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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1534/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1534/2022
R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
CF. , elettivamente domiciliato in Catania via Firenze n.144, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Enza Maria Bartoli che lo rappresenta e difende;
contro
- in persona del Commissario, Controparte_1
come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306),
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC t, Email_1
nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia,
Avente ad oggetto: accertamento illegittimità ripetizione indebito.
Osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un lavoratore Forestale e, che annualmente inoltra all'INPS di Enna la domanda di Prestazione di
Disoccupazione agricola e di Assegno per il Nucleo Familiare di essere padre di quattro figli, ovvero:
nato il [...] Persona_1
nato il [...] Persona_2
nato il [...] Persona_3
nato il [...] Persona_4
Espone che l'Inps di Enna, a seguito della presentazione delle suddette domande, ha sempre liquidato annualmente la disoccupazione agricola di riferimento e gli ANF ma limitatamente alla moglie ed ai per tre figli. Lamenta la mancata liquidazione dei suddetti assegni in relazione al figlio ed ancora che Per_1
la domanda del 17.04.2019, è stata accolta oltre che parzialmente, (per la moglie e i tre figli ad eccezione del figlio , e con decorrenza solo dal 06.10.2017 e non dal Persona_1
01.01.2017.
Per tale motivo, in data 10.02.2022, per il tramite del patronato di Enna, non avendo CP_2
ricevuto i promessi arretrati e differenza di ANF anche per il 4° figlio e dal 01.01.2017, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS di Enna, per chiedere il pagamento della differenza degli
ANF dovuti per il 4° figlio per le domande inoltrate dagli anni di competenza 2017, 2018, 2019, 2020,
al fine di ottenere la superiore e maggiore quota di ANF liquidabile spettante.
Avendo ricevuto riscontro negativo, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di
Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi
ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero l'ANF
anche per il 4° figlio ad oggi non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di
Autorizzazione per gli ANF del 17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 sino a 6 mesi per l'anno
2021, in ragione dell'ultimo anno del 26 esimo anno di età per il figlio primogenito;
2. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_3
riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa
Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero la quota di assegno ANF anche per il 4° figlio ad oggi
non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di Autorizzazione per gli ANF del
17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 sino a 6 mesi per l'anno 2021, in ragione dell'ultimo anno
del 26 esimo anno di età per il figlio primogenito
3. Condannare l'Inps di Enna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
in favore del qui ricorrente dell'importo complessivo di € 8.709,75 a titolo di ANF non liquidati per il 4° figlio nelle misure supra precisate per ciascun singolo anno, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e/o nella diversa misura quantificata ed accertate dall'On.le
Decidente, anche a seguito di disponenda CTU;
In subordine,
4. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi
ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero l'ANF
anche per il 4° figlio ad oggi non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di
Autorizzazione per gli ANF del 17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 o quella che sarà
accertata;
5. E per l'effetto condannare l'Inps di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore del qui ricorrente dell'importo complessivo pari di € 5.386,5 ( ovvero la
differenza tra quanto spettante e quanto percepito pari ad € 1.539 x 3 anni 2017, 2018 e 2019 ed
ancora € 769,50 quale differenza per le sei mensilità dell'anno 2021), oltre rivaluta- zione monetaria
ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e/o nella diversa misura quantificata ed accertate dall'On.le
Decidente, anche a seguito di disponenda CTU.
L'Inps nel costituirsi in giudizio contestava la sussistenza dei requisiti di legge per fruire della prestazione in oggetto anche in riferimento al primogenito del ricorrente.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
********
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26
della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto poi ai nostri fini rileva, si ha riguardo al disposto dell'art 1 comma 11 della legge
296/2006:
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali,
sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché
studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008. Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione
Segnatamente, nella risoluzione della presente vertenza, soccorre l'univoco disposto della lett.d)
della norma sopra calendata ai sensi del quale, i figli che concorrono alla determinazioni dell'assegno
( in caso di nuclei familiari di tre o più figli di età inferiore a 26 anni come quello del ricorrente) sono solo i figli minori e quelli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni.
Il primogenito del ricorrente, ha superato l'età ricompresa nella suddetta Persona_1
forbice, già in data 24.06.2016 (essendo nato il [...]) e quindi abbondantemente, alla data dell'
01.01.2017, da cui si pretende di far decorrere il diritto alla integrazione dell'assegno.
L'INPS pertanto, nell'escludere il figlio primogenito ai fini del computo della misura dell'assegno spettante al ricorrente, ha operato correttamente.
Il ricorso va per tale via, rigettato.
Nulla occorre disporre sulle spese ex art 152 disp.att. c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso.
Nulla dispone sulle spese.
Enna, 08.10.2015.
Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1534/2022
R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
CF. , elettivamente domiciliato in Catania via Firenze n.144, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Enza Maria Bartoli che lo rappresenta e difende;
contro
- in persona del Commissario, Controparte_1
come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306),
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC t, Email_1
nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia,
Avente ad oggetto: accertamento illegittimità ripetizione indebito.
Osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un lavoratore Forestale e, che annualmente inoltra all'INPS di Enna la domanda di Prestazione di
Disoccupazione agricola e di Assegno per il Nucleo Familiare di essere padre di quattro figli, ovvero:
nato il [...] Persona_1
nato il [...] Persona_2
nato il [...] Persona_3
nato il [...] Persona_4
Espone che l'Inps di Enna, a seguito della presentazione delle suddette domande, ha sempre liquidato annualmente la disoccupazione agricola di riferimento e gli ANF ma limitatamente alla moglie ed ai per tre figli. Lamenta la mancata liquidazione dei suddetti assegni in relazione al figlio ed ancora che Per_1
la domanda del 17.04.2019, è stata accolta oltre che parzialmente, (per la moglie e i tre figli ad eccezione del figlio , e con decorrenza solo dal 06.10.2017 e non dal Persona_1
01.01.2017.
Per tale motivo, in data 10.02.2022, per il tramite del patronato di Enna, non avendo CP_2
ricevuto i promessi arretrati e differenza di ANF anche per il 4° figlio e dal 01.01.2017, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS di Enna, per chiedere il pagamento della differenza degli
ANF dovuti per il 4° figlio per le domande inoltrate dagli anni di competenza 2017, 2018, 2019, 2020,
al fine di ottenere la superiore e maggiore quota di ANF liquidabile spettante.
Avendo ricevuto riscontro negativo, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di
Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi
ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero l'ANF
anche per il 4° figlio ad oggi non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di
Autorizzazione per gli ANF del 17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 sino a 6 mesi per l'anno
2021, in ragione dell'ultimo anno del 26 esimo anno di età per il figlio primogenito;
2. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_3
riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa
Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero la quota di assegno ANF anche per il 4° figlio ad oggi
non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di Autorizzazione per gli ANF del
17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 sino a 6 mesi per l'anno 2021, in ragione dell'ultimo anno
del 26 esimo anno di età per il figlio primogenito
3. Condannare l'Inps di Enna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
in favore del qui ricorrente dell'importo complessivo di € 8.709,75 a titolo di ANF non liquidati per il 4° figlio nelle misure supra precisate per ciascun singolo anno, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e/o nella diversa misura quantificata ed accertate dall'On.le
Decidente, anche a seguito di disponenda CTU;
In subordine,
4. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli ANF per Nuclei numerosi
ai sensi della Legge 27/2006 n. 296 e dalla stessa Circolare Inps n. 13 del 12.01.2007, ovvero l'ANF
anche per il 4° figlio ad oggi non riconosciuto e liquidato, dalla data dell'originaria domanda di
Autorizzazione per gli ANF del 17.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2017 o quella che sarà
accertata;
5. E per l'effetto condannare l'Inps di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore del qui ricorrente dell'importo complessivo pari di € 5.386,5 ( ovvero la
differenza tra quanto spettante e quanto percepito pari ad € 1.539 x 3 anni 2017, 2018 e 2019 ed
ancora € 769,50 quale differenza per le sei mensilità dell'anno 2021), oltre rivaluta- zione monetaria
ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e/o nella diversa misura quantificata ed accertate dall'On.le
Decidente, anche a seguito di disponenda CTU.
L'Inps nel costituirsi in giudizio contestava la sussistenza dei requisiti di legge per fruire della prestazione in oggetto anche in riferimento al primogenito del ricorrente.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
********
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26
della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto poi ai nostri fini rileva, si ha riguardo al disposto dell'art 1 comma 11 della legge
296/2006:
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali,
sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché
studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008. Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione
Segnatamente, nella risoluzione della presente vertenza, soccorre l'univoco disposto della lett.d)
della norma sopra calendata ai sensi del quale, i figli che concorrono alla determinazioni dell'assegno
( in caso di nuclei familiari di tre o più figli di età inferiore a 26 anni come quello del ricorrente) sono solo i figli minori e quelli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni.
Il primogenito del ricorrente, ha superato l'età ricompresa nella suddetta Persona_1
forbice, già in data 24.06.2016 (essendo nato il [...]) e quindi abbondantemente, alla data dell'
01.01.2017, da cui si pretende di far decorrere il diritto alla integrazione dell'assegno.
L'INPS pertanto, nell'escludere il figlio primogenito ai fini del computo della misura dell'assegno spettante al ricorrente, ha operato correttamente.
Il ricorso va per tale via, rigettato.
Nulla occorre disporre sulle spese ex art 152 disp.att. c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso.
Nulla dispone sulle spese.
Enna, 08.10.2015.
Il giudice del lavoro