Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1781
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1964
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1964