Sentenza 19 maggio 2017
Massime • 1
In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altra ipotesi, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.
Commentari • 3
- 1. Art. 178 - Nullità di ordine generalehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 606 - Casi di ricorsohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2017, n. 12612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12612 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2017 |
Testo completo
ORIGINALE 126 12-2 0 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Esecuzione esattoriale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - spese legali- TERZA SEZIONE CIVILE rivalsa del concessionario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 12462/2015 Presidente Dott. ANGELO SPIRITO - Cron. 12612 Consigliere Dott. DANILO SESTINI Rep. e. . Consigliere - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Ud. 22/03/2017 Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO PU Rel. Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12462-2015 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del speciale Avv. ANTONIO DE GIORGI,procuratore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FAZZALARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA PETRAROLI, ALBERTO PETRAROLI giusta procura in 2017 calce al ricorso;
749 ricorrente contro ' persona del Sindaco p.t. dott. COMUNE LECCE in 1 PAOLO PERRONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso ELISABETTA CIULLA giusta procura indall'avvocato calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/02/2015; : - ) . . udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato F. FAZZALARI per delega non scritta;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Equitalia Sud s.p.a. (avente causa dalla SOBARIT s.p.a., poi trasformatasi in Equitalia Lecce s.p.a. e infine incorporata per fusione nella società odierna ricorrente) ha convenuto in giudizio il Comune di Lecce al fine di sentirlo dichiarare obbligato al pagamento in suo favore della somma di euro 11.439,95 a titolo di risarcimento del danno, per aver dovuto corrispondere onorari e competenze professionali ai legali che l'avevano assistita in quindici processi di opposizione a ordinanze di ingiunzione о a cartelle esattoriali;
giudizi in esito ai quali era stata accertata l'irregolarità degli atti emessi dal Comune per motivi attinenti al merito e non per vizi inerenti l'attività di riscossione. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda con sentenza del 5 marzo 2010, confermata dalla Corte d'appello in data 27 febbraio 2015. Avverso quest'ultima decisione, Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso allegando cinque motivi. Il Comune di Lecce resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è fondato. 3 2. La corte d'appello ha rilevato d'ufficio l'intervenuta formazione del giudicato sulle statuizioni concernenti le spese processuali contenute nelle quindici sentenze in cui Equitalia Sud s.p.a. è risultata soccombente a causa dell'accertata irregolarità degli atti emessi dal Comune. на, infatti, ritenuto che la pretesa fatta valere dal riscossione derividei servizi di concessionario dalla regolamentazione delle direttamente spese processuali disposta nelle sentenze rese da vari giudici e che pertanto, in ultimanei giudizi di opposizione» analisi, Equitalia Sud s.p.a. avrebbe dovuto impugnare quelle decisioni, piuttosto che introdurre per il medesimo titolo un nuovo ed autonomo giudizio. Ha aggiunto che la compensazione delle spese processuali < tra opponenti ed opposti» si estende anche ai rapporti fra questi ultimi (ossia fra l'ente impositore e l'agente di riscossione.
3. Tali considerazioni sono errate. Infatti, le sentenze pronunciate su ogni singola nei rapporti fra opposizione fanno stato solamente opponente e resistenti e non concernono affatto i rapporti “interni” di regresso e manleva fra questi ultimi. Equitalia Sud s.p.a. agisce per recuperare dal Comune di Lecce le spese sborsate per il pagamento dei propri legali, non delle spese di lite rimborsate agli opponenti. 4 Quindi non sussiste alcun giudicato - neppure implicito sul diritto dell'agente di riscossione di recuperare dall'ente impositore le spese legali persostenute costituirsi in un giudizio la cui instaurazione è stata determinata da un errore dello stesso ente e non per vizi inerenti l'attività di riscossione.
4. Questa Corte, in una precedente occasione, ha affermato che la disposta compensazione delle spese fra le parti dei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione riguarda tutte le parti opponenti ed opposti;
con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto censurare un tale provvedimento con gli ordinari rimedi impugnatori (Sez. 3, Sentenza 25/02/2016, n. 3697, non massimata). Ed inoltre ha ritenuto che l'agente di riscossione avrebbe potuto far valere in sede di impugnazione della sentenza l'eventuale omessa pronuncia sul capo delle spese relative ai rapporti fra ente impositore e concessionario della riscossione. Tale pronuncia, tuttavia, va raccordata а un altro recente arresto di questa Corte, secondo cui, poiché l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente "creditore interessato" (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha altresì la facoltà di chiedere essere manlevato dal chiamato, quando la contestazionedi ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo 5 agente, ma vizi di procedimento о di merito ascrivibili esclusivamente all'altro (Sez. 6 3, Ordinanza 07/02/2017, n. 3154, non massimata).
5. Queste due recenti pronunce vanno coordinate fra di loro nei termini che seguono. A norma dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, lui che non riguardano nelle liti promosse contro di esclusivamente la regolarità la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. indica, fra gli "oneri di riscossione", le spese esecutive;
17, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 112 del 1999 L'art. dette spese in parte sono poste a carico del debitore e in 17, rimborsate dell'ente creditore (art. parte vengono comma 3), ma restano interamente a carico di quest'ultimo in caso di definitiva inesigibilità (comma 4). Tali disposizioni ribadiscono la regola posta già dall'art. 61, comma 4, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo cui al concessionario spettava il rimborso delle spese delle procedure esecutive. Nel concetto di "spese esecutive" rientrano tanto le spese legali per l'azione esecutiva in senso stretto (con particolare riferimento all'ipotesi in cui il 6 concessionario, anziché operare come agente di riscossione, procede al recupero dei crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche, a norma dell'art. 21 del d.lgs. n. 112 del 1999), quanto quelle occorrenti per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi. Dunque il concessionario ha diritto ad essere manlevato dall'ente creditore dalle spese sostenute per la remunerazione dei propri legali. concessionario ha la facoltà, ma non l'onere, di Il esercitare tale diritto anche nello stesso giudizio di opposizione, in cui comunque deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, perché altrimenti risponde delle conseguenze della lite (Sez. 6 3, Ordinanza 07/02/2017, n. 3154, cit.). Qualora la domanda di manleva sia formulata nell'ambito del giudizio di opposizione e il giudice non l'accolga о non provveda sulla stessa, il concessionario quindi dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori (Sez. 3, Sentenza 25/02/2016, n. 3697, cit.). Tuttavia, se il concessionario non esercita la domanda di manleva in sede di opposizione all'esecuzione, egli non perde l'azione e potrà esercitarla in separata sede.
6. Dunque, la corte d'appello cade in errore allorquando afferma che le spese vennero compensate tra tutte le parti, sicché risulta arbitrario sostenere che tale statuizione non abbia riguardato il rapporto tra gli "opposti"». Il concetto di "parte del giudizio", infatti, ha natura relazionale: l'agente di riscossione e l'ente impositore sono entrambi controparti dell'opponente, ma non sono controparti reciproche, а meno che l'uno non proponga domanda di manleva nei confronti dell'altro. La compensazione delle spese legali, pertanto, non si estende ai rapporti interni fra i due “opposti", giacché gli stessi non sono posti fra loro in una posizione di vittorioso e soccombente o di soccombenti reciproci. Né varrebbe osservare come sembra invece sottintendere la corte d'appello che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, perché il principio riguarda le eccezioni e le difese che si sarebbero potute dedurre in relazione al thema decidendum e non può essere esteso ad eventuali ulteriori pretese fra le parti di cui non si dibatte affatto nel giudico poiché estranee al petitum e alla causa petendi.
7. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di esecuzione c.d. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione procedimento о di merito ascrivibili a vizi del creditore, il diritto del esclusivamente all'ente 8 concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede. Nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva ○ non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori;
nell'altra ipotesi, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra 1'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore".
8. In conclusione, il primo motivo deve essere accolto, con l'assorbimento di quelli ulteriori. L'individuazione del giudicato (erroneamente ravvisato) costituisce, infatti, l'unica effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che, sulla scorta di tale rilievo preliminare, omette di esaminare nel merito la fondatezza della domanda. In particolare, la domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale non stata esaminata dal giudice di merito (che testualmente la pone «in disparte»), né ha costituito oggetto di controricorso incidentale subordinato da parte del Comune, che ben avrebbe potuto dedurre che, qualora fosse stata superata l'eccezione di giudicato, 9 presupposti per l'accoglimento comunque non sussistevano della domanda di controparte. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Spirit Cosimo D'Arrige 0 Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.9. MAG. 2017Oggi Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA my 10