Art. 14. Durata e finalita' 1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , ha carattere teorico-pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di ((servizio)) , secondo le modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 19 novembre 2015, n. 196 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica anche ai corsi di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in svolgimento alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Il Decreto 19 novembre 2015, n. 196 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica anche ai corsi di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in svolgimento alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.