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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7913/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del Dott.
Marco Cirillo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7913/2024,
RICORRENTE: n. a SANT'ANTIMO (NA) il 11/11/1973 c.f. Controparte_1
C.F._1
DIFENSORE: , ; Parte_1 Controparte_2 nei confronti dell CP_3
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4
c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno di invalidità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No, invalidità riconosciuta del 55%
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_3 come da separato decreto.
Aversa, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del Dott.
Marco Cirillo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7913/2024,
RICORRENTE: n. a SANT'ANTIMO (NA) il 11/11/1973 c.f. Controparte_1
C.F._1
DIFENSORE: , ; Parte_1 Controparte_2 nei confronti dell CP_3
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4
c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno di invalidità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No, invalidità riconosciuta del 55%
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_3 come da separato decreto.
Aversa, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo