Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/1962, n. 3203
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Sentenza 26 novembre 1962

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In caso di trasferimento dell'azienda, poiche elemento costitutivo della responsabilita solidale dell'acquirente, per i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento, in dipendenza del lavoro prestato, e la conoscenza dei crediti da parte dell'acquirente stesso o la loro risultanza dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro, l'Onere della prova di tali elementi incombe, in base ai principi generali (art 2697 cod civ), sul lavoratore.*

Ai sensi dell'art 2112 cod civ, lo acquirente dell'azienda risponde, in solido con l'alienante, per tutti i crediti dei prestatori di lavoro, di cui abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, ancorche si ricolleghino a rapporti esauriti anteriormente o contestualmente a questo. ( V 1525/59, 2820/54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/1962, n. 3203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3203
    Data del deposito : 26 novembre 1962

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