(( 1-bis. Le disposizioni dell' articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , si applicano, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , e' determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , agli articoli 20 , 21 , 30 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nonche' per quelli di cui agli articoli 8, comma 2 , e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ))