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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POLIDORI PATRIZIA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_1 avanti al Tribunale di LU, al fine di vedersi riconosciuto l'accertamento del suo diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità c.d. anticipata, a decorrere dal mese di agosto 2020. Infatti, a seguito di richiesta effettuata in data 14/06/2019 di pensione di anzianità ( in forza della totalizzazione dei contributi italiani ed esteri ), l' trasmetteva alla ricorrente una comunicazione CP_1 certificativa del suo conto assicurativo, con cui motivava l'assenza dei requisiti necessari ai fini del positivo esito dell'istanza, e con lettera datata 30/10/2020, respingeva la suddetta domanda. Successivamente, e precisamente in data 14/03/2022, la ricorrente – a seguito di regolarizzazione della propria posizione debitoria con l'Istituto perfezionatasi a febbraio 2022 – chiedeva tramite Patronato
Inac all Sede di LU il riesame della domanda di pensione di Controparte_2 CP_1 anzianità, sostenendo che (in forza della suddetta regolarizzazione) il requisito contributivo si era perfezionato nel mese di aprile 2020.
L' in data 12/10/2022 informava la sig.ra che la domanda di pensione CP_1 Parte_1 anticipata presentata a marzo 2022 era stata esaminata, in collegamento con la Centrelink
Australia ai sensi della convenzione Italo-Australiana, con conseguente accoglimento con decorrenza dal 01/04/2022.
A seguito di mancato riscontro circa il ricorso presentato al Comitato Provinciale Sede di LU ( in cui si chiedeva la modifica del provvedimento di liquidazione della suddetta CP_1 pensione), la adiva il presente Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale di LU accertare e dichiarare che ha raggiunto Parte_1 dal mese di aprile 2020 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per la pensione di anzianità
1 anticipata e per l'effetto (della cosiddetta “finestra mobile trimestrale”) dichiarare che da agosto
2020 aveva diritto alla liquidazione della pensione di anzianità , condannare l' in persona CP_1 legale rappresentante pro-tempore, anche tramite nomina di C.T.U, al pagamento in favore della ricorrente delle somme arretrate dalla data di decorrenza (agosto 2020), oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l' contestando le argomentazioni di parte ricorrente e sostenendo che, una volta CP_1 riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda di pensionamento anticipato doveva essere respinta e – solo a seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva – si poteva procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico, decorrente però dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era intervenuta la suddetta regolarizzazione.
La causa è stata discussa tramite scambio di note scritte e decisa con sentenza. Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Risulta pacifico che la ricorrente, in via successiva rispetto alla presentazione della domanda di pensione di anzianità c.d. anticipata ed, in particolare, dopo che l' aveva riscontrato l'assenza del CP_1 requisito contributivo relativamente a periodi pregressi privi di copertura contributiva, abbia versato i contributi obbligatori, le sanzioni e gli interessi, nel mese di febbraio 2022. Inoltre, una volta avvenuta la suddetta regolarizzazione della posizione contributiva da parte della ricorrente, mediante estinzione del pregresso debito previdenziale, l' procedeva alla liquidazione in favore CP_1 della sig.ra del trattamento pensionistico richiesto quale diretta conseguenza dell'estinzione Parte_1 della morosità.
Parte ricorrente, poi, muovendo dal principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
355 del 1989, la quale ha permesso il perfezionamento del requisito contributivo nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario, sostiene, in primo luogo, di aver raggiunto dal mese di aprile 2020 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi ( richiesto per la pensione di anzianità anticipata ) e, in secondo luogo, di aver conseguito il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal mese di agosto 2020 – ossia una volta trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito contributivo (per effetto dell'apertura della cosiddetta “finestra mobile trimestrale”). Invero, la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della domanda, possa risultare perfezionato prima della definizione di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o giudiziaria.
A tal proposito, lo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito dallo stesso Istituto
Previdenziale, ha chiarito – in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare ( nel caso specifico, a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ) in caso di regolarizzazione intervenuta dopo la domanda di pensione di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa, che “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.
2 Ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L. 30 aprile 1969 n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189/2018 e n. 17511/2014), a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all'atto dell'invio dell'istanza medesima: qualora, dunque, alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussista, la domanda dovrà essere rigettata. Tuttavia, l'art. 18 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità, dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”. L'operatività di tale norma è stata, poi, estesa alla c.d. pensione anticipata, all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
A seguito di una lettura conforme delle suddette normative, la circolare n. 171 datata 01/08/1989, CP_1 emessa in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, ha chiarito che è possibile
“perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”. Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo, purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra.
Il ricorso va rigettato.
Le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese. LU, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POLIDORI PATRIZIA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_1 avanti al Tribunale di LU, al fine di vedersi riconosciuto l'accertamento del suo diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità c.d. anticipata, a decorrere dal mese di agosto 2020. Infatti, a seguito di richiesta effettuata in data 14/06/2019 di pensione di anzianità ( in forza della totalizzazione dei contributi italiani ed esteri ), l' trasmetteva alla ricorrente una comunicazione CP_1 certificativa del suo conto assicurativo, con cui motivava l'assenza dei requisiti necessari ai fini del positivo esito dell'istanza, e con lettera datata 30/10/2020, respingeva la suddetta domanda. Successivamente, e precisamente in data 14/03/2022, la ricorrente – a seguito di regolarizzazione della propria posizione debitoria con l'Istituto perfezionatasi a febbraio 2022 – chiedeva tramite Patronato
Inac all Sede di LU il riesame della domanda di pensione di Controparte_2 CP_1 anzianità, sostenendo che (in forza della suddetta regolarizzazione) il requisito contributivo si era perfezionato nel mese di aprile 2020.
L' in data 12/10/2022 informava la sig.ra che la domanda di pensione CP_1 Parte_1 anticipata presentata a marzo 2022 era stata esaminata, in collegamento con la Centrelink
Australia ai sensi della convenzione Italo-Australiana, con conseguente accoglimento con decorrenza dal 01/04/2022.
A seguito di mancato riscontro circa il ricorso presentato al Comitato Provinciale Sede di LU ( in cui si chiedeva la modifica del provvedimento di liquidazione della suddetta CP_1 pensione), la adiva il presente Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale di LU accertare e dichiarare che ha raggiunto Parte_1 dal mese di aprile 2020 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per la pensione di anzianità
1 anticipata e per l'effetto (della cosiddetta “finestra mobile trimestrale”) dichiarare che da agosto
2020 aveva diritto alla liquidazione della pensione di anzianità , condannare l' in persona CP_1 legale rappresentante pro-tempore, anche tramite nomina di C.T.U, al pagamento in favore della ricorrente delle somme arretrate dalla data di decorrenza (agosto 2020), oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l' contestando le argomentazioni di parte ricorrente e sostenendo che, una volta CP_1 riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda di pensionamento anticipato doveva essere respinta e – solo a seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva – si poteva procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico, decorrente però dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era intervenuta la suddetta regolarizzazione.
La causa è stata discussa tramite scambio di note scritte e decisa con sentenza. Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.
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Risulta pacifico che la ricorrente, in via successiva rispetto alla presentazione della domanda di pensione di anzianità c.d. anticipata ed, in particolare, dopo che l' aveva riscontrato l'assenza del CP_1 requisito contributivo relativamente a periodi pregressi privi di copertura contributiva, abbia versato i contributi obbligatori, le sanzioni e gli interessi, nel mese di febbraio 2022. Inoltre, una volta avvenuta la suddetta regolarizzazione della posizione contributiva da parte della ricorrente, mediante estinzione del pregresso debito previdenziale, l' procedeva alla liquidazione in favore CP_1 della sig.ra del trattamento pensionistico richiesto quale diretta conseguenza dell'estinzione Parte_1 della morosità.
Parte ricorrente, poi, muovendo dal principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
355 del 1989, la quale ha permesso il perfezionamento del requisito contributivo nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario, sostiene, in primo luogo, di aver raggiunto dal mese di aprile 2020 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi ( richiesto per la pensione di anzianità anticipata ) e, in secondo luogo, di aver conseguito il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal mese di agosto 2020 – ossia una volta trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito contributivo (per effetto dell'apertura della cosiddetta “finestra mobile trimestrale”). Invero, la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della domanda, possa risultare perfezionato prima della definizione di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o giudiziaria.
A tal proposito, lo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito dallo stesso Istituto
Previdenziale, ha chiarito – in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare ( nel caso specifico, a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ) in caso di regolarizzazione intervenuta dopo la domanda di pensione di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa, che “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.
2 Ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L. 30 aprile 1969 n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189/2018 e n. 17511/2014), a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all'atto dell'invio dell'istanza medesima: qualora, dunque, alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussista, la domanda dovrà essere rigettata. Tuttavia, l'art. 18 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità, dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”. L'operatività di tale norma è stata, poi, estesa alla c.d. pensione anticipata, all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
A seguito di una lettura conforme delle suddette normative, la circolare n. 171 datata 01/08/1989, CP_1 emessa in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, ha chiarito che è possibile
“perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”. Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo, purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra.
Il ricorso va rigettato.
Le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese. LU, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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