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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19875/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione assunta all'udienza del 16.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19875 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesca Ambrosio, presso il cui studio sito a San Giuseppe Vesuviano alla via XX
Settembre n. 20/4 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 160 del 02.05.2023, notificato il 06.09.2023, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 13.03.2023 ma formulata già il 18.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ricorso depositato il 03.10.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed assumendo di essere titolare del diritto alla protezione speciale per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuta la protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 14/22.02.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il
12.02.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 12.02.2025.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il convenuto, invece, insisteva per il rigetto della domanda.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 16.06.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza del 16.06.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
Giova premettere che, come emerge dal decreto del Questore della Provincia di
Caserta in questa sede impugnato, la ragione che ha determinato il resistente a rigettare l'istanza di permesso consiste nel difetto del requisito della certezza abitativa in capo al pagina 2 di 7 ricorrente, il quale non avrebbe integrato la sua istanza con “la dichiarazione di ospitalità accompagnata dal documento di identità dell'ospitante e/o residenza” richiestagli nel preavviso di rigetto notificatogli il 13.03.2023.
Il ricorrente rappresenta di aver trasmesso il 20.06.2023 a mezzo pec agli uffici competenti la dichiarazione di ospitalità con contestuale documento identificativo dell'ospitante e di aver ricevuto in pari data comunicazione da parte della PA che la sua istanza risultava allo stato negata con provvedimento di rigetto da notificare.
Aggiungeva che la notifica del provvedimento veniva eseguita il 06.09.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti. Ciò premesso, eccepisce l'illegittimità del decreto del
Questore per non aver tenuto in nessuna considerazione la documentazione prodotta a seguito della notifica del preavviso di rigetto. Lamenta, altresì, che la p.a. avrebbe compiuto un'inammissibile sovrapposizione di due atti (la richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di rigetto) con finalità distinte.
Ciò posto, il Collegio evidenzia che le contestazioni che si sono appuntate sugli aspetti formali riguardanti il contenuto del provvedimento, quali sono quelle su indicate, sono irrilevanti poiché il Tribunale deve accertare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto alla protezione speciale, non sindacare i vizi formali che affliggono l'atto amministrativo in sè considerato.
Orbene, la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
pagina 3 di 7 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i pagina 4 di 7 cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Venendo alla disamina del caso concreto, nel richiamare l'ordinanza collegiale menzionata sopra, si osserva, innanzitutto, che l'attore, entrato regolarmente in Italia nel
2011, ha dimostrato sufficientemente di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per integrarsi sul territorio nazionale, presentando nel 2020 domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 che, secondo quanto dedotto, è stata rigettata per incapacità reddituale del datore di lavoro, nonostante risultino pagati i contributi dovuti, ed ha costituito un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 01.03.2023 alle dipendenze della come addetto agli stiratori dei capi confezionati Parte_2
(cfr. buste paga maggio, giugno e novembre 2023).
pagina 5 di 7 Il medesimo ha dato prova, inoltre, nel corso del giudizio, di aver continuato a lavorare da due anni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro suindicato, depositando l'attestato di continuità lavorativa e le buste paga relative alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025).
Tali documenti permettono di constatare che l'istante ha continuato a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”).
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto fondamentale alla vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.06.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione assunta all'udienza del 16.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19875 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesca Ambrosio, presso il cui studio sito a San Giuseppe Vesuviano alla via XX
Settembre n. 20/4 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 160 del 02.05.2023, notificato il 06.09.2023, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 13.03.2023 ma formulata già il 18.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ricorso depositato il 03.10.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed assumendo di essere titolare del diritto alla protezione speciale per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuta la protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 14/22.02.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il
12.02.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 12.02.2025.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il convenuto, invece, insisteva per il rigetto della domanda.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 16.06.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza del 16.06.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
Giova premettere che, come emerge dal decreto del Questore della Provincia di
Caserta in questa sede impugnato, la ragione che ha determinato il resistente a rigettare l'istanza di permesso consiste nel difetto del requisito della certezza abitativa in capo al pagina 2 di 7 ricorrente, il quale non avrebbe integrato la sua istanza con “la dichiarazione di ospitalità accompagnata dal documento di identità dell'ospitante e/o residenza” richiestagli nel preavviso di rigetto notificatogli il 13.03.2023.
Il ricorrente rappresenta di aver trasmesso il 20.06.2023 a mezzo pec agli uffici competenti la dichiarazione di ospitalità con contestuale documento identificativo dell'ospitante e di aver ricevuto in pari data comunicazione da parte della PA che la sua istanza risultava allo stato negata con provvedimento di rigetto da notificare.
Aggiungeva che la notifica del provvedimento veniva eseguita il 06.09.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti. Ciò premesso, eccepisce l'illegittimità del decreto del
Questore per non aver tenuto in nessuna considerazione la documentazione prodotta a seguito della notifica del preavviso di rigetto. Lamenta, altresì, che la p.a. avrebbe compiuto un'inammissibile sovrapposizione di due atti (la richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di rigetto) con finalità distinte.
Ciò posto, il Collegio evidenzia che le contestazioni che si sono appuntate sugli aspetti formali riguardanti il contenuto del provvedimento, quali sono quelle su indicate, sono irrilevanti poiché il Tribunale deve accertare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto alla protezione speciale, non sindacare i vizi formali che affliggono l'atto amministrativo in sè considerato.
Orbene, la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
pagina 3 di 7 all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i pagina 4 di 7 cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Venendo alla disamina del caso concreto, nel richiamare l'ordinanza collegiale menzionata sopra, si osserva, innanzitutto, che l'attore, entrato regolarmente in Italia nel
2011, ha dimostrato sufficientemente di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per integrarsi sul territorio nazionale, presentando nel 2020 domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 che, secondo quanto dedotto, è stata rigettata per incapacità reddituale del datore di lavoro, nonostante risultino pagati i contributi dovuti, ed ha costituito un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 01.03.2023 alle dipendenze della come addetto agli stiratori dei capi confezionati Parte_2
(cfr. buste paga maggio, giugno e novembre 2023).
pagina 5 di 7 Il medesimo ha dato prova, inoltre, nel corso del giudizio, di aver continuato a lavorare da due anni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro suindicato, depositando l'attestato di continuità lavorativa e le buste paga relative alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025).
Tali documenti permettono di constatare che l'istante ha continuato a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”).
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto fondamentale alla vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.06.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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