Articolo 2 della Legge 12 aprile 1995, n. 113
Articolo 1
Versione
5 maggio 1995
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 3.670 milioni per l'anno 1994, in lire 4.280 milioni per l'anno 1995 ed in lire 2.140 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2 pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 maggio 1995