottenuta dalla prima;
- il secondo rapporto tra il debitore (il lavoratore) e il terzo ceduto ossia il datore di lavoro (debitore verso il lavoratore dei futuri stipendi), il quale, per effetto della notifica del contratto di prestito, si obbliga a trattenere la rata dallo stipendio;
-il terzo rapporto è tra la finanziaria e il datore di lavoro, il quale si obbliga a versare all'istituto le quote mensili che tratterrà dallo stipendio. Il contratto di cessione ha natura pro-solvendo: il cedente (il lavoratore, debitore della finanziaria) rimane obbligato verso il proprio creditore: se il datore di lavoro non adempie alla sua obbligazione di versare la rata mensile alla finanziaria, quest'ultima potrà pretendere il pagamento dal lavoratore. La qualificazione quale cessione pro solvendo è espressamente indicata nel contratto (art. 3, DOCUMENTO IBL) che si riporta in immagine per comodità di consultazione:
Pertanto, le domande dell'attore devono, tutte, essere rigettate.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), vengono liquidati per ciascuna parte convenuta e chiamata:
▪ per la fase di studio: € 460,00;
▪ per la fase introduttiva: € 389,00;
▪ per la fase di trattazione: € 840,00;
▪ per la fase decisionale: € 851,00;
▪ e così complessivamente € 2540,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge. noltre, essere accolta, infine, la domanda delle parti e Controparte_3 CP_3 di condanna dell'attore ex articolo 96 c.p.c.: infatti, è p e
[...] con colpa grave:
➢ da un lato agendo contro poi ammettendo di averlo fatto per Controparte_15 errore;
➢ dall'altro agendo contro , pur affermando che il credito della Controparte_3 medesima era stato cedut In entrambi i casi la parte attrice deve essere condannata al pagamento di una somma pari ad euro 250,00 nei confronti di ciascuna delle suddette convenute, tenuto conto della gravità della colpa, come sopra descritta, ma anche del fatto che l'attore è un lavoratore dipendente, di mezzi limitati, e le convenute due banche di dimensione internazionali.
-
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronu
❖ dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
❖ del
[...]
; Controparte_4
❖ ttrice;
❖ condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta, le Parte_1 spese di lite, pari ad € 2.5 a, oltre spese genera come per legge, con distrazione in favore del difensore del
[...]
, dichiaratosi antistatario;
Controparte_4
❖ a la parte attrice a pagare a e Parte_1 Controparte_15 CP_3
la somma di € 2 una, ex art.
[...]
Così deciso a Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice NA Lottini
PQM
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Così deciso, a Napoli 19/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa NA Lottini