Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24706/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.
[...]
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, con domicilio ex lege in
VIA ARMANDO DIAZ 11 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. EMILIO Controparte_2
PERUGINI, con elezione di domicilio in VIA GIUSTINIANI 11,
BENEVENTO;
RESISTENTE
OGGETTO: opp DI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30-12-2023, l' ha proposto Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli n. 1407 del 28-11-2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore del proprio dipendente, , il Controparte_2 pagamento della somma di Euro 14.089,60, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per l'attività svolta quale avvocato presso l'Avvocatura dell' Controparte_3
eccependo che il diritto alla liquidazione delle cd. “propine” ex
[...] art. 9 del D.L. n. 90/2014, era subordinata alla capacità di spesa dell'apposito capitolo di bilancio ed altresì al rispetto dell'iter di liquidazione delle spese, nella specie mancanti, secondo la disciplina
5.12.2017 n. 37, disciplinante le fasi di stanziamento, impegno, Pt_3 liquidazione e pagamento;
eccepiva, in ogni caso, la compensazione con le maggiori somme, nella misura di € 15893,68, corrisposte all'avv.
, per gli anni dal 2016 al 2022, per compensi professionali, senza CP_2 riduzione del 15% delle tariffe forensi, oneri contributivi assistenziali e previdenziali e IRAP, dovute all'Erario. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la compensazione con i maggior importi dovuti. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta che, con articolata memoria, chiedeva rigettarsi le eccezioni dell' in Pt_1 merito alla incapienza dei fondi e all'inesigibilità dei crediti confermandosi il decreto ingiuntivo;
deduceva, in ogni caso, che la domanda era fondata anche ex art.2041 c.c.; eccepiva, infine, l'illegittimità ed infondatezza dell'eccezione di compensazione e la conseguente azione di recupero con trattenuta mensile in corso da dicembre 2023.
****
Va, in limine litis, affermata la ritualità della costituzione in giudizio dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Pt_1
Ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 1611/1933 e del conseguente DPCM del 2-7-2012, “l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell' Controparte_4
nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i
[...] collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali”.
In tali ipotesi, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati dall'art. 43 del
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo
Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello
Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
Il patrocinio è caratterizzato dal fatto che in giudizio non occorre esibire il mandato né la delibera di incarico, bastando solo che consti la qualità di avvocato dello Stato;
non si applica il restante speciale regime
2 processuale relativo al patrocinio istituzionale (fondamentalmente le regole sul foro erariale, sulla notificazione degli atti processuali all'Avvocatura dello Stato, sulla necessità della autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione di parte civile nel processo penale e sulle norme tributarie di favore); una volta intervenuta l'autorizzazione l'assunzione della rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato assume connotazioni analoghe a quella prevista per le amministrazioni statali.
Si è, quindi, affermato, per quel che più rileva, che in tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato (cfr. Cass. n. 22675 del 19/10/2020;
Cass. n. 21557 del 3/9/ 2018; Cass. n. 6228 del 13/03/2013).
Alla luce di tali principi risulta evidente la pretestuosità dell'eccezione sollevata dalla difesa della parte opposta.
Nel merito, l'opposizione è infondata, prestando adesione, per la completezza delle argomentazioni, alle statuizioni già espresse da altra giurisprudenza di merito di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli
(v. sent. n.4030/2023, rel. Dott. F. Bile).
Preliminarmente appare opportuno rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce, infatti, un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
3 Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (ex multis, Cass. n.
1231 del 14/12/1997; Cass. n. 3671del 14/4/1999) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente
(sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale. Ciò posto, l'avv. , funzionario avvocato dell'Ente CP_2 convenuto in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, invoca il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle competenze professionali maturate ai sensi del Regolamento disciplinante la corresponsione dei compensi spettanti ai legali della UOC Ufficio Legale e Contratti, adottato con delibera dell'Ente n. 183 del 14 aprile 2016.
In particolare, con il procedimento monitorio, ha chiesto ed ottenuto il pagamento delle somme, maturate a titolo di compensi professionali, di cui alle determine del Dirigente dell'UO competente Affari e Contratti n. 16 del 1/10/2021 per € 5.618,50, n. 18 del 9/12/2021 per € 4.361,35, e n. 19 del 29/12/2021 per € 4.109,75. L'Amministrazione opponente, senza contestare l'an e il quantum della pretesa creditoria, ha eccepito, nella sostanza, l'inesigibilità del credito per mancato completamento della procedura di liquidazione dei compensi, sotto due concorrenti motivi: il diritto alla liquidazione dei compensi degli avvocati interni è subordinata, giusta le disposizioni ex art. 9 del D.L. n. 90/2014, alla capacità di spesa dell'apposito capitolo di bilancio, che nella specie sarebbe mancante;
secondo la disciplina generale di cui ai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n.827 del 23/05/24 e quella speciale contenuta nel Regolamento Contabile del 7 giugno 2018 n.
5 della previsto dall'art. 10 della Parte_2 Parte_3
5.12.2017 n. 37, disciplinante le fasi di stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento, l'iter di liquidazione delle spese, in particolare con riferimento alle determine nn. 18 e 19, non sarebbe stato completato perché non ancora pubblicate, necessitando ancora della verifica da parte del Responsabile dell'UO Personale, della copertura del tetto di spesa e delle trattenute di legge.
4 Orbene, le eccezioni di inesigibilità del credito per mancanza di copertura di spesa e per la asserita natura endoprocedimentale delle determine di liquidazione si ritiene essere infondate.
In punto di fatto è pacifico che l'avv. sia dipendente dell' CP_2 ente pubblico e che, inquadrata nel ruolo legale, svolga abitualmente, nell'ambito di una prestazione lavorativa unitaria, l'attività di difesa in giudizio dell'ente. I compensi da lei richiesti non costituiscono, pertanto, corrispettivo per l'attività professionale, che trovi titolo nel conferimento di incarico distinto rispetto al contratto di lavoro e che si aggiunga all'attività lavorativa subordinata svolta, ma costituiscono una voce della sua retribuzione. L'affermazione che precede discende dall'insegnamento della Corte di legittimità per il quale, il dipendente di ente pubblico il quale svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in giudizio dell'ente, non ha diritto a percepire, oltre la normale retribuzione, anche onorari e competenze per l'attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso (Cass. n. 17941 del 8-8-2006, Cass. n. 27316 del
7-10- 2021, Cass. n. 14761 del 10-5-2022). Ciò è quanto avvenuto per il personale, iscritto nell'Albo speciale degli avvocati inseriti nell'Unità Affari Legali (oggi ALDA) dell' . Pt_1
L'ente, con delibera del 14-4-2016 ha, infatti, approvato il Regolamento recante la disciplina della corresponsione dei compensi professionali in favore dei dipendenti in servizio presso l'U.O. Affari Legali e Contratti dovuti in caso di sentenza favorevole, secondo quanto stabilito dal R.D. 1578/133 , dalla legge n. 247/2012 e dalle disposizioni del CCNL del personale del Comparto Sanità e
CCNL Dirigenza. Quindi, è certo che i compensi per l'attività di difesa in giudizio dell'ente datore di lavoro non costituiscano il corrispettivo privatistico per l'attività professionale svolta, ma siano voce retributiva accessoria, spettante proprio in quanto sussista specifica previsione da applicare al relativo rapporto di lavoro (Cass. n. 28349 del 10/10/2023).
Nello stesso senso si è affermato che i compensi in esame “non hanno valenza incentivante, in quanto con gli stessi non si limita ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto” sicché essi “non costituiscono trattamento
5 accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze [in quel caso] degli enti locali, bensì rappresentano essi stessi retribuzione per l'attività professionale espletata in favore dell'ente pubblico” (Corte conti, sez. contr. Liguria, delibera 86/2013, che richiama Corte conti, sez. riunite in sede di contr., delibera 51/2011, richiamata da Corte conti, sez. contr.
parere 18/2018. Vedi, anche Corte conti, sez. contr. Piemonte, Pt_2 delibera 20/2018; id., sez. contr. delibera 235/2017; id., sez. Pt_2 contr., Friuli Venezia Giulia, parere 12/2015; id., sez. contr. Umbria, delibera 102/2015).
Acclarata la natura retributiva dei compensi in esame, occorre, in via successiva, rilevare che, difformemente dalle prospettazioni della difesa dell' la determina dirigenziale di liquidazione del Pt_1 compenso, non costituisce una “mera proposta” di liquidazione, ma atto proprio del dirigente che definisce la procedura, come previsto espressamente dall'art. 5 del citato Regolamento, per il quale: “La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo 4 ha luogo mediante determinazione del dirigente responsabile dell'UO Affari Legali e Contratti. A tale scopo il professionista incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole”. E' pur vero che l'art. 4 prevede che, per l' erogazione dei compensi professionali, “l'Amministrazione si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014”. Gli è, però che, dall'esame del contenuto della determinazione del Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali e Contratti di liquidazione, risulta già positivamente avvenuto il controllo circa la copertura di spesa e, in via successiva, ne discende che l'atto di liquidazione abbia valore di una vera e propria ricognizione di debito ex art.1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è stata emessa dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Depone, invero, univocamente in tale senso il contenuto delle determine in esame nelle quali si legge che “Ai sensi dell'art. 9 commi 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla Legge n.114/2014, la liquidazione dei detti compensi professionali non comporta un superamento dei limiti normativamente imposti”.
6 Non a caso l'atto risulta essere stato adottato ”vista”, tra gli altri “ la deliberazione n. 824/2020 di approvazione del Bilancio di Pt_1 previsione Esercizio 2021 e di bilancio pluriennale 2021/2023”.
Nella specie l'amministrazione non ha negato la sussistenza del rapporto sostanziale non avendo svolto alcuna contestazione in merito al fatto che la parte ricorrente/odierna opposta abbia svolto con successo gli incarichi professionali in oggetto, né ha contestato il quantum dei compensi richiesti, essendo questi stati liquidati nelle determine di cui si discute solo all'esito di previa verifica da parte dell'Ente dei presupposti applicativi del citato Regolamento aziendale.
Pertanto in difetto di allegazione e comunque di prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, stante l'inversione dell'onere di cui al citato art. 1988 c.c. deve ritenersi provato il credito della parte ricorrente. Peraltro l'eccezione di inesigibilità opposta dall'Amministrazione, sotto il profilo della mancata publicazione delle determine, confonde il credito, che è sempre suscettibile di formare oggetto di accertamento e di una pronuncia condannatoria, dalla possibilità di portarlo ad esecuzione forzata, laddove si tratta di profili diversi che non si implicano affatto.
Sul punto la Suprema Corte (v. sent. n. 10222 del 28-5-2020), ha chiarito che: “Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento vale solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 724/1994, non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe
7 impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta”. Ragionando diversamente si finirebbe per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali (v. art. 1183 c.c.).
Sotto ulteriore profilo, come concorrente ratio decidendi, il credito è anche positivamente provato dalla documentazione depositata fin dalla fase monitoria, con la conseguenza che - in difetto di prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della domanda, il cui onere incombeva sull'opponente - l'opposizione va rigettata.
Neppure ha pregio l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa dell' con la quale essa ha fatto valere l'esistenza di un Pt_1 proprio credito per avere corrisposto, per gli anni dal 2016 al 2022, compensi professionali in misura superiore rispetto a quella dovuta in base alle tariffe professionali vigenti (decurtazione del 15%) nonché per gli oneri contributivi e a titolo di IRAP, pure corrisposti e che, invece, dovevano essere trattenuti dal datore di lavoro che, quale adiectus solutionis causa doveva, a sua volta, versarli all'Erario. La difesa della lavoratrice ha contestato la sussistenza del controcredito per plurimi motivi di formali e sostanziali.
Va premesso che, nella specie, si controverte in tema di compensazione atecnica o impropria, che sussiste in caso di crediti originati da unico rapporto (Cass. n. 16800 del 13-8-2015, Cass. n. 33872 del 17-11- 2022).
Per il fatto che la compensazione atecnica riguarda crediti e debiti che hanno origine dallo stesso rapporto, il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione o una domanda riconvenzionale come nel caso della compensazione propria, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, in quanto in tal modo si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. n.
4825 del 19-2-2019, Cass. n. 33872 del 17-11-2022; Cass. n. 6700 del 13/03/2024).
8 Ciò non significa, però, che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo della certezza.
Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi, oltre che liquidi - o di pronta e facile liquidazione - ed esigibili.
D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, 2° co. c.c..
Ora, la compensazione esige la certezza del credito opposto in compensazione: secondo quanto ricordato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, se l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
è controversa, nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale: lo stesso art. 1243, 2° co. c.c., rende inoperante l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito;
in tale ipotesi -è stato precisato- il giudice del credito principale non può ritardare la decisione su tale credito fino all'accertamento, da parte sua o di altro giudice, dell'esistenza di quello opposto in compensazione (Cass. Sez. U. n. 23225 del 15 novembre 2016,;
v. anche, Cass. n. 7474 del 23- 3-2017; Cass. n. 3135 del 04/12/2018;
Cass. n. 27113 del 18/10/2024). Alla stregua di tali principi, poiché l'esistenza del controcredito vantato dall' risulta contestato, sia nell'an che nel quantum da Pt_1 parte dell'avv. , non trattandosi di mero accertamento contabile CP_2 del saldo finale delle contrapposte partite, essa non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Per le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, integralmente confermato con dichiarazione di esecutività.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l alla rifusione delle spese di lite Pt_1 del presente procedimento in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA, CPA con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 19/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
10