Decreto cautelare 9 gennaio 2014
Sentenza 8 luglio 2015
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/07/2015, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09193/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2014, proposto da:
S.r.l. Ginestre Village, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Confalonieri, 5;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Alessio Mauro, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Francesco Denza, 27;
nei confronti di
S.r.l. Cooperativa Edilizia La Spiaggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stanislao Francini e Antonino Galletti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
per l'annullamento
dell'avviso di procedura comparativa ex art. 37 del codice della navigazione prot. n. 54232 del 5 dicembre 2013, in uno all’allegato bando, con il quale l'Amministrazione comunale ha invitato la società ricorrente a partecipare alla licitazione privata per l'assentimento in concessione di n. 5 villini in muratura ad uso soggiorno estivo insistenti su area demaniale marittima ;
della presupposta determinazione dirigenziale del Comune di Anzio n. 249 del 2013;
della nota del Comune di Anzio prot. n. 52886 del 2013;
per quanto occorrer possa, della deliberazione del C.C. di Anzio, indicata nell’avviso prot. n. 54232 del 2013, nonché della presupposta delibera sindacale n. 54 del 2013;
del provvedimento con cui il comune di Anzio riduceva ad un anno la validità del rinnovo della concessione;
per quanto occorrer possa, della deliberazione di G.C. di Anzio n. 115 del 23 dicembre 2013;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e determinazione comunale;
in subordine:
dell’invito alla licitazione privata trasmesso alla concessionaria uscente ovvero di qualsivoglia altro atto presupposto;
nonché per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza della ricorrente in data 4 novembre 2013;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione comunale a concludere il procedimento avviato con l’avviso pubblico prot. n. 33700 dell’1 agosto 2013, attraverso il rilascio in favore della ricorrente del titolo concessorio richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anzio e della Soc. Cooperativa Edilizia La Spiaggia a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria della ricorrente depositata in data 9 gennaio 2015, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante censurava i provvedimenti sopra specificati per numerosi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento per cui è causa.
Si costituivano l’Amministrazione e la Società controinteressata per resistere al ricorso.
Con memoria per l’udienza di discussione, la Società ricorrente chiedeva di dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse.
Tale richiesta era ribadita anche in sede di discussione.
Pertanto, a seguito del deposito di ulteriori memorie, nelle quali peraltro era rappresentato che il termine di validità della concessione di cui alla procedura d’interesse era ormai spirato, la causa era trattenuta in decisione all’udienza dell’11 febbraio 2015.
Osserva il Collegio che, a fronte della ribadita richiesta della parte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2015 e 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
IL SEGRETARIO