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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 237/2022 r.g.,
proposto da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Stato di Perugia;
- APPELLANTE
contro
, rappresentate e Controparte_1 Controparte_2
difese dall'Avv. Maurizio Simoni;
- APPELLATE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1
proposto appello avverso la Sentenza n. 168/2022 emessa dal Tribunale di
Spoleto il 16/03/2022, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1061/2014, emesso dal medesimo Tribunale in seno alla convalida di sfratto n. 2263/2014 r.g., in favore delle sigg.re e Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione poiché proposta oltre il termine previsto dall'art. 650 comma I c.p.c., condannando il opponente al Parte_1
pagamento delle spese in favore delle convenute, con distrazione al procuratore antistatario.
Con un unico motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo iniziava a decorrere dalla data in cui l'amministrazione aveva proposto opposizione all'ordinanza di convalida dello sfratto e più
precisamente dall'estrazione della copia del fascicolo relativo alla convalida,
ove era contenuto il decreto ingiuntivo n. 1061/2014.
Per l'appellante i due atti emessi dal Giudice (convalida dello sfratto e decreto ingiuntivo per i canoni di locazione non pagati) sono invero distinti e separati,
secondo quanto dispone l'art. 664 c.p.c., per cui il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo non può decorrere dalla notifica dell'ordinanza di convalida. Né può ritenersi, a parere dell'appellante, che l'Amministrazione avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo con l'estrazione di copia dell'ordinanza di convalida, effettuata ai fini della relativa opposizione, non avendo peraltro parte opposta fornito la prova che
2 l'Amministrazione avesse estratto copia anche del decreto ingiuntivo n.
1061/2014.
Il ha dunque riproposto i motivi di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per intervenuto integrale pagamento delle somme dovute in base al contratto di locazione dell'immobile sito in Todi
e destinato a Caserma dei Vigili del Fuoco.
Si sono costituite e le quali hanno Controparte_1 Controparte_2
chiesto: il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma della sentenza impugnata perché esente da vizi logico giuridici;
in via subordinata, in caso di riforma della motivazione della sentenza sul punto, dichiarare la tardività
dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine ordinario di gg. 40
decorrenti dal 4.08.15 (data del provvedimento di sfratto ed emissione del decreto ingiuntivo) o, alternativamente, oltre il termine decorrente dalla data ricompresa tra il 1.04.15 e 16.06.15, oppure entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di preavviso di sfratto ex art. 650 III° c. quale primo atto dell'esecuzione; in via ulterirmente subordinata: nella non creduta ipotesi che venga ritenuta l'opposizione proposta tempestiva, accertare lo stato di morosità
del al momento del deposito del ricorso per sfratto e di richiesta del Parte_1
decreto ingiuntivo confermandolo integralmente il decreto opposto, o comunque, accertare che il è obbligato al pagamento della indennità Parte_1
di occupazione dell'immobile senza causa nella misura di € 30.300,00 annui, e per gli effetti condannarlo al pagamento della somma di € 48.735,50 oltre gli gli interessi decorrenti dalle singole scadenze al soddisfo, detratte le somme corrisposte dal dopo la data del deposito del ricorso per sfratto e per Parte_1
3 decreto ingiuntivo. In ogni caso: con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07/03/2024, in occasione della quale le parti confermavano le conclusioni già rassegnate con gli atti introduttivi, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto dal non è fondato e va respinto ma Parte_1
per motivazioni diverse da quelle poste a base della sentenza di primo grado. Il
Tribunale di Spoleto ha sancito la tardività dell'opposizione, poiché
l'amministrazione avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1061/2014 sin dal momento in cui ha conseguito copia del fascicolo n. 2263/2014 r.g., nel quale era stata emessa sia l'ordinanza di convalida dello sfratto sia il citato decreto ingiuntivo.
Tale ragionamento non è condivisibile perché la conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1061/2014 si basa sulla mera presunzione che il Ministero potesse essere venuto a conoscenza dello stesso, nel momento in cui aveva visionato il fascicolo relativo alla convalida di sfratto. Tale presunzione non è sorretta da alcun elemento probatorio che conduca a ritenere che, al momento della visione del predetto fascicolo, fosse stata estratta anche copia del decreto ingiuntivo n.
1061/2014.
Ciò premesso, l'opposizione del è comunque tardiva perché è stata Parte_1
effettuata oltre il termine previsto dall'art. 641, I comma c.p.c. E' un dato di fatto incontrovertibile ed incontestato che il avesse avuto conoscenza Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 1061/2014, nel momento in cui gli è stato notificato il
4 relativo atto di precetto. Per stessa ammissione dell'opponente, infatti, “il
debitore ha avuto conoscenza legale del decreto ingiuntivo, coincidendo la
conoscenza legale con la notifica presso l'avvocatura dello Stato, solo in
occasione della trasmissione del relativo precetto all'Avvocatura dello Stato,
con nota del 15.03.2017. Prima di allora l'organo legale non aveva avuto
conoscenza del decreto ingiuntivo emesso e non era stato dunque posto nella
condizione di proporre una tempestiva opposizione” (Memoria difensiva di primo grado del 18.10.2018).
Occorre dunque considerare come dies a quo dell'opposizione il 15.03.2017,
data in cui l'Avvocatura ha avuto conoscenza “legale” del decreto ingiuntivo n. 1061/2014. A decorrere da questa data il aveva 40 giorni per Parte_1
proporre opposizione tardiva che quindi avrebbe dovuto effettuare entro il
29.04.2017.
Il Ministero ha invece proposto opposizione il 02.10.2017, ben oltre il termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza.
Non può al riguardo condividersi quanto sostenuto dall'Avvocatura, secondo la quale il avrebbe potuto proporre l'opposizione sino a 10 giorni Parte_1
dopo l'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 650, III comma, c.p.c., poiché
trattasi di un termine ultimo oltre il quale non è più possibile proporre neanche l'opposizione tardiva.
Invero, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, l'art. 650
c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: - quello di cui al primo comma che è il termine ordinario di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c., con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a
5 soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto,
irregolarmente notificato;
- quello di cui al comma 3 che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine di cui al comma I (Cass.
Civ. n. 17759/2011; sez. unite 14527/2007, se. Unite 9938/2005; 2608/2018,
7560/2022).
L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 con esclusione della fase istruttoria, per la quale viene applicato il parametro minimo non essendo stata espletata in appello).
Poiché l'appellante appartiene all'amministrazione dello Stato, non si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis (Cass. Civ. n. 5955/2014; 24413/2021).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando;
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e in solido tra di loro, delle spese del presente del
[...] Controparte_2
grado, che si liquidano in € 8.469,00, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e
22% iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Perugia il 23/12/2024
6 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Daniela Munzi
Il Presidente
Dott. Claudia Matteini
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