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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/08/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.06.2025 da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
e da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_2 C.F._2 delle Ortensie n. 8 presso lo studio dell'Avv. Cecilia Rocca che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.04.2009 a Parte_1 Parte_2
Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2009).
Dal matrimonio sono nati, il 21.09.2009, e, il 26.09.2013, Persona_1 Persona_2
[...]
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1. La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. su cui gravano i costi del Parte_2 mutuo ipotecario, viene assegnata al sig. a far data dal 01.06.2025 (data di trasferimento Parte_2 della sig.ra Pt_1
2. La sig.ra trasferirà la propria residenza e quella dei figli alla via Bramante 16 in un Pt_1 appartamento in locazione ove si è trasferita il 01.06.2025 unitamente ai figli;
3. Ciascuno provvederà al mantenimento diretto dei figli quando saranno con lui;
4. e avranno la residenza con la madre in Via Bramante 16 Rieti;
Per_1 Per_2
5. Il sig. De salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative, vedrà e terrà con sé Pt_2
i propri figli:
◦ il lunedì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il martedì mattina;
◦ il giovedì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
◦ a settimane alterne li terrà anche per il weekend dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre;
6. Le parti concordano che, nel caso di impedimento da parte di entrambi i genitori, nell'eventualità di un coincidente turno di lavoro, i minori verranno collocati dai nonni materni o paterni;
7. Ogni genitore avrà̀ la facoltà̀ di potersi avvalere di persone di fiducia (nonni, zii, parenti) nella gestione dei figli, quando si trovano presso di lui;
8. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno di volta in volta organizzate con congruo anticipo dalle parti, avendo cura di valorizzare il principio dell'alternanza con turnazione che inizierà a il
24 dicembre 2025 con la madre ed il 25 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre con la madre e i l 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta col papà, con facoltà di inversione, considerando come prioritaria l'esigenza di contemperare il diritto dei figli a trascorrere le festività con entrambi i rami genitoriali ed il rispetto dei turni di lavoro della sig.ra e di quelli del sig. Pt_1 Parte_2
9. Ogni genitore avrà inoltre facoltà di trascorrere coi figli un periodo continuativo o frazionato di almeno 15 giorni durante le vacanze scolastiche da concordare previamente tra i genitori entro il
30 aprile di ogni anno;
10. L'assegno unico per la famiglia, ad oggi pari a € 474,60, verrà percepito come per legge al 50% ed il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario la Parte_2 Pt_1 somma di € 250/mese;
11. L'importo relativo al contributo viene al momento individuato e calcolato sulla base dell'importo complessivo dell'assegno unico e dell'ultima dichiarazione dei redditi delle parti, con impegno reciproco, laddove dovessero cambiare le condizioni economiche delle parti, ovvero
2 l'importo o il contributo previsto dallo stato per il sostegno alle famiglie, a rinegoziare l'importo definitivo relativo al contributo al mantenimento;
12. Le spese di gestione (vitto, medicinali e visite veterinarie) del cane, di proprietà del sig.
[...]
saranno suddivise al 50%; Pt_2
13. Le spese straordinarie dei figli saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti;
verranno altresì divise al 50% le spese ordinarie di cui al protocollo ad esclusione delle spese di alloggio, vitto e trasporto che graveranno su ciascuno in via diretta;
le spese straordinarie non obbligatorie andranno regolarmente concordate con preavviso di 15 giorni;
quelle ordinarie e quelle obbligatorie andranno comunicate e non necessariamente concordate, salvo che l'importo per ciascuna spesa relativa ad abbigliamento e calzature superi € 100,00, in tal caso andrà condivisa. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
14. Le comunicazioni tra le parti inerenti all'organizzazione dei figli, salvo emergenze relative alla salute, avverranno nelle seguenti fasce orarie: 11:00-13:00 e 18:00-20:00 e solo tramite messaggi whatsapp che dovranno essere essenziali, contenuti nel numero e dovranno essere caratterizzati da linguaggio e toni consoni;
nel caso in cui le parti siano impossibilitate a rispondere tempestivamente per impegni lavorativi o altro, si obbligano a farlo non appena possibile;
15. L'autovettura Classe B intestata alla sig.ra resta alla stessa in uso esclusivo;
Pt_1
16. L'autovettura in uso al sig. Ford Focus, targata DX 420 CL intestata alla sig.ra Parte_2
e alla sig.ra madre del la quale ultima tuttavia non ha mai Pt_1 Persona_3 Parte_2 utilizzato detta vettura, dovrà essere intestata interamente alla sig.ra in subordine, il Persona_3 sig. dovrà intestarsi la quota di proprietà della sig.ra Parte_2 Pt_1
17. Le parti rinunciano alla comunione de residuo;
18. Le parti si impegnano inoltre al rispetto dei seguenti principi:
- Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
3 - Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
- Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
- Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Ciascun minore ha diritto;
- a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori ed entrambi i rami genitoriali parentali;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Alla udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 28.07.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura del giudizio, le spese sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 12.04.2009 nel Comune di
[...]
Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2009);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.06.2025 da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
e da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_2 C.F._2 delle Ortensie n. 8 presso lo studio dell'Avv. Cecilia Rocca che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.04.2009 a Parte_1 Parte_2
Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2009).
Dal matrimonio sono nati, il 21.09.2009, e, il 26.09.2013, Persona_1 Persona_2
[...]
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1. La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. su cui gravano i costi del Parte_2 mutuo ipotecario, viene assegnata al sig. a far data dal 01.06.2025 (data di trasferimento Parte_2 della sig.ra Pt_1
2. La sig.ra trasferirà la propria residenza e quella dei figli alla via Bramante 16 in un Pt_1 appartamento in locazione ove si è trasferita il 01.06.2025 unitamente ai figli;
3. Ciascuno provvederà al mantenimento diretto dei figli quando saranno con lui;
4. e avranno la residenza con la madre in Via Bramante 16 Rieti;
Per_1 Per_2
5. Il sig. De salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative, vedrà e terrà con sé Pt_2
i propri figli:
◦ il lunedì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il martedì mattina;
◦ il giovedì dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
◦ a settimane alterne li terrà anche per il weekend dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre;
6. Le parti concordano che, nel caso di impedimento da parte di entrambi i genitori, nell'eventualità di un coincidente turno di lavoro, i minori verranno collocati dai nonni materni o paterni;
7. Ogni genitore avrà̀ la facoltà̀ di potersi avvalere di persone di fiducia (nonni, zii, parenti) nella gestione dei figli, quando si trovano presso di lui;
8. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno di volta in volta organizzate con congruo anticipo dalle parti, avendo cura di valorizzare il principio dell'alternanza con turnazione che inizierà a il
24 dicembre 2025 con la madre ed il 25 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre con la madre e i l 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta col papà, con facoltà di inversione, considerando come prioritaria l'esigenza di contemperare il diritto dei figli a trascorrere le festività con entrambi i rami genitoriali ed il rispetto dei turni di lavoro della sig.ra e di quelli del sig. Pt_1 Parte_2
9. Ogni genitore avrà inoltre facoltà di trascorrere coi figli un periodo continuativo o frazionato di almeno 15 giorni durante le vacanze scolastiche da concordare previamente tra i genitori entro il
30 aprile di ogni anno;
10. L'assegno unico per la famiglia, ad oggi pari a € 474,60, verrà percepito come per legge al 50% ed il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario la Parte_2 Pt_1 somma di € 250/mese;
11. L'importo relativo al contributo viene al momento individuato e calcolato sulla base dell'importo complessivo dell'assegno unico e dell'ultima dichiarazione dei redditi delle parti, con impegno reciproco, laddove dovessero cambiare le condizioni economiche delle parti, ovvero
2 l'importo o il contributo previsto dallo stato per il sostegno alle famiglie, a rinegoziare l'importo definitivo relativo al contributo al mantenimento;
12. Le spese di gestione (vitto, medicinali e visite veterinarie) del cane, di proprietà del sig.
[...]
saranno suddivise al 50%; Pt_2
13. Le spese straordinarie dei figli saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti;
verranno altresì divise al 50% le spese ordinarie di cui al protocollo ad esclusione delle spese di alloggio, vitto e trasporto che graveranno su ciascuno in via diretta;
le spese straordinarie non obbligatorie andranno regolarmente concordate con preavviso di 15 giorni;
quelle ordinarie e quelle obbligatorie andranno comunicate e non necessariamente concordate, salvo che l'importo per ciascuna spesa relativa ad abbigliamento e calzature superi € 100,00, in tal caso andrà condivisa. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
14. Le comunicazioni tra le parti inerenti all'organizzazione dei figli, salvo emergenze relative alla salute, avverranno nelle seguenti fasce orarie: 11:00-13:00 e 18:00-20:00 e solo tramite messaggi whatsapp che dovranno essere essenziali, contenuti nel numero e dovranno essere caratterizzati da linguaggio e toni consoni;
nel caso in cui le parti siano impossibilitate a rispondere tempestivamente per impegni lavorativi o altro, si obbligano a farlo non appena possibile;
15. L'autovettura Classe B intestata alla sig.ra resta alla stessa in uso esclusivo;
Pt_1
16. L'autovettura in uso al sig. Ford Focus, targata DX 420 CL intestata alla sig.ra Parte_2
e alla sig.ra madre del la quale ultima tuttavia non ha mai Pt_1 Persona_3 Parte_2 utilizzato detta vettura, dovrà essere intestata interamente alla sig.ra in subordine, il Persona_3 sig. dovrà intestarsi la quota di proprietà della sig.ra Parte_2 Pt_1
17. Le parti rinunciano alla comunione de residuo;
18. Le parti si impegnano inoltre al rispetto dei seguenti principi:
- Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
3 - Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
- Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
- Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Ciascun minore ha diritto;
- a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori ed entrambi i rami genitoriali parentali;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Alla udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 28.07.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura del giudizio, le spese sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 12.04.2009 nel Comune di
[...]
Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2009);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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