Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42954 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, vertente
TRA
con sede a Milano, codice fiscale: Parte_1
, in persona del socio accomandatario sig. , P.IVA_1 Parte_1
con l'avv. Karin Nicoletta Vercellino
-RICORRENTE-
E
on sede a Milano, codice fiscale: Controparte_1 P.IVA_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentata in data
08.03.2007 ai nn. 17058 Registro Generale e 9785 Registro Particolare.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 03/12/2024,
l'istante ha chiesto ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, a suo favore eseguita e già dal medesimo assentita di cancellazione con atto autenticato nella firma in data 31/01/2008 dal dott. Notaio in Milano, rep. 168728, Persona_1
racc. 34117 (doc. 3).
Radicatosi il contraddittorio, la resistente è rimasta contumace.
Indi la causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 12/03/2025, sulla base della documentazione in atti e previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 2668, comma secondo, del codice civile, dal momento che la causa in relazione alla quale era stata curata la trascrizione della domanda giudiziale, iscritta nel ruolo generale al n. 12083/2007, fu cancellata ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. in data 10/07/2008 e non è stata mai riassunta (doc. 2).
Nulla va statuito sulle spese di lite, non potendosi ravvisare una soccombenza della resistente in ragione del fatto che la domanda giudiziale era stata trascritta dalla parte ricorrente e che, di conseguenza, non può ascriversi a un comportamento omissivo della controparte la necessità di incardinare il presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 di annotare di cancellazione la trascrizione della domanda giudiziale per esecuzione in forma
2 specifica eseguita in data 08/03/2007 ai nn. 17058/9785 a favore della e contro la Parte_1 Controparte_1
2)nulla per le spese.
Milano, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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