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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2018/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. A. Montanaro per mandato in atti Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dall' avv. A. C. Faggella Pellegrino per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il traeva in lite innanzi all' intestato Pt_1 Controparte_1
Ufficio, avversando il decreto ingiutnivo n. 319/23 R. Ing., reso in data 20/2/23 dal Tribunale di sede per l' importo di € 19218,22, oltre accessori e spese, lamentandone l' illegittimita' per i seguenti gradati motivi:
. difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
. difetto di prova del credito;
. nullita' del contratto per pattuizione interessi usurari, errata determinazione del TAN;
. mancata pattuizione del calcolo degli interessi in regime composto;
. TAEG indeterminato o indeterminabile, perche' superiore rispetto a quello pattuito.
Su tali assunti, domandava dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, gradatamente, nel merito, la nullita' totale/parziale del contrato di finanziamento per le causali espresse, con condanna alla ripetizione di indebito in proprio favore, previo ricalcolo del dare avere, oltre accessori e vittoria di spese con distrazione. La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, previa compiuta transizione difensiva in ordine agli effetti della mancata contestazione del credito da parte dell' ingiunto (sicche' le contabili prodotte in tale ottica sarebbero definitivamente efficaci sotto il profilo dimostrativo), sostenuta, in via pregiudiziale, l' obbligatorieta' del tentativo di mediazione, a pena di improcedibilita' della domanda, affermata la propria titolarita' del credito in lite (comprovata l' avvenuta cessione in proprio favore attraverso la documentazione prodotta in visione), negava le causali di nullita' elaborate da controparte a sostengo della pretesa redibitoria, precisando che la perizia contabile di parte alcuna valenza assumerebbe in chiave probatoria.
Opponendosi, infine, alla disposizione di indagine contabile a mezzo esperto, sollecitata da controparte, concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente per la condanna dell' opponente al pagamento della somma richiesta in monitorio, o, in via ulteriomente subordinata, a quella accertanda in giudizio, vinte le spese.
Trattata, Istruita come in atti, negata la tutela domandata dall' opposta ex art. 648 cpc, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
In primis va osservato come sia stata superata dagli sviluppi pocessuali la causale di improcebilita' in relazione alle previsioni di cui al D. Lgs. 28/10, che assoggetta i processi aventi ad oggetto contratti bancari al tentativo di mediazione obbligatoria, verificato, come documentalmente emerso, che essa venisse ritualmente esperita in via endo-processuale (secondo prassi consentita dalla normativa di riferimento), a nulla rilevando il fallimento dell' approccio conciliativo, essendo sufficiente a rimuovere la condizione di improcedibilita' il mero tentativo, purche' ritualmente esperito.
Potendosi, dunque, esaminare i motivi interposti dall' avversante in prospettiva revocativa, l' opposizione pare ragionevolmente fondata in relazione al primo motivo, assorbente, di difetto di titolarita' in capo alla ricorrente del credito avanzato in monitorio.
In tema di cessione di crediti, istituto che qualifica in punto di diritto il composito contraddittorio , va premesso che l' esigenza che sta alla base della convenzione di cessione, in rapporto agli interessi del ceduto, qui avanzati, non e' quella di sindacare il rapporto tra cedente e cessionario (del tutto neutra per le ragioni del debitore, in effetti nemmeno parte del contratto, intercorrente esclusivamente tra cedente e cessionario), quanto quella di conoscere esattamente il soggetto cui pagare, onde evitare il rischio, corrispondendo il dovuto ad un “accipiens” non legittimato (sebbene astrattamente tutelato dal principio di estinzione dell' obbligazione per pagamento realizzato in favore del creditore apparente), di rimanere, comunque, esposto all' azione di altro soggetto, che si dichiari il reale creditore.
Da cio' si e' sviluppato un interessante dibattito, in materia di cessioni bancarie plurime (ex art. 58
TUB), sui criteri dimostrativi, incombenti in capo al cessionario (in caso di contestazione della sua titolarita' da parte del debitore ceduto), di provare di essere l' attuale detentore del diritto di credito.
In un quadro ermeneutico caratterizzato da forte frammentarieta' e e disomogeneita', e' prevalsa, in un primo momento, una tesi tradizionalmente ispirata al principio di bilateralita' (per cui il ceduto, non essendo parte della convenzione, nulla potrebbe eccepire sui rapporti tra cedente e cessionario), secondo cui la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta a prescindere dalle evidenza documentale (costitutiva) della cessione, quale e' il contratto appositamente stipulato, esclusa ogni legittimazione del ceduto a sollevare eccezioni sulla validita' della cessione stessa.
Opinione oltremodo diffusa nelle corti meritorie, suffragata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass. 31118/17), sebbene non univoca, assistendosi a posizioni diverse, che in successivi arresti di legittimita' si sono evolute verso posizioni, se non diametralmente diversa, quanto meno asimmetrica, che, ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, afferma, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che tale prova in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
In tal caso, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all' art. 115 cpc
(Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
A bilanciare le due posizioni “rigide”, pare affermarsi, allo stato, una concezione intermedia, che sugella una sorta di compromesso, pur ancora ispirandosi ad una prospettiva, seppur attenuata, favorevole alla posizione del debitore ceduto, tende ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, gli elementi indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla
G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l' oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i credito oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione al di la' di ogni ragionevole dubbio.
Emblematica, in tale novata prospettiva, emerge Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l' onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, che puo' dirsi soddisfatta anche mediante l' avviso di pubblicazione predetto se le indicazioni contenute siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco.
Ne consegue, quale logico corollario, che, se cio' non sia sufficiente, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (anche mediante elementi presuntivi, in ossequio all' impostazione ermeneutica tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Ora, anche aderendosi alla linea ermeneutica piu' “morbida” sposata dalla Corte, per cui la prova della cessione non debba necessariamente passare dalla produzione del contratto, dovendosi adattare il principio di diritto al caso di specie, come concretamente presentatosi, va significato che tale prova non risulta conseguita. Doverosamente premettendosi che il credito in esame e' stato oggetto di piu' cessioni (esattamente due), pur essendo stati prodotti i contratti delle due cessioni (la prima tra Intesa S. LO spa ed
[...]
e la seconda tra e l' odierna opposta-assunta creditrice, mancano, a parere del CP_2 CP_2 relatore, gli elementi per ritenere che lo stesso rientri nel pacchetto ceduto, segnatamente con riferimento alla prima cessione, significato in merito ai fini della prova della titolarita' in capo all' odierna pretendente ( ), non basta che il contratto in oggetto sia ricompreso nella cessione che CP_1 la interessa, ma occorra anche la dimostrazione della sua inclusione nel primo.
Rilevano in tal senso conformi posizioni ermeneutiche, anche di legittimita', che hanno condivisibilmente opinato come, in caso di cessioni che medio tempore abbiano traslato il credito ad altri, occorra dimostrare anche che il credito fosse stato incluso in quelle precedenti, in applicazione del principio che nessuno puo' cedere cio' che non ha.
Nel caso che occupa, pare mancare proprio la prova della precedente titolarita' in capo a
[...]
rilevato e dato atto, come chiaramente evincibile dal relativo avviso di pubblicazione sulla CP_2
GU (prodotto dalla stessa opposta, doc. 21), che tra i criteri (cumulativi) di cessione, ai fini dell' esatta individuazione del suo oggetto, e' previsto quello secondo cui solo i contratti che fossero stati preceduti da un invio ai clienti debitori, da parte della cedente, “di una ultimativa intimazione di pagamento attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera raccomandata recante data
16/10/17” fossero oggetto di cessione.
Ne' deriva che non vi sia prova che il rapporto facente capo al facesse parte del pacchetto Pt_1 ceduto da Intesa S. LO spa a non essendo prodotto in atti da parte dell' onerata Controparte_3 opposta, alcun documento idoneo ad attestare che tali attivita' informative e di diffida fossero state evase dalla prima cedente.
Ne' puo' considerarsi idonea allo scopo la missiva inviata dal al in data 4/12/17, CP_2 Pt_1 con cui si comunica la cliente l' avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi, mancando nella stessa ogni diffida o comunicazione di decadenza dal beneficio rateale, in disparte il fatto che essa provenisse dal cessionario e non da parte del cedente, come da criterio precisato nell' avviso di pubblicazioni sopra esaminato.
Anzi, ad essere piu' chiari, parrebbe che il rapporto con l' opponente non vi fosse nemmeno incluso, in mancanza di ogni allegazione difensiva che esso presentasse le caratteristiche enucleate, che, quale elemento comune designato necessariamente ad individuarlo de relato tra quelli oggetto di cessione, doveva essere acquisito documentalmente, con onere in capo a chi si assume cessionario.
Vanno, pertanto, condivise le ragioni avversanti, difettando prova certa dell' avvenuta traslazione del credito in esame da Intesa S. LO a che si riverbera a detrimento della successiva CP_2 cessione in favore della ricorrente, che, risolvendosi quale accertamento di difetto di titolarita' del rapporto in capo all' odierna pretendente, determina sul piano processuale, la mancanza della condizione dell' azione dal lato attivo della convenuta opposta.
Tale accertata pregiudiziale esonera da ogni delibazione dei profili meritori propriamente detti, non essendo esaminabile una posizione di diritto non appartenente a chi ne ha domandato tutela.
Il decreto ingiuntivo va, per l' effetto, revocato, sebbene la complessita' interpretativa e le difficolta' applicative della normativa in commento, come gia' argomentato, caratterizzata da forte discordanza anche nei piu' autorevoli consessi , “impongano” una giusta compensazione delle spese di processo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle pregiudiziali ragioni avanzate dalla difesa opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 319/23 R. Ing. del Tribunale di Taranto, compensando le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 7/3/25 il go A. TAURINO