Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05443/2025REG.PROV.COLL.
N. 08518/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8518 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Settima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dell’appellante -OMISSIS-;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato dello stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, Maggiore -OMISSIS- (attualmente Tenente Colonnello), al tempo dei fatti di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prestava servizio quale effettivo presso il Comando di Divisione “Acqui”, con sede in -OMISSIS- (Napoli), nel ruolo di Capo Sezione Pianificazione Corrente dell’Ufficio Piani.
In data 26 gennaio 2015 il sig. -OMISSIS-, scelto sulla base di un sorteggio a campione, veniva sottoposto ad un periodico test antidroga.
Recatosi nel laboratorio pubblico presso l’Ospedale militare di Caserta, il ricorrente rendeva edotto il personale medico dell’assunzione nei giorni precedenti di farmaci (Coefferalgan) per la cura di una sindrome influenzale, nonché di aver subito l’estrazione di una radice dentale in anestesia locale per la quale gli veniva somministrato la carboplyina.
In data 3 febbraio 2015, il -OMISSIS- era quindi convocato dal Direttore del Servizio Sanitario per comunicazioni urgenti, essendo il test risultato positivo all’uso della cocaina.
Come previsto dal protocollo, l’interessato era posto in licenza di convalescenza ed era sottoposto ad inchiesta formale di carattere disciplinare.
Riferiva il ricorrente, al riguardo, di non essere stato avvisato circa la possibilità di chiedere un “test di revisione”, ma che comunque si era rivolto ad un laboratorio privato presso cui si era sottoposto ad una nuova analisi in data 6 febbraio 2015, test il cui risultato era negativo.
In data 16 febbraio 2015 il -OMISSIS- apprendeva che, anche il successivo test, effettuato sullo stesso campione prelevato presso il laboratorio pubblico, dava al contrario di quello privato esito positivo.
In data 27 febbraio 2015 il ricorrente era quindi inviato presso la Commissione Medico Ospedaliera di Roma ove era sottoposto ad un ulteriore test il cui esito era negativo, al pari di quello effettuato il successivo 15 giugno 2015.
In data 25 giugno 2015 il Ministero della Difesa chiudeva il procedimento formale a carico del -OMISSIS-, all’esito del quale adottava il censurato decreto n. 383/I-3/2015 del 15 settembre 2015, notificato il successivo 8 ottobre 2015, col quale veniva disposta, nei suoi confronti, la sospensione disciplinare dall’impiego della durata di 6 mesi.
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.A.R. Campania il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
« a) del D.M. 383/I-3/2015 del 15 settembre 2015 (notificato il successivo 8 ottobre) col quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha applicato al ricorrente la sanzione di stato consistente nella sospensione disciplinare del Maggiore --OMISSIS- “... per mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi degli artt. 879, 1357, 1359 del Decreto Legislativo 15 marzo 2015, n. 66 e successive modifiche e integrazioni...”;
b) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e consequenziale a quello sopra impugnato e, in particolare, se e laddove rilevante:
b1) della definizione del procedimento disciplinare all’esito di inchiesta formale svolta dal Generale di corpo d’armata-OMISSIS-nei confronti del Maggiore -OMISSIS- del 25/06/2015 (cfr. doc. 2);
b2) dell’esito delle analisi tossicologiche, dalle quali emerge che il ricorrente è risultato positivo al test per la presenza di cocaina …».
Deduceva le seguenti doglianze:
« 1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 1357, d.lgs. n. 66/2010, nonché del dec. Min. Difesa del 16/07/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto.
2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 1357, d.lgs. n. 66/2010, nonché del dec. Min. Difesa del 16/07/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto, omessa considerazione di circostanze essenziali.
3. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione.
4. Eccesso di potere/straripamento per sproporzionalità della sanzione; carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, apoditticità ed incongruità della motivazione ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 1357 d.lgs. n. 66/2010, nonché del dec. Min. Difesa del 16/07/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto.
II. Error in iudicando. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 1357, d.lgs. n. 66/2010, nonché del dec. Min. Difesa del 16/07/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto, omessa considerazione di circostanze essenziali.
III. Error in iudicando. Violazione art. 3 l. 241/1990. Carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità. Erroneità’, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione.
IV. Error in procedendo. Omessa pronunzia su un motivo di ricorso ».
5. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è fondato.
7.1. - In merito al primo motivo di appello, relativo alla mancata sterilità del campione ed alla omessa osservanza delle procedure di assunzione del campione, ritiene questo Collegio non condivisibili le conclusioni cui è giunto il primo Giudice.
Sul punto va osservato che la procedura da seguire per l’effettuazione di tale tipologia di prelievi nei confronti di militari è stabilita dal decreto del Ministero della Difesa del 16 luglio 2010 recante: “ Regolamento per l’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope in militari addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi presso il Ministero della Difesa ”.
In particolare l’art. 12, comma 3, del citato decreto prevede che “ l’urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di plastica ”, e, inoltre, che “ i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il militare e il D.S.S. appongono congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere «A», «B» e «C». ”.
L’art. 12, comma 4, così dispone:
«… 4. Verbale di prelievo e trasmissione del campione:
- il D.S.S. compila per ciascun militare il verbale di prelievo in triplice copia, utilizzando l’Allegato C di cui alle presenti disposizioni;
- detto verbale deve riportare generalità del militare e del D.S.S., luogo in cui è stato eseguito il prelievo, data e ora del prelievo, quantità di urina raccolta;
- il verbale deve essere firmato dal Dirigente il Servizio Sanitario (D.S.S.) responsabile del prelievo del campione e controfirmato dal militare il quale, in tal modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo di urina.
- Il militare può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.
- Il verbale riporterà l’elenco dei farmaci eventualmente assunti negli ultimi trenta giorni;
- una copia del verbale viene consegnata al militare, una copia rimane al D.S.S. e una copia viene trasmessa al Servizio medico militare competente;
- il trasporto per l’invio al laboratorio deve avvenire secondo le norme vigenti;
- alla consegna il Servizio medico militare competente diventa responsabile della custodia e conservazione dei campioni;
- l’apertura del contenitore termico, contenente i campioni, avviene presso la sede del Servizio medico militare competente che esegue le analisi.
Il Servizio medico militare competente accerta l’integrità dei campioni e la corrispondenza al verbale di prelievo, redigendo ulteriore verbale (Allegato D di cui alle presenti disposizioni) col quale comunica al D.S.S. eventuali non conformità riscontrate. …».
L’art. 13, comma 1, del citato decreto ministeriale statuisce che “ A richiesta dell’interessato si procederà ad un ulteriore test, detto test di revisione, da effettuarsi sul Campione “C”, eseguito presso un’altra struttura sanitaria, diversa da quella che ha effettuato il test su Campione “A” e “B”, indicata dal militare e con onere a suo carico ”.
La circolare del 21 ottobre 2014, all. C alla lett. 3023/41.3/P.S., specifica ed integra il decreto in esame, dettando il “ Protocollo per l’esecuzione dei Drug Test in Territorio Nazionale ”, che così dispone al punto 3:
“ I Dirigenti il Servizio Sanitario cureranno la raccolta dei campioni presso gli Enti mediante un contenitore sterile monouso a prova di manomissione … La raccolta verrà effettuata … adottando tutte le misure che, salvaguardando il riserbo personale, assicurino l’identità, l’autenticità e l’integrità del campione ed evitino tentativi di adulterazione dello stesso … La chiusura del contenitore avverrà alla presenza del militare …”.
A fronte di tale procedura l’appellante aveva denunziato già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che non risultava tra gli atti trasmessi e depositati in giudizio alcun verbale delle operazioni svolte dai sanitari in ordine all’effettuazione del prelievo da cui si potesse evincere l’osservanza di tali disposizioni di garanzia.
Il -OMISSIS- rilevava, inoltre, che:
i) il contenitore veniva fornito allo stesso militare privo di busta di plastica sterile e del coperchio;
ii) il coperchio veniva apposto in un secondo momento non dal sig. -OMISSIS- (al quale era stato consegnato solo il contenitore da riempire) - a garanzia da ogni contaminazione o sostituzione del campione - ma da un componente del personale medico, il quale, inoltre, eseguiva l’operazione di chiusura di spalle; solo successivamente gli veniva riconsegnato il campione con già apposta la fascetta gialla a sigillo;
iii) il tipo di contenitore utilizzato non era quello prescritto a garanzia della sua integrità, cioè un contenitore a “ tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il militare e il D.S.S. appongono congiuntamente la propria firma ”;
iv) a quanto l’appellante ricordava, il contenitore aveva un adesivo direttamente sul coperchio su cui si era apposta la sottoscrizione, ma che non prendeva, per forma propria, anche i bordi di chiusura e quindi incapace di garantire lo scopo;
v) non veniva avvisato, né notiziato da alcuno della possibilità di chiedere il test di revisione ai sensi della citata disposizione ove fosse stata comunicata la positività ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale del 16 luglio 2010.
Dette circostanze non sono state specificamente contestate ai sensi dell’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo dall’Avvocatura erariale costituitasi per il Ministero, che ha depositato sia in primo grado, sia in appello una memoria di mero stile.
A fronte di tali contestazioni il T.a.r. al par. 3.3.1 della sentenza appellata si limita a fare riferimento alla Relazione finale del 2° Comando Interforze ove si afferma che la procedura prescritta è stata rispettata.
Tuttavia il Giudice di primo grado non considera la questione posta a fondamento del primo motivo del ricorso introduttivo (reiterata nel primo motivo di appello) e cioè quella relativa alla omessa redazione di un verbale in contraddittorio che attesti, anche sinteticamente, la correttezza della procedura seguita, ovvero raccolga eventuali rilievi ed eccezioni, verbale di cui non si fa menzione in detta Relazione finale.
Nella specie non risulta essere stato redatto e sottoscritto alcun verbale di tali operazioni, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto ministeriale del 16 luglio 2010 (la cui ratio è chiaramente quella di garantire la massima tutela dall’adulterazione del campione), né risulta in atti.
Deve, quindi, ritenersi che il test effettuato il 26 gennaio 2015 sia inadeguato a scongiurare errore/adulterazioni.
In mancanza del verbale prescritto, le affermazioni e contestazioni del ricorrente non possono essere superate attraverso le deduzioni, in sede disciplinare dell’ufficiale istruttore, essendo il verbale la fonte di garanzia della correttezza della procedura.
Ne consegue che il risultato delle analisi del 26 gennaio 2015 non può essere utilizzato come legittimo presupposto delle sanzioni irrogate con l’impugnato decreto, in assenza del verbale con cui si “… attesta la corretta esecuzione del prelievo di urina …” (cfr. art. 12, comma 4, del D.M. 16 luglio 2010).
Deve cioè ritenersi, che in presenza dell’obbligo di redazione del verbale di prelievo e trasmissione del campione di urina, laddove questo non sia stato redatto e sottoscritto, detta circostanza di per sé determini la non utilizzabilità del campione, laddove l’interessato contesti e denunzi la violazione del protocollo, come avvenuto nella fattispecie in esame.
In ogni caso, a fronte di contestazioni da parte dell’interessato relativamente alla metodica del prelievo, è l’Amministrazione a dover provare aliunde l’osservanza di tale metodica, attraverso fonti fattuali puntuali (dichiarazioni di coloro che hanno preso parte all’attività, ecc.), cosa nella specie neppure allegata.
Le violazioni di cui sopra trovano poi conferma rispetto agli esiti negativi dei successivi esami effettuati sia presso una struttura scelta dal sig. -OMISSIS-, sia presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma (il primo dei quali nello stesso mese di febbraio 2015).
Detto elemento (peraltro confermato dalle successive analisi svolte negli anni successivi) è stato del tutto sottovalutato nel corso dell’istruttoria, ed anche dal T.a.r. nella sentenza appellata.
Infatti l’impugnato provvedimento risalente al 15 settembre 2015 è stato emanato prima che l’Amministrazione fosse venuta a conoscenza di un atto che avrebbe potuto influire sulle determinazioni da assumere (in ordine sia all’ an , sia al quantum ): ci si riferisce all’accertamento medico del 7 ottobre 2015 effettuato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che a seguito di visita collegiale riteneva il Magg. -OMISSIS- idoneo al servizio militare, in quanto non si era evidenziata traccia di stupefacenti.
I suddetti elementi (come detto, non specificamente contestati dalla controparte costituita) sono tali da porre in serio dubbio l’affermazione in ordine alla “ incontrovertibilità dell’esito positivo dell’esame chimico-analitico ”, nonché “ l’irrilevanza di quello negativo delle analisi alle quali l’Ufficiale si è sottoposto privatamente ” (cfr. pag. 2 del provvedimento del 15 settembre 2015).
7.2. - Con il secondo motivo di appello il sig. -OMISSIS- rileva di aver assunto prima del test del 26 gennaio 2015 farmaci antinfluenzali e anestetici locali odontoiatrici.
Anche detto motivo va accolto.
7.2.1. - Relativamente al profilo relativo alla assunzione di farmaci antinfluenzali, il T.a.r. osserva che: “… tali farmaci, …, non sembrano idonei a falsare i risultati delle analisi e soprattutto delle controanalisi …”.
Tuttavia, l’Amministrazione con l’impugnato provvedimento non ha preso in considerazione l’ulteriore profilo addotto dall’interessato anche in sede di inchiesta formale, ossia l’assunzione di farmaci antiinfluenzali ( CO ) nei giorni immediatamente precedenti il test, nonché la sottoposizione dello stesso a estrazione chirurgica della radice, effettuato in anestesia locale ( PL ).
Sul punto si rileva che, con riguardo all’effetto adulterante dei farmaci antiinfluenzali, la giurisprudenza amministrativa ne ha espressamente riconosciuto l’effetto distorcente sulle analisi da drug-test :
«… Il Tribunale regionale ha ritenuto corretta la procedura di accertamento diagnostico, considerando irrilevante la dichiarata avvenuta assunzione da parte del ricorrente, sulla scorta di certificazione medica, di un farmaco antinfiammatorio (CO) … Tale farmaco contiene codeina e - come si legge nella letteratura - questa sostanza viene metabolizzata dal fegato e in parte trasformata in morfina, dunque in un oppiaceo il cui accertamento ha portato all’esclusione dal concorso . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 556).
Né la difesa dell’Amministrazione ha osservato alcunché in merito. Pertanto, l’affermazione del Tribunale è rimasta priva di motivazione.
7.2.2. - Neppure in merito all’assunzione di anestetici locali odontoiatrici - al pari dei precedenti - la decisione del T.a.r. non può essere condivisa.
Il T.a.r. ha affermato: “… Come chiarito nella Relazione, se è vero che i citati principi attivi possono originare un “falso positivo” in sede di analisi di I livello, eseguite con sistema di immunometria qualitativa, il rischio è tuttavia del tutto inesistente in sede di controanalisi, atteso che queste ultime sono eseguite con sistema di spettrometria di massa, idoneo ad individuare con precisione la molecola ricercata escludendo la possibilità di un esito positivo dovuto alla presenza di molecole similari …”.
Il -OMISSIS-, oltre ad aver assunto il suddetto antinfiammatorio, si era sottoposto nei giorni precedenti al test del 26 gennaio 2015 allo screening ed estrazione della radice molare, intervento effettuato in anestesia in data 24 gennaio 2015, soli due giorni prima del test, fatto reso noto sia al momento del prelievo, sia in sede di istruttoria per l’inchiesta formale (cfr. documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Come risulta dalla scheda tecnica prodotta nel corso dell’istruttoria, proprio l’anestetico ( OP ) utilizzato “… è composto da diversi principi attivi, uno dei quali è la mepivacaina cloridrato, ovvero un derivato della morfina, alla stregua della cocaina … la struttura organico-chimica della mepivacaina cloridrato è simile alla cocaina … la cocaina risulta essere direttamente collegabile al principio attivo del farmaco LY 20 MG …”.
Alla luce di detti effetti distorcenti la veridicità e la genuinità del test del 26 gennaio 2015 è da porre fortemente in dubbio.
7.3. - Con il terzo motivo di appello il sig. -OMISSIS- pone in rilievo l’erroneità della sentenza appellata anche con riferimento al profilo dell’esito negativo delle analisi svolte presso altro laboratorio.
Tale aspetto è parimenti meritevole di positivo apprezzamento.
Il T.a.r. si riporta, anche sul punto specifico, al contenuto della Relazione finale:
«… Per quanto concerne il punto 4), il ricorrente rimarca la rilevanza di due referti di analisi effettuate presso il Laboratorio "S. Anna" nelle date del 6 febbraio e del 13 marzo 2015, analisi che attestano l’assenza di cocaina.
Nella Relazione finale si replica col rilievo che, ai predetti referti, non può essere attribuito valore determinante per una serie concomitante di ragioni:
- l’esame è stato eseguito undici giorni dopo il primo test svoltosi presso il laboratorio militare
- l’esame non è stato eseguito presso una struttura pubblica;
- l’analisi del campione non è stata effettuata utilizzando il sistema della spettometria di massa.
Per di più, il ricorrente non ha contestato formalmente il referto delle controanalisi - notificatogli li 18 febbraio 2015 - il quale ha confermato l’esito di positività alla cocaina.
Infine, vi è la considerazione che lo stesso certificato medico emesso dall’odontoiatra il 2 febbraio 2015, non è stato esibito dal ricorrente nelle sedi e nei modi preposti per la contestazione dell’esito delle analisi, ma solo nell’ambito dell’inchiesta apertasi a fini disciplinari. …».
A tal riguardo sono necessarie le seguenti considerazioni.
Quando il sig. -OMISSIS-, in data 3 febbraio 2015, è stato convocato dal Direttore del Servizio Sanitario per la comunicazione urgente, all’esito del drug test , della positività all’uso della cocaina, non risulta essergli stato comunicato null’altro, ed in particolare la possibilità di sottoporsi a proprie spese a test di revisione con un nuovo prelievo (circostanza non contestata dalla controparte).
In ogni caso il militare si rivolgeva nell’immediato ad un laboratorio privato per rieffettuare l’analisi in proprio.
In data 6 febbraio 2015 effettuava l’analisi presso il Laboratorio di Analisi Cliniche S. Anna, in Frattaminore ed il test dava esito negativo.
Deve considerarsi, in merito, l’impossibilità - come da letteratura scientifica - di eliminare i residui di un eventuale uso di sostanza stupefacente (quale la cocaina) nel giro di soli 10 giorni dall’analisi incriminata e, dunque, tale esito avrebbe ben potuto, una volta fatto presente all’Amministrazione, insinuare quantomeno un ragionevole dubbio in ordine alla sterilità del contenitore e innescare quantomeno un approfondimento istruttorio, cosa che non è avvenuta.
Il -OMISSIS- in data 16 febbraio 2015 veniva a conoscenza - come visto in precedenza - che anche il successivo test (effettuato sempre sullo stesso campione) dava esito positivo.
I successivi ed ulteriori test (del 27 febbraio 2015 ed analogamente del 15 giugno 2015), a cui il -OMISSIS- è stato sottoposto presso la Commissione Medico Ospedaliera di Roma, in condizione di massima asetticità e correttezza, invece, hanno dato esito negativo.
Alla luce di quanto esposto emerge con evidenza che l’unica positività riscontrata a seguito del drug test è quella relativa alle prime analisi effettuate in data 26 gennaio 2015, successivamente riconfermata in data 16 febbraio 2015, ma con un test effettuato sempre sullo stesso campione e non a seguito di un test di revisione.
I successivi test, eseguiti di propria iniziativa dal sig. -OMISSIS-, in quanto non avvisato né notiziato della possibilità di chiedere un test di revisione su nuovo campione, ma, anche i test effettuati successivamente in strutture pubbliche, hanno avuto tutti esito negativo.
La positività del test - fondamento del contestato provvedimento disciplinare - è stata assunta dall’Amministrazione come dato incontrovertibile, in modo apodittico, senza considerare quanto rappresentato in sede di procedimento disciplinare nelle proprie difese, nonché a fronte delle ulteriori e successive analisi sia private, ma anche pubbliche presso l’Istituto di Medicina Legale in Roma.
Così come le analisi dell’appellante sono state considerate dalla P.A. irrilevanti senza spiegarne la ragione.
Sul punto - come visto - il decreto ministeriale prevede che il secondo accertamento sia di fatto facoltativo e su richiesta dell’interessato, oltre che a sue spese.
Deve, conseguentemente, richiedersi la certezza che l’interessato sia formalmente posto a conoscenza di tale facoltà, cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie.
7.4. - L’ultimo motivo di appello, con cui si denunzia l’omessa pronunzia da parte del T.a.r. sull’ultimo motivo di ricorso ove era denunciata la sproporzionalità della sanzione applicata, rimane assorbito in conseguenza delle considerazioni in precedenza esposte.
8. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto, con annullamento degli atti impugnati.
9. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.