TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7258 dell'anno 2022 promossa da
(avv. CALI' ROBERTO ) Parte_1
CONTRO
(avv. COSTANZA Controparte_1
ROBERTO );
E NEI CONFRONTI DI
DOTT. (avv. SPAGNOLO SANTO ) CP_2 [...]
(avv. FERRARO DIEGO ) DOTT. Controparte_3
(avv. ADAMO STEFANO ) Controparte_4 [...]
(avv. Controparte_5
MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO )
Si da atto che sono presenti l'avv. CALI' ROBERTO per il quale si dichiara Parte_1
antistatario per il rimborso delle spese legali eventualmente disposte in favore della parte attrice.
l'avv. Sutera in sostituzione dell'avv. SPAGNOLO SANTO per : DOTT.
, l'avv. FERRARO DIEGO per CP_2 [...]
l'avv. Maurici in sostituzione dell'avv. ADAMO Controparte_3
STEFANO per DOTT. , l'avv. Iannello in Controparte_4
1 sostituzione dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO per
Controparte_5
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, a seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7258 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. CALI' Parte_1
ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'Avv. COSTANZA ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
DOTT. elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO CP_2
D'AZEGLIO 5 PALERMO presso l'Avv. SPAGNOLO SANTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3
KENNEDY N. 20 CANICATTÌ, presso l'Avv. FERRARO DIEGO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
3 DOTT. (elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_4
TOSCANINI 73 91026 MAZARA DEL VALLO, presso l'Avv. ADAMO
STEFANO eche lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
Controparte_5
elettivamente domiciliato in C/O AVV. G. ARICO' VIA P.PE DI
VILLAFRANCA 99 PALERMO, presso l'Avv. MAGNI FRANCESCO
ALESSANDRO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la IG.ra Parte_1
citava in giudizio la chiedendo il
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'errato trattamento medico odontoiatrico eseguito presso la struttura convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice rappresentava che, a far data dal
14.12.2017 e previo pagamento di un acconto di euro 7.000,00, iniziava presso la delle sedute terapeutiche consistenti in Controparte_1
impronte dentarie, bonifiche degli elementi dentari ed altre procedure protesiche ed estrattive, proseguite sino al maggio 2019. La IG.ra
4 precisava poi che, nonostante le numerose sedute eseguite, Pt_1
permanevano problemi tecnici nella definizione dei manufatti protesici che non trovavano soluzione alcuna da parte del personale della clinica convenuta, e comparivano disturbi quali ascessi e svitamento degli
healing abutment con conseguente sostituzione, tali da inficiare il rapporto fiduciario con la struttura.
Per tale ragione, l'attrice nell'agosto del 2020 decideva di sospendere le cure e si rivolgeva ad altro centro odontoiatrico per la cura dei tessuti danneggiati dall'installazione degli impianti protesici cui era stata sottoposta presso la . CP_1
Lamentando la responsabilità medico professionale della struttura convenuta e dei suoi operatori odontoiatrici per negligenza e/o imperizia e la non completa informazione sui rischi/benefici da parte dei sanitari sui trattamenti eseguiti, l'attrice concludeva chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare che la IG.ra ha subito un Parte_1
danno a causa di una responsabilità di natura contrattuale ex art.2222 c.c.
per colpa ed imperizia della e dei suoi operatori Controparte_6
che dovrà corrispondere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'errato trattamento medico
odontoiatrico di cui in narrativa ex art. 1218 e 1228 c.c.;
Conseguentemente condannare la al Controparte_6
pagamento, in favore dell'attrice IG.ra , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, per le causali specificate in narrativa nonché di
tutte le voci di danno patrimoniali e non patrimoniali richieste, di tutte le
somme che si chiede sin d'ora all'Ill.mo IG. Giudice di volere accertare e
5 quantificare nel corso del giudizio anche equitativamente, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo pagamento”.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 23.09.2022 si costituiva in giudizio la
, contestando in toto le richieste attoree e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto. La struttura convenuta deduceva la conformità
dell'operato dei sanitari alle regole della buona scienza medica e la corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie oltre che un adempimento degli obblighi di informazione, avendo l'attrice accettato il piano di cura proposto dai medici. In particolare, la struttura rappresentava che l'attrice era stata sottoposta ad una prima fase chirurgica estrattiva ed implantare eseguita dal dott. e ad una seconda fase protesica Per_1
provvisoria effettuata dal dott. in attesa dell'osteointegrazione CP_4
degli impianti, eseguiti entrambi in osservanza dei protocolli odontoiatrici.
La precisava inoltre che, sospesi i trattamenti a causa CP_1
del lockdown originato dalla pandemia da Covid-19 l'attrice, tuttavia,
tornata al centro nel luglio 2020, aveva poi interrotto le cure, nonostante le ripetute chiamate del centro odontoiatrico, sospendendo di talché ogni rapporto con la struttura convenuta.
La chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia ai fini CP_1
della manleva della compagnia con la quale la Controparte_3
struttura convenuta aveva stipulato la polizza n. 3500100798, e dei sanitari e che avevano apprestato le Persona_2 Controparte_4
cure nei confronti della IG.ra , in forza dei contratti di Pt_1
collaborazione professionale stipulati tra gli stessi e la clinica
6 odontoiatrica.
Tanto premesso concludeva chiedendo nel merito di:
“ritenere e dichiarare improcedibili, inammissibili e con qualsiasi
statuizione rigettare tutte le istanze e le domande istruttorie e di merito
formulate da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio - e
segnatamente, la domanda di ammissione della CTU formulata ex adverso
in ragione dell'insussistenza e pretestuosità del danno lamentato - e, in
ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere
ascritta alla società per i fatti per cui è giudizio;
Controparte_1
In via subordinata
- nel caso di ammissione della CTU, si chiede che il consulente nominato
dal Giudice accerti anche lo stato clinico odontoiatrico del paziente
precedente e al momento dell'inizio dei trattamenti, l'incidenza dello stato
clinico precedente nonché quello del successivo comportamento della
paziente sulla riuscita degli interventi effettuati;
ci si riserva comunque la
nomina, all'esito del giuramento del CTU, di Consulente Tecnico di Parte, da
indicarsi entro l'inizio delle operazioni peritali;
In via subordinata sul quantum: nella denegata ipotesi di
riconoscimento di una responsabilità in capo alla Controparte_6
accertare l'effettiva entità del danno patito e, per l'effetto, ricalcolare
l'eventuale risarcimento dovuto, evitando la duplicazione di voci di spesa,
per quanto esposto in narrativa;
In via ulteriormente subordinata
- senza recesso alcuno dalle superiori domande, ove dovesse essere
accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, dichiarare che la
7 Compagnia chiamata in causa, è tenuta a Controparte_3
manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea, Controparte_1
condannando l'infradetta Compagnia di Assicurazione a rifondere alla
convenuta quanto eventualmente corrisposto all'attrice;
senza recesso alcuno dalle superiori domande, ove dovesse essere
accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, accertare e
dichiarare la responsabilità dei Dottori e ), Persona_2 Controparte_7
ciascuno per il periodo in cui ha prestato le cure e effettuato gli interventi
nei confronti della IG.ra in forza dei contratti di Parte_1
collaborazione professionale formalizzati con la , e, Controparte_1
conseguentemente, dire tenuti e condannare i predetti professionisti,
ciascuno per il periodo in cui hanno espletato la propria attività
professionale nei confronti della paziente, a manlevare e tenere indenne
l'odierna convenuta da qualunque pretesa risarcitoria formulata da parte
attrice e a rifondere quanto eventualmente pagato dalla convenuta per
risarcire il pregiudizio lamentato da parte attrice”.
Con comparsa depositata il 29.01.2023 si costituiva in giudizio il dott.
contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_4
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in garanzia da parte della non essendo stato CP_1
parte nel procedimento di mediazione che era stato promosso da parte attrice nei soli confronti della struttura sanitaria. Nel merito il dott.
contestava la ricostruzione dei fatti avendo il sanitario eseguito CP_4
le operazioni propedeutiche alla realizzazione dei manufatti protesici con diligenza e perizia. In particolare, precisava che nel caso de quo non si
8 potesse configurare una responsabilità solidale tra i sanitari posto che ciascuno dei medici avesse apportato il proprio contributo professionale limitatamente al proprio campo di esperienza in piena autonomia operativa, escludendo, altresì, ogni rapporto contrattuale tra il singolo sanitario e parte attrice e invocando una responsabilità contrattuale della clinica odontoiatrica.
Il dott. chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia ai fini CP_4
della manleva della in forza della polizza Controparte_8
n° 106436272.
Tanto premesso concludeva chiedendo di:
“In via gradatamente subordinata in via pregiudiziale e preliminare nel
merito
• Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata di
terzo della resistente clinica per i motivi esposti in CP_1 CP_1
narrativa e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del
Dr. ; Controparte_7
Nel merito
• rigettare le domande tutte spiegate dalla IG.ra , Parte_1
perché
infondato in fatto e in diritto sia in relazione all'an che al quantum
debeatur per i motivi esposti in narrativa;
• Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ravvisabile in capo
al Dott. e per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna Controparte_7
somma a titolo di risarcimento è dovuta dal Dott. alla Controparte_7
IGnora ; Parte_1
9 ritenere e dichiarare operativa la polizza assicurativa n. 106436272 e
successivi rinnovi e, per l'effetto, condannare la Controparte_8
a manlevare e tenere indenne il Dott. da tutto
[...] Controparte_7
quanto l'odierno comparente dovesse essere costretto a pagare in favore
della IGnora ivi comprese le spese legali del presente Parte_1
giudizio”.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 01.02.2023 si costituiva in giudizio il dott.re il quale in via preliminare eccepiva la decadenza della Per_1
struttura sanitaria ex art. 13 Legge Gelli-Bianco dalla domanda di rivalsa e regresso nei confronti dei sanitari chiamati in garanzia. Deducendo la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario ex art. 2043
c.c., precisava che fosse onere della clinica dentaria (in ossequio a quanto disposto dalla citata L. n. 24/2017 che ha tracciato una demarcazione tra responsabilità della struttura di natura contrattuale e quella del sanitario di natura extracontrattuale) provare il dolo o colpa grave del sanitario per andare esente da responsabilità.
Il dott. nelle proprie difese precisava la correttezza del proprio Per_1
operato professionale inerente alla chirurgia implantare preliminare eseguita rispetto al posizionamento degli impianti protesici effettuati da altri sanitari.
Deduceva altresì che all'epoca dei fatti in cui l'attrice lamentava ritardi nella realizzazione e posizionamento degli impianti definitivi anzidetti il sanitario avesse già cessato ogni rapporto di collaborazione con la struttura sanitaria.
10 In via subordinata, chiedeva che nell'ipotesi in cui fossero riscontrati profili di responsabilità professionale, stante la pluralità dei soggetti coinvolti, venissero distinte le quote di responsabilità attribuibili a ciascuno dei convenuti.
Ciò premesso, il sanitario concludeva chiedendo di:
“in via preliminare – ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.
13 Legge Gelli-Bianco, la domanda di manleva/regresso della struttura
sanitaria, ove la casa di cura non provi di avere inviato la comunicazione
prevista dalla citata norma, entro 45 giorni dalla ricezione dell'atto
introduttivo;
– ritenere e dichiarare la nullità della clausola di manleva contenuta nel
contratto di collaborazione tra la struttura sanitaria ed il dott. Per_1
in via principale – rigettare la domanda di parte attrice, perché
infondata; – in ogni caso, rigettare le domande, da chiunque spiegate, nei
confronti del dott. perché infondate;
Per_1
in via subordinata
in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di parte attrice, limitare
il risarcimento ai postumi eziologicamente riconducibili a profili di
malpractice sanitaria, e ritenere e dichiarare tenuta al risarcimento
esclusivamente la struttura sanitaria, rigettando ogni domanda da
chiunque svolta nei confronti del medico;
– in ulteriore subordine, graduate le quote di colpa, ritenere e dichiarare
il medico tenuto al risarcimento, limitatamente all'eventuale parte di danno
eziologicamente riconducibile alla sua denegata quota di responsabilità;
– in ipotesi di accoglimento della domanda di rivalsa, contenere la
11 condanna entro gli importi previsti dall'art. 9 Legge Gelli-Bianco;
– in ogni caso, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
del medico, relativamente alla domanda di restituzione dei compensi
versati dall'attrice alla struttura sanitaria e ritenere e dichiarare la nullità
della richiesta di riconoscimento cumulativo di interessi e rivalutazione
monetaria”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 01.02.2023 si costituiva anche la
[...]
chiamata in garanzia dalla che eccepiva CP_3 CP_1
l'inoperatività della polizza sottoscritta con la struttura convenuta,
essendo questa prestata nella formula claims made. In via subordinata,
nell'ipotesi in cui la garanzia assicurativa fosse ritenuta operativa, la compagnia chiedeva che fosse contenuta entro i limiti stabiliti dal
Contratto di assicurazione approvato dalle parti.
Nel merito contestava l'an e il quantum debeatur della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, avendo quest'ultima sospeso le cure e precluso il completamento del ciclo terapeutico concordato.
Concludeva chiedendo di:
“In via preliminare Accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di
specie, della polizza “n. 50 3500100798” dalla Controparte_1
invocata per le ragioni esposte in narrativa;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria
attorea e di sussistenza della copertura assicurativa, contenere
l'obbligazione di garanzia della entro i limiti stabiliti dal Controparte_3
Contratto di Assicurazione dalle parti concordemente approvato, con
12 applicazione di una “franchigia” pari a “€ 5.000,00” e di tutte le altre
limitazioni di polizza ivi indicate.
Nel merito Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari”.
Autorizzata dal G.I. la chiamata in chiamata in garanzia della la compagnia si costituiva con comparsa Controparte_5
depositata il 15.09.2023, eccependo, in via preliminare, l'inoperatività
della copertura assicurativa sul rilievo che nel caso de quo, trattandosi di implantologia, il danno lamentato esulasse dall'oggetto e dal rischio assicurato sottoscritto. In via subordinata, la compagnia precisava che la condanna potesse essere pronunciata nei limiti del contratto di assicurazione ed entro il massimale, escludendo la garanzia la restituzione del compenso percepito dal sanitario invocata da parte attrice. Contestava, inoltre, la domanda di rivalsa svolta dalla CP_1
nei confronti dei sanitari chiamati in causa potendo la stessa
[...]
essere avanzata, secondo la , dopo la conclusione del Parte_2
giudizio in cui la struttura è convenuta e purché fosse ravvisabile una colpa grave del medico. La compagnia precisava la correttezza professionale dell'operato del dott. essendosi limitato a gestire CP_4
la procedura di protesi provvisoria, dovendosi in ipotesi di condanna per colpa esclusiva del sanitario ripartire la responsabilità tra struttura e sanitari in parti uguali e tra i sanitari secondo le rispettive responsabilità.
Aggiungeva altresì che erano stati correttamente adempiuti gli obblighi informativi.
13 Tanto premesso concludeva chiedendo di:
“in via preliminare e dirimente: respingere la domanda di manleva e
garanzia proposta dal dott. nei confronti di Controparte_4 [...]
per non operatività della garanzia per tutte le ragioni Controparte_8
esposte nelle premesse;
in via subordinata: respingere le domande proposte dalla IG.ra
perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
respingere la domanda di manleva/regresso
avanzata dalla perché inammissibile e comunque Controparte_1
infondata, come meglio esposto nelle premesse;
in via ulteriormente subordinata: nel caso di condanna del dott.
[...]
a risarcire i danni patiti dalla IG.ra , condannare la CP_4 Pt_1
a manlevare il medico da ogni esborso;
ovvero Controparte_1
accertare la quota di responsabilità di ciascun medico, limitando la
condanna di ciascun medico (nei confronti della IG.ra e/o della Pt_1
a detta quota, fermo restando che una quota, non Controparte_1
inferiore al 50%, deve restare a carico della ovvero Controparte_1
condannare la e gli altri medici convenuti a rimborsare a CP_9 [...]
anche in via surrogatoria del dott. ogni Controparte_8 CP_4
somma che questa dovesse corrispondere all'attrice in eccesso rispetto alla
quota del proprio assicurato;
in ogni caso ripartire qualsiasi condanna tra
le parti secondo le rispettive quote di responsabilità, ferma una quota non
inferiore al 50% in capo alla Controparte_1
in ogni caso: pronunciare la non creduta condanna in garanzia di
nei limiti tutti del contratto di assicurazione, Controparte_8
14 con esclusione di scoperti e franchigie ed entro il massimale contrattuale;
escludere dalla manleva della l'eventuale condanna CP_8
dell'assicurato a restituire alla IG.ra l'importo dei corrispettivi Pt_1
ricevuti per l'opera prestata, per le ragioni meglio spiegate in premessa;
respingere la domanda di manleva per la parte di condanna relativa ai
danni estetici ed ai danni conseguenti ad implantologia, per le ragioni
meglio spiegate in premessa;
respingere l'eventuale domanda di rifusione
delle spese legali avanzata nei confronti di dal dott. CP_8 CP_4
ripartire, anche ai sensi dell'art. 1910 c.c., la non creduta condanna in
garanzia della con la compagnia di assicurazione della clinica e CP_8
con le compagnie degli altri medici eventualmente chiamate in causa in
proporzione delle rispettive indennità contrattualmente dovute ovvero in
parti uguali.
Si chiede che il ctu, nel caso in cui si ravvisino comportamenti
censurabili dei medici, distingua le quote di responsabilità di ciascuno e
accerti se l'attività svolta dai medici rientri nell'ambito della implantologia.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione, anche istruttoria”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.c., la causa veniva istruita attraverso C.T.U. affidata alla dott.ssa
[...]
(medico odontoiatra), veniva infine rinviata per la discussione e Per_3
decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Così compendiati i fatti di causa la domanda è parzialmente fondata.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU i cui contenuti vanno pienamente condivisi ai fini del decidere.
La CTU, esaminata la documentazione medica versata in atti ed
15 eseguiti gli opportuni accertamenti hanno ritenuto che da parte dei sanitari siano state adottate delle scelte terapeutiche non conformi alle migliori pratiche cliniche, con implicazioni in termini di prognosi e gestione delle complicanze.
All'epoca del primo accesso presso la avvenuto CP_1
nell'anno 2014, la IG.ra presentava una malattia parodontale Pt_1
che, pur non ponendosi quale controindicazione assoluta alla terapia implantare, non sembra essere stata adeguatamente trattata e controllata dai sanitari convenuti.
In particolare, va precisato che nel 2017 - anno in cui sono iniziate le cure volte all'implantologia - in assenza di trattamenti parodontali, è stata effettuata da parte dei sanitari l'estrazione di tutti gli elementi dentari sulla base dell'unico esame radiografico disponibile, ovvero Rx OPT del
2014, “eseguito tre anni prima, senza successive rivalutazioni diagnostiche
approfondite”, e contestualmente sono stati posizionati gli impianti.
Per il Consulente il solo esame radiografico di primo livello non può
ritenersi sufficiente, in quanto la progettazione della riabilitazione implantoprotesica richiede l'ausilio di indagini tridimensionali quali la
TAC 3D Cone Beam, come raccomandato dai protocolli in vigore prima del
2016 per una pianificazione protesica e chirurgica più accurata, che nel caso de quo non sono stati eseguiti.
Inoltre, secondo l'Ausiliare: “questo approccio si discosta dalle linee
guida, che raccomandano il trattamento preliminare della malattia
parodontale prima della riabilitazione implantoprotesica” (cfr. relazione
CTU in atti).
16 Per il Consulente, esaminata la radiografia panoramica del 2014,
almeno nove degli elementi dentari estratti (3.3, 3.4, 4.4, 4.5, 1.5, 1.4,
1.1, 2.1 e 2.2), avrebbero richiesto una rivalutazione, in quanto potenzialmente recuperabili rispetto agli altri mediante terapie endodontico-protesiche.
Scrive l'Ausiliare che: “Le linee guida ministeriali del 2014 e le evidenze
scientifiche suggeriscono che, prima di procedere con estrazioni, dovrebbe
essere perseguito ogni possibile intervento finalizzato alla preservazione e
ricostruzione dei denti naturali”. In questo caso, l''indicazione all'avulsione
potrebbe non essere stata l'unica opzione da considerare, mentre risultava
già evidente la necessità di trattare la malattia parodontale, anche in
funzione di una successiva riabilitazione implantare” (cfr. relazione CTU in atti).
Secondo il CTU, inoltre, l'assenza di evidenze documentali su trattamenti specifici per la gestione della malattia parodontale, sia nella fase preliminare che successiva all'inserimento degli impianti, suggerisce
“che la gestione della patologia non sia stata condotta in conformità con le
raccomandazioni della letteratura scientifica” (cfr. relazione CTU in atti).
Tale aspetto potrebbe aver influito sul successo dell'intervento e sulla prevenzione delle complicanze perimplantari.
È stato, altresì appurato che il piano terapeutico adottato dai sanitari convenuti si discosti dai protocolli medici vigenti all'epoca dei fatti. Infatti,
“A seguito dell'insorgenza di complicanze, il trattamento si è limitato alla
prescrizione di antibiotico per sei giorni e all'esecuzione di
un'ortopantomografia, senza ulteriori interventi specifici per la gestione
17 della perimplantite” (cfr. relazione CTU in atti).
L'assenza di interventi tempestivi per la gestione della perimplantite ha quindi - secondo il criterio del più probabile che non - “non solo
compromesso la riabilitazione, ma anche favorito l'insorgere di nuove
complicanze, tra cui il progressivo riassorbimento osseo e la flogosi
perimplantare” (cfr. relazione CTU in atti).
Tali conclusioni si ritengono condivisibili in quanto risultano essere coerenti, logiche e prive di contraddizioni.
Il Consulente ha, infatti, motivato le proprie conclusioni, che questo giudice ritiene condivisibili in toto, ed ha, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dai CCTTPP del dott.re che Per_1
hanno ritenuto che nel caso de quo non fosse necessario eseguire la rivalutazione odontoiatrica prima dell'estrazione dei nove elementi dentari.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000). Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato degli ausiliari che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
18 Può, pertanto, ritenersi accertato che il danno patito dall'attrice è da ricondursi causalmente alla condotta dei sanitari convenuti per avere questi omesso di trattare adeguatamente la malattia paradontale e operato non conformemente alle linee guida per l'avulsione degli elementi dentari che, seppur non sani, presentavano condizioni tali da poter essere mantenuti come monconi protesici.
Come, infatti, precisato dal Consulente la pianificazione del piano terapeutico è avvenuta senza il supporto di indagini strumentali aggiornate e adeguate alle eIGenze cliniche della paziente, aspetto difficilmente condivisibile secondo le buone pratiche cliniche.
L'assenza di indagini strumentali e diagnostiche più approfondite (i sondaggi parodontali circonferenziali, gli indici di placca e sanguinamento, la mobilità dentale, le recessioni gengivali e la valutazione volumetrica -altezza e spessore- della cresta alveolare, il biotipo gengivale), una corretta valutazione della condizione paradontale che non ne definisce lo stadio e il grado e, infine, l'esecuzione della sola
OPT porta a concludere che vi siano state negligenze e imperizie da parte dei sanitari. Tali informazioni sarebbero state indispensabili per valutare l'idoneità dell'intervento proposto e la pianificazione implantare,
soprattutto ove si consideri che nel piano terapeutico del 2014 era stato previsto il recupero endodontico di tutti i diciotto elementi dentari,
compresi quelli poi estratti.
Ciò posto occorre rilevare che i medici - sui quali la CP_1
vorrebbe far ricadere unicamente la responsabilità del sinistro in oggetto -
operano pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui
19 svolgono l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la loro condotta negligente non può essere isolata, e resa impermeabile, dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante e che possono talvolta esse stesse contribuire alla causazione del danno.
La struttura deve infatti assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228 c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato. Ne
consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari, si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati, ad eccezione del caso (che non ricorre in specie) in cui la condotta del medico sia del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
Sicché, la struttura non può ritenersi esente da responsabilità,
dovendo rispondere solidamente con i medici per le loro scelte.
A tal riguardo va ulteriormente precisato che la disciplina della Legge
c.d. richiamata dal sanitario _____________________ Parte_2
Ciò detto, a parte attrice deve essere riconosciuto anzitutto il diritto al risarcimento del c.d. “danno biologico” permanente derivante dagli errori commessi dai sanitari della . CP_1
Quanto all'individuazione e alla quantificazione del danno,
rispondendo al quesito posto, il CTU ha riconosciuto una percentuale di
20 danno biologico permanente nella misura del 9%.
È stato inoltre riconosciuto dal CTU un periodo di inabilità
temporanea parziale (ITP) al 25% per 240 giorni, un periodo di ITP al 10%
di giorni 15, in relazione all'omissione dei trattamenti parodontali necessari.
Sono state infine ritenute congrue poi dal Consulente spese mediche pari ad euro 10.442,92.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione nella sent. n°
12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011). Indi, questo Tribunale,
prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_10
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 74 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
17.418,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta,
nelle tabelle, già aumentato della percentuale di circa il 25% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”.
21 Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 7.072,50 in valori attuali.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale è, dunque, pari ad euro 24.490,50.
A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 10.442,92 – corrispondente alla restituzione dell'onorario pagato dalla pz che non ha potuto beneficiare della riabilitazione prevista. Tali spese vanno considerate alla stregua di un danno patrimoniale trattandosi di esborsi documentati che afferivano alla realizzazione di protesi mai consegnate e comunque inutilizzabili.
Data poi l'autonoma valutazione che deve essere condotta sulle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali che a quelli da sofferenza soggettiva (oltre il 25% presumibile) e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento, deve ritenersi consentita la relativa liquidazione soltanto laddove tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifiche del danneggiato (diverse cioè da quelle standard
presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofisica.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento indicativo degli effetti sulla propria quotidianità dovuti dal peggioramento della propria condizione clinica;
di talché nessun'altra voce di danno potrà essere liquidata oltre quella del danno c.d. biologico, in quanto già
comprensiva dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
22 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale accertata (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n.
28988/2019).
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva le parti convenute andranno condannate al pagamento in favore di di euro 38.639,56 oltre gli interessi legali Parte_1
dalla data della decisione fino al soddisfo.
Così quantificato il danno, occorre ora soffermarsi sulle singole quote
23 di responsabilità dei soggetti che hanno apprestato le cure dentali alla
IG.ra con gli esiti di cui si è detto. Pt_1
Sul punto i CCTTUU hanno ritenuto di ripartire le quote di responsabilità nel seguente modo:
- in capo al Dott. è stata individuata una responsabilità del Per_1
67%;
- in capo al Dott.re è stata individuata una responsabilità CP_4
del 3% (con un'incidenza su un periodo di ITP al 10% per 15
giorni);
- in capo alla è stata individuata una responsabilità CP_1
del 30%.
Ebbene, quanto a questo profilo, le percentuali di responsabilità
individuate dal CTU tengono in considerazione il ruolo dei soggetti nella causazione del danno e sono fatte proprie da questo decidente in quanto ritenute condivisibili.
Alla luce di ciò può essere accolta la domanda del dott. di Per_1
gradare le rispettive responsabilità tra medici e struttura ferma restando la responsabilità solidale nei riguardi dell'attrice.
Sicché i dottori e unitamente alla , Per_1 CP_4 CP_1
ciascuno per le proprie quote di responsabilità per quanto riguarda i rapporti interni, vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla pari ad euro 38.639,56, oltre al pagamento di Pt_1
interessi dal giorno della sentenza sino al saldo.
Ogni altra domanda va ritenuta assorbita o rigettata.
Quanto alle compagnie assicurative chiamate in giudizio, queste vanno
24 condannate a tenere indenni i rispettivi assicurati da tutto quanto gli stessi sono chiamati a risarcire alla IG.ra , fatte salve le Pt_1
franchigie e i massimali previsti dai rispettivi contratti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle fasi effettivamente svolte, della complessità della causa e del suo valore, ponendo quelle di CTU
definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna in solido , Controparte_2 Controparte_4
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, di euro 38.639,56, oltre ad interessi legali dal giorno della
[...]
sentenza sino al saldo;
- condanna in solido, , e Controparte_2 Controparte_4
la al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1
favore di , che si liquidano secondo i valori minimi Parte_1
in complessivi 7.616,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore che ne ha fatto domanda, il tutto oltre alle spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
- dispone che i condebitori in solido regolino i rispettivi rapporti interni sulla base delle percentuali di responsabilità evidenziate nella
CTU e riportate in motivazione;
25 - accoglie la domanda di manleva formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna la CP_1 Controparte_3
a tenerla indenne da ogni esborso economico posto a suo carico,
[...]
fatte salve le franchigie e i massimali contrattualmente previsti;
- condanna la al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio in favore della che si liquidano in euro Controparte_1
3.809.00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
- accoglie la domanda di manleva formulata dalla dott.re e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 [...]
a tenerlo indenne da ogni esborso economico Controparte_8
posto a suo carico, fatte salve le franchigie e i massimali contrattualmente previsti;
- compensa le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo all'udienza del 22/09/2025.
Il giudice dott. Enrico Catanzaro
26
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7258 dell'anno 2022 promossa da
(avv. CALI' ROBERTO ) Parte_1
CONTRO
(avv. COSTANZA Controparte_1
ROBERTO );
E NEI CONFRONTI DI
DOTT. (avv. SPAGNOLO SANTO ) CP_2 [...]
(avv. FERRARO DIEGO ) DOTT. Controparte_3
(avv. ADAMO STEFANO ) Controparte_4 [...]
(avv. Controparte_5
MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO )
Si da atto che sono presenti l'avv. CALI' ROBERTO per il quale si dichiara Parte_1
antistatario per il rimborso delle spese legali eventualmente disposte in favore della parte attrice.
l'avv. Sutera in sostituzione dell'avv. SPAGNOLO SANTO per : DOTT.
, l'avv. FERRARO DIEGO per CP_2 [...]
l'avv. Maurici in sostituzione dell'avv. ADAMO Controparte_3
STEFANO per DOTT. , l'avv. Iannello in Controparte_4
1 sostituzione dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO per
Controparte_5
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, a seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7258 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. CALI' Parte_1
ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'Avv. COSTANZA ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
DOTT. elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO CP_2
D'AZEGLIO 5 PALERMO presso l'Avv. SPAGNOLO SANTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3
KENNEDY N. 20 CANICATTÌ, presso l'Avv. FERRARO DIEGO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
3 DOTT. (elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_4
TOSCANINI 73 91026 MAZARA DEL VALLO, presso l'Avv. ADAMO
STEFANO eche lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
Controparte_5
elettivamente domiciliato in C/O AVV. G. ARICO' VIA P.PE DI
VILLAFRANCA 99 PALERMO, presso l'Avv. MAGNI FRANCESCO
ALESSANDRO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la IG.ra Parte_1
citava in giudizio la chiedendo il
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'errato trattamento medico odontoiatrico eseguito presso la struttura convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice rappresentava che, a far data dal
14.12.2017 e previo pagamento di un acconto di euro 7.000,00, iniziava presso la delle sedute terapeutiche consistenti in Controparte_1
impronte dentarie, bonifiche degli elementi dentari ed altre procedure protesiche ed estrattive, proseguite sino al maggio 2019. La IG.ra
4 precisava poi che, nonostante le numerose sedute eseguite, Pt_1
permanevano problemi tecnici nella definizione dei manufatti protesici che non trovavano soluzione alcuna da parte del personale della clinica convenuta, e comparivano disturbi quali ascessi e svitamento degli
healing abutment con conseguente sostituzione, tali da inficiare il rapporto fiduciario con la struttura.
Per tale ragione, l'attrice nell'agosto del 2020 decideva di sospendere le cure e si rivolgeva ad altro centro odontoiatrico per la cura dei tessuti danneggiati dall'installazione degli impianti protesici cui era stata sottoposta presso la . CP_1
Lamentando la responsabilità medico professionale della struttura convenuta e dei suoi operatori odontoiatrici per negligenza e/o imperizia e la non completa informazione sui rischi/benefici da parte dei sanitari sui trattamenti eseguiti, l'attrice concludeva chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare che la IG.ra ha subito un Parte_1
danno a causa di una responsabilità di natura contrattuale ex art.2222 c.c.
per colpa ed imperizia della e dei suoi operatori Controparte_6
che dovrà corrispondere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'errato trattamento medico
odontoiatrico di cui in narrativa ex art. 1218 e 1228 c.c.;
Conseguentemente condannare la al Controparte_6
pagamento, in favore dell'attrice IG.ra , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, per le causali specificate in narrativa nonché di
tutte le voci di danno patrimoniali e non patrimoniali richieste, di tutte le
somme che si chiede sin d'ora all'Ill.mo IG. Giudice di volere accertare e
5 quantificare nel corso del giudizio anche equitativamente, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo pagamento”.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 23.09.2022 si costituiva in giudizio la
, contestando in toto le richieste attoree e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto. La struttura convenuta deduceva la conformità
dell'operato dei sanitari alle regole della buona scienza medica e la corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie oltre che un adempimento degli obblighi di informazione, avendo l'attrice accettato il piano di cura proposto dai medici. In particolare, la struttura rappresentava che l'attrice era stata sottoposta ad una prima fase chirurgica estrattiva ed implantare eseguita dal dott. e ad una seconda fase protesica Per_1
provvisoria effettuata dal dott. in attesa dell'osteointegrazione CP_4
degli impianti, eseguiti entrambi in osservanza dei protocolli odontoiatrici.
La precisava inoltre che, sospesi i trattamenti a causa CP_1
del lockdown originato dalla pandemia da Covid-19 l'attrice, tuttavia,
tornata al centro nel luglio 2020, aveva poi interrotto le cure, nonostante le ripetute chiamate del centro odontoiatrico, sospendendo di talché ogni rapporto con la struttura convenuta.
La chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia ai fini CP_1
della manleva della compagnia con la quale la Controparte_3
struttura convenuta aveva stipulato la polizza n. 3500100798, e dei sanitari e che avevano apprestato le Persona_2 Controparte_4
cure nei confronti della IG.ra , in forza dei contratti di Pt_1
collaborazione professionale stipulati tra gli stessi e la clinica
6 odontoiatrica.
Tanto premesso concludeva chiedendo nel merito di:
“ritenere e dichiarare improcedibili, inammissibili e con qualsiasi
statuizione rigettare tutte le istanze e le domande istruttorie e di merito
formulate da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio - e
segnatamente, la domanda di ammissione della CTU formulata ex adverso
in ragione dell'insussistenza e pretestuosità del danno lamentato - e, in
ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere
ascritta alla società per i fatti per cui è giudizio;
Controparte_1
In via subordinata
- nel caso di ammissione della CTU, si chiede che il consulente nominato
dal Giudice accerti anche lo stato clinico odontoiatrico del paziente
precedente e al momento dell'inizio dei trattamenti, l'incidenza dello stato
clinico precedente nonché quello del successivo comportamento della
paziente sulla riuscita degli interventi effettuati;
ci si riserva comunque la
nomina, all'esito del giuramento del CTU, di Consulente Tecnico di Parte, da
indicarsi entro l'inizio delle operazioni peritali;
In via subordinata sul quantum: nella denegata ipotesi di
riconoscimento di una responsabilità in capo alla Controparte_6
accertare l'effettiva entità del danno patito e, per l'effetto, ricalcolare
l'eventuale risarcimento dovuto, evitando la duplicazione di voci di spesa,
per quanto esposto in narrativa;
In via ulteriormente subordinata
- senza recesso alcuno dalle superiori domande, ove dovesse essere
accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, dichiarare che la
7 Compagnia chiamata in causa, è tenuta a Controparte_3
manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea, Controparte_1
condannando l'infradetta Compagnia di Assicurazione a rifondere alla
convenuta quanto eventualmente corrisposto all'attrice;
senza recesso alcuno dalle superiori domande, ove dovesse essere
accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, accertare e
dichiarare la responsabilità dei Dottori e ), Persona_2 Controparte_7
ciascuno per il periodo in cui ha prestato le cure e effettuato gli interventi
nei confronti della IG.ra in forza dei contratti di Parte_1
collaborazione professionale formalizzati con la , e, Controparte_1
conseguentemente, dire tenuti e condannare i predetti professionisti,
ciascuno per il periodo in cui hanno espletato la propria attività
professionale nei confronti della paziente, a manlevare e tenere indenne
l'odierna convenuta da qualunque pretesa risarcitoria formulata da parte
attrice e a rifondere quanto eventualmente pagato dalla convenuta per
risarcire il pregiudizio lamentato da parte attrice”.
Con comparsa depositata il 29.01.2023 si costituiva in giudizio il dott.
contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_4
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in garanzia da parte della non essendo stato CP_1
parte nel procedimento di mediazione che era stato promosso da parte attrice nei soli confronti della struttura sanitaria. Nel merito il dott.
contestava la ricostruzione dei fatti avendo il sanitario eseguito CP_4
le operazioni propedeutiche alla realizzazione dei manufatti protesici con diligenza e perizia. In particolare, precisava che nel caso de quo non si
8 potesse configurare una responsabilità solidale tra i sanitari posto che ciascuno dei medici avesse apportato il proprio contributo professionale limitatamente al proprio campo di esperienza in piena autonomia operativa, escludendo, altresì, ogni rapporto contrattuale tra il singolo sanitario e parte attrice e invocando una responsabilità contrattuale della clinica odontoiatrica.
Il dott. chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia ai fini CP_4
della manleva della in forza della polizza Controparte_8
n° 106436272.
Tanto premesso concludeva chiedendo di:
“In via gradatamente subordinata in via pregiudiziale e preliminare nel
merito
• Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata di
terzo della resistente clinica per i motivi esposti in CP_1 CP_1
narrativa e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del
Dr. ; Controparte_7
Nel merito
• rigettare le domande tutte spiegate dalla IG.ra , Parte_1
perché
infondato in fatto e in diritto sia in relazione all'an che al quantum
debeatur per i motivi esposti in narrativa;
• Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ravvisabile in capo
al Dott. e per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna Controparte_7
somma a titolo di risarcimento è dovuta dal Dott. alla Controparte_7
IGnora ; Parte_1
9 ritenere e dichiarare operativa la polizza assicurativa n. 106436272 e
successivi rinnovi e, per l'effetto, condannare la Controparte_8
a manlevare e tenere indenne il Dott. da tutto
[...] Controparte_7
quanto l'odierno comparente dovesse essere costretto a pagare in favore
della IGnora ivi comprese le spese legali del presente Parte_1
giudizio”.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 01.02.2023 si costituiva in giudizio il dott.re il quale in via preliminare eccepiva la decadenza della Per_1
struttura sanitaria ex art. 13 Legge Gelli-Bianco dalla domanda di rivalsa e regresso nei confronti dei sanitari chiamati in garanzia. Deducendo la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario ex art. 2043
c.c., precisava che fosse onere della clinica dentaria (in ossequio a quanto disposto dalla citata L. n. 24/2017 che ha tracciato una demarcazione tra responsabilità della struttura di natura contrattuale e quella del sanitario di natura extracontrattuale) provare il dolo o colpa grave del sanitario per andare esente da responsabilità.
Il dott. nelle proprie difese precisava la correttezza del proprio Per_1
operato professionale inerente alla chirurgia implantare preliminare eseguita rispetto al posizionamento degli impianti protesici effettuati da altri sanitari.
Deduceva altresì che all'epoca dei fatti in cui l'attrice lamentava ritardi nella realizzazione e posizionamento degli impianti definitivi anzidetti il sanitario avesse già cessato ogni rapporto di collaborazione con la struttura sanitaria.
10 In via subordinata, chiedeva che nell'ipotesi in cui fossero riscontrati profili di responsabilità professionale, stante la pluralità dei soggetti coinvolti, venissero distinte le quote di responsabilità attribuibili a ciascuno dei convenuti.
Ciò premesso, il sanitario concludeva chiedendo di:
“in via preliminare – ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.
13 Legge Gelli-Bianco, la domanda di manleva/regresso della struttura
sanitaria, ove la casa di cura non provi di avere inviato la comunicazione
prevista dalla citata norma, entro 45 giorni dalla ricezione dell'atto
introduttivo;
– ritenere e dichiarare la nullità della clausola di manleva contenuta nel
contratto di collaborazione tra la struttura sanitaria ed il dott. Per_1
in via principale – rigettare la domanda di parte attrice, perché
infondata; – in ogni caso, rigettare le domande, da chiunque spiegate, nei
confronti del dott. perché infondate;
Per_1
in via subordinata
in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di parte attrice, limitare
il risarcimento ai postumi eziologicamente riconducibili a profili di
malpractice sanitaria, e ritenere e dichiarare tenuta al risarcimento
esclusivamente la struttura sanitaria, rigettando ogni domanda da
chiunque svolta nei confronti del medico;
– in ulteriore subordine, graduate le quote di colpa, ritenere e dichiarare
il medico tenuto al risarcimento, limitatamente all'eventuale parte di danno
eziologicamente riconducibile alla sua denegata quota di responsabilità;
– in ipotesi di accoglimento della domanda di rivalsa, contenere la
11 condanna entro gli importi previsti dall'art. 9 Legge Gelli-Bianco;
– in ogni caso, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
del medico, relativamente alla domanda di restituzione dei compensi
versati dall'attrice alla struttura sanitaria e ritenere e dichiarare la nullità
della richiesta di riconoscimento cumulativo di interessi e rivalutazione
monetaria”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 01.02.2023 si costituiva anche la
[...]
chiamata in garanzia dalla che eccepiva CP_3 CP_1
l'inoperatività della polizza sottoscritta con la struttura convenuta,
essendo questa prestata nella formula claims made. In via subordinata,
nell'ipotesi in cui la garanzia assicurativa fosse ritenuta operativa, la compagnia chiedeva che fosse contenuta entro i limiti stabiliti dal
Contratto di assicurazione approvato dalle parti.
Nel merito contestava l'an e il quantum debeatur della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, avendo quest'ultima sospeso le cure e precluso il completamento del ciclo terapeutico concordato.
Concludeva chiedendo di:
“In via preliminare Accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di
specie, della polizza “n. 50 3500100798” dalla Controparte_1
invocata per le ragioni esposte in narrativa;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria
attorea e di sussistenza della copertura assicurativa, contenere
l'obbligazione di garanzia della entro i limiti stabiliti dal Controparte_3
Contratto di Assicurazione dalle parti concordemente approvato, con
12 applicazione di una “franchigia” pari a “€ 5.000,00” e di tutte le altre
limitazioni di polizza ivi indicate.
Nel merito Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari”.
Autorizzata dal G.I. la chiamata in chiamata in garanzia della la compagnia si costituiva con comparsa Controparte_5
depositata il 15.09.2023, eccependo, in via preliminare, l'inoperatività
della copertura assicurativa sul rilievo che nel caso de quo, trattandosi di implantologia, il danno lamentato esulasse dall'oggetto e dal rischio assicurato sottoscritto. In via subordinata, la compagnia precisava che la condanna potesse essere pronunciata nei limiti del contratto di assicurazione ed entro il massimale, escludendo la garanzia la restituzione del compenso percepito dal sanitario invocata da parte attrice. Contestava, inoltre, la domanda di rivalsa svolta dalla CP_1
nei confronti dei sanitari chiamati in causa potendo la stessa
[...]
essere avanzata, secondo la , dopo la conclusione del Parte_2
giudizio in cui la struttura è convenuta e purché fosse ravvisabile una colpa grave del medico. La compagnia precisava la correttezza professionale dell'operato del dott. essendosi limitato a gestire CP_4
la procedura di protesi provvisoria, dovendosi in ipotesi di condanna per colpa esclusiva del sanitario ripartire la responsabilità tra struttura e sanitari in parti uguali e tra i sanitari secondo le rispettive responsabilità.
Aggiungeva altresì che erano stati correttamente adempiuti gli obblighi informativi.
13 Tanto premesso concludeva chiedendo di:
“in via preliminare e dirimente: respingere la domanda di manleva e
garanzia proposta dal dott. nei confronti di Controparte_4 [...]
per non operatività della garanzia per tutte le ragioni Controparte_8
esposte nelle premesse;
in via subordinata: respingere le domande proposte dalla IG.ra
perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
respingere la domanda di manleva/regresso
avanzata dalla perché inammissibile e comunque Controparte_1
infondata, come meglio esposto nelle premesse;
in via ulteriormente subordinata: nel caso di condanna del dott.
[...]
a risarcire i danni patiti dalla IG.ra , condannare la CP_4 Pt_1
a manlevare il medico da ogni esborso;
ovvero Controparte_1
accertare la quota di responsabilità di ciascun medico, limitando la
condanna di ciascun medico (nei confronti della IG.ra e/o della Pt_1
a detta quota, fermo restando che una quota, non Controparte_1
inferiore al 50%, deve restare a carico della ovvero Controparte_1
condannare la e gli altri medici convenuti a rimborsare a CP_9 [...]
anche in via surrogatoria del dott. ogni Controparte_8 CP_4
somma che questa dovesse corrispondere all'attrice in eccesso rispetto alla
quota del proprio assicurato;
in ogni caso ripartire qualsiasi condanna tra
le parti secondo le rispettive quote di responsabilità, ferma una quota non
inferiore al 50% in capo alla Controparte_1
in ogni caso: pronunciare la non creduta condanna in garanzia di
nei limiti tutti del contratto di assicurazione, Controparte_8
14 con esclusione di scoperti e franchigie ed entro il massimale contrattuale;
escludere dalla manleva della l'eventuale condanna CP_8
dell'assicurato a restituire alla IG.ra l'importo dei corrispettivi Pt_1
ricevuti per l'opera prestata, per le ragioni meglio spiegate in premessa;
respingere la domanda di manleva per la parte di condanna relativa ai
danni estetici ed ai danni conseguenti ad implantologia, per le ragioni
meglio spiegate in premessa;
respingere l'eventuale domanda di rifusione
delle spese legali avanzata nei confronti di dal dott. CP_8 CP_4
ripartire, anche ai sensi dell'art. 1910 c.c., la non creduta condanna in
garanzia della con la compagnia di assicurazione della clinica e CP_8
con le compagnie degli altri medici eventualmente chiamate in causa in
proporzione delle rispettive indennità contrattualmente dovute ovvero in
parti uguali.
Si chiede che il ctu, nel caso in cui si ravvisino comportamenti
censurabili dei medici, distingua le quote di responsabilità di ciascuno e
accerti se l'attività svolta dai medici rientri nell'ambito della implantologia.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione, anche istruttoria”.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.c., la causa veniva istruita attraverso C.T.U. affidata alla dott.ssa
[...]
(medico odontoiatra), veniva infine rinviata per la discussione e Per_3
decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Così compendiati i fatti di causa la domanda è parzialmente fondata.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU i cui contenuti vanno pienamente condivisi ai fini del decidere.
La CTU, esaminata la documentazione medica versata in atti ed
15 eseguiti gli opportuni accertamenti hanno ritenuto che da parte dei sanitari siano state adottate delle scelte terapeutiche non conformi alle migliori pratiche cliniche, con implicazioni in termini di prognosi e gestione delle complicanze.
All'epoca del primo accesso presso la avvenuto CP_1
nell'anno 2014, la IG.ra presentava una malattia parodontale Pt_1
che, pur non ponendosi quale controindicazione assoluta alla terapia implantare, non sembra essere stata adeguatamente trattata e controllata dai sanitari convenuti.
In particolare, va precisato che nel 2017 - anno in cui sono iniziate le cure volte all'implantologia - in assenza di trattamenti parodontali, è stata effettuata da parte dei sanitari l'estrazione di tutti gli elementi dentari sulla base dell'unico esame radiografico disponibile, ovvero Rx OPT del
2014, “eseguito tre anni prima, senza successive rivalutazioni diagnostiche
approfondite”, e contestualmente sono stati posizionati gli impianti.
Per il Consulente il solo esame radiografico di primo livello non può
ritenersi sufficiente, in quanto la progettazione della riabilitazione implantoprotesica richiede l'ausilio di indagini tridimensionali quali la
TAC 3D Cone Beam, come raccomandato dai protocolli in vigore prima del
2016 per una pianificazione protesica e chirurgica più accurata, che nel caso de quo non sono stati eseguiti.
Inoltre, secondo l'Ausiliare: “questo approccio si discosta dalle linee
guida, che raccomandano il trattamento preliminare della malattia
parodontale prima della riabilitazione implantoprotesica” (cfr. relazione
CTU in atti).
16 Per il Consulente, esaminata la radiografia panoramica del 2014,
almeno nove degli elementi dentari estratti (3.3, 3.4, 4.4, 4.5, 1.5, 1.4,
1.1, 2.1 e 2.2), avrebbero richiesto una rivalutazione, in quanto potenzialmente recuperabili rispetto agli altri mediante terapie endodontico-protesiche.
Scrive l'Ausiliare che: “Le linee guida ministeriali del 2014 e le evidenze
scientifiche suggeriscono che, prima di procedere con estrazioni, dovrebbe
essere perseguito ogni possibile intervento finalizzato alla preservazione e
ricostruzione dei denti naturali”. In questo caso, l''indicazione all'avulsione
potrebbe non essere stata l'unica opzione da considerare, mentre risultava
già evidente la necessità di trattare la malattia parodontale, anche in
funzione di una successiva riabilitazione implantare” (cfr. relazione CTU in atti).
Secondo il CTU, inoltre, l'assenza di evidenze documentali su trattamenti specifici per la gestione della malattia parodontale, sia nella fase preliminare che successiva all'inserimento degli impianti, suggerisce
“che la gestione della patologia non sia stata condotta in conformità con le
raccomandazioni della letteratura scientifica” (cfr. relazione CTU in atti).
Tale aspetto potrebbe aver influito sul successo dell'intervento e sulla prevenzione delle complicanze perimplantari.
È stato, altresì appurato che il piano terapeutico adottato dai sanitari convenuti si discosti dai protocolli medici vigenti all'epoca dei fatti. Infatti,
“A seguito dell'insorgenza di complicanze, il trattamento si è limitato alla
prescrizione di antibiotico per sei giorni e all'esecuzione di
un'ortopantomografia, senza ulteriori interventi specifici per la gestione
17 della perimplantite” (cfr. relazione CTU in atti).
L'assenza di interventi tempestivi per la gestione della perimplantite ha quindi - secondo il criterio del più probabile che non - “non solo
compromesso la riabilitazione, ma anche favorito l'insorgere di nuove
complicanze, tra cui il progressivo riassorbimento osseo e la flogosi
perimplantare” (cfr. relazione CTU in atti).
Tali conclusioni si ritengono condivisibili in quanto risultano essere coerenti, logiche e prive di contraddizioni.
Il Consulente ha, infatti, motivato le proprie conclusioni, che questo giudice ritiene condivisibili in toto, ed ha, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dai CCTTPP del dott.re che Per_1
hanno ritenuto che nel caso de quo non fosse necessario eseguire la rivalutazione odontoiatrica prima dell'estrazione dei nove elementi dentari.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000). Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato degli ausiliari che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
18 Può, pertanto, ritenersi accertato che il danno patito dall'attrice è da ricondursi causalmente alla condotta dei sanitari convenuti per avere questi omesso di trattare adeguatamente la malattia paradontale e operato non conformemente alle linee guida per l'avulsione degli elementi dentari che, seppur non sani, presentavano condizioni tali da poter essere mantenuti come monconi protesici.
Come, infatti, precisato dal Consulente la pianificazione del piano terapeutico è avvenuta senza il supporto di indagini strumentali aggiornate e adeguate alle eIGenze cliniche della paziente, aspetto difficilmente condivisibile secondo le buone pratiche cliniche.
L'assenza di indagini strumentali e diagnostiche più approfondite (i sondaggi parodontali circonferenziali, gli indici di placca e sanguinamento, la mobilità dentale, le recessioni gengivali e la valutazione volumetrica -altezza e spessore- della cresta alveolare, il biotipo gengivale), una corretta valutazione della condizione paradontale che non ne definisce lo stadio e il grado e, infine, l'esecuzione della sola
OPT porta a concludere che vi siano state negligenze e imperizie da parte dei sanitari. Tali informazioni sarebbero state indispensabili per valutare l'idoneità dell'intervento proposto e la pianificazione implantare,
soprattutto ove si consideri che nel piano terapeutico del 2014 era stato previsto il recupero endodontico di tutti i diciotto elementi dentari,
compresi quelli poi estratti.
Ciò posto occorre rilevare che i medici - sui quali la CP_1
vorrebbe far ricadere unicamente la responsabilità del sinistro in oggetto -
operano pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui
19 svolgono l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la loro condotta negligente non può essere isolata, e resa impermeabile, dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante e che possono talvolta esse stesse contribuire alla causazione del danno.
La struttura deve infatti assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228 c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato. Ne
consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari, si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati, ad eccezione del caso (che non ricorre in specie) in cui la condotta del medico sia del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
Sicché, la struttura non può ritenersi esente da responsabilità,
dovendo rispondere solidamente con i medici per le loro scelte.
A tal riguardo va ulteriormente precisato che la disciplina della Legge
c.d. richiamata dal sanitario _____________________ Parte_2
Ciò detto, a parte attrice deve essere riconosciuto anzitutto il diritto al risarcimento del c.d. “danno biologico” permanente derivante dagli errori commessi dai sanitari della . CP_1
Quanto all'individuazione e alla quantificazione del danno,
rispondendo al quesito posto, il CTU ha riconosciuto una percentuale di
20 danno biologico permanente nella misura del 9%.
È stato inoltre riconosciuto dal CTU un periodo di inabilità
temporanea parziale (ITP) al 25% per 240 giorni, un periodo di ITP al 10%
di giorni 15, in relazione all'omissione dei trattamenti parodontali necessari.
Sono state infine ritenute congrue poi dal Consulente spese mediche pari ad euro 10.442,92.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione nella sent. n°
12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011). Indi, questo Tribunale,
prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_10
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 74 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
17.418,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta,
nelle tabelle, già aumentato della percentuale di circa il 25% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”.
21 Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 7.072,50 in valori attuali.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale è, dunque, pari ad euro 24.490,50.
A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 10.442,92 – corrispondente alla restituzione dell'onorario pagato dalla pz che non ha potuto beneficiare della riabilitazione prevista. Tali spese vanno considerate alla stregua di un danno patrimoniale trattandosi di esborsi documentati che afferivano alla realizzazione di protesi mai consegnate e comunque inutilizzabili.
Data poi l'autonoma valutazione che deve essere condotta sulle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali che a quelli da sofferenza soggettiva (oltre il 25% presumibile) e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento, deve ritenersi consentita la relativa liquidazione soltanto laddove tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifiche del danneggiato (diverse cioè da quelle standard
presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofisica.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento indicativo degli effetti sulla propria quotidianità dovuti dal peggioramento della propria condizione clinica;
di talché nessun'altra voce di danno potrà essere liquidata oltre quella del danno c.d. biologico, in quanto già
comprensiva dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
22 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale accertata (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n.
28988/2019).
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva le parti convenute andranno condannate al pagamento in favore di di euro 38.639,56 oltre gli interessi legali Parte_1
dalla data della decisione fino al soddisfo.
Così quantificato il danno, occorre ora soffermarsi sulle singole quote
23 di responsabilità dei soggetti che hanno apprestato le cure dentali alla
IG.ra con gli esiti di cui si è detto. Pt_1
Sul punto i CCTTUU hanno ritenuto di ripartire le quote di responsabilità nel seguente modo:
- in capo al Dott. è stata individuata una responsabilità del Per_1
67%;
- in capo al Dott.re è stata individuata una responsabilità CP_4
del 3% (con un'incidenza su un periodo di ITP al 10% per 15
giorni);
- in capo alla è stata individuata una responsabilità CP_1
del 30%.
Ebbene, quanto a questo profilo, le percentuali di responsabilità
individuate dal CTU tengono in considerazione il ruolo dei soggetti nella causazione del danno e sono fatte proprie da questo decidente in quanto ritenute condivisibili.
Alla luce di ciò può essere accolta la domanda del dott. di Per_1
gradare le rispettive responsabilità tra medici e struttura ferma restando la responsabilità solidale nei riguardi dell'attrice.
Sicché i dottori e unitamente alla , Per_1 CP_4 CP_1
ciascuno per le proprie quote di responsabilità per quanto riguarda i rapporti interni, vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla pari ad euro 38.639,56, oltre al pagamento di Pt_1
interessi dal giorno della sentenza sino al saldo.
Ogni altra domanda va ritenuta assorbita o rigettata.
Quanto alle compagnie assicurative chiamate in giudizio, queste vanno
24 condannate a tenere indenni i rispettivi assicurati da tutto quanto gli stessi sono chiamati a risarcire alla IG.ra , fatte salve le Pt_1
franchigie e i massimali previsti dai rispettivi contratti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle fasi effettivamente svolte, della complessità della causa e del suo valore, ponendo quelle di CTU
definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna in solido , Controparte_2 Controparte_4
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, di euro 38.639,56, oltre ad interessi legali dal giorno della
[...]
sentenza sino al saldo;
- condanna in solido, , e Controparte_2 Controparte_4
la al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1
favore di , che si liquidano secondo i valori minimi Parte_1
in complessivi 7.616,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore che ne ha fatto domanda, il tutto oltre alle spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
- dispone che i condebitori in solido regolino i rispettivi rapporti interni sulla base delle percentuali di responsabilità evidenziate nella
CTU e riportate in motivazione;
25 - accoglie la domanda di manleva formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna la CP_1 Controparte_3
a tenerla indenne da ogni esborso economico posto a suo carico,
[...]
fatte salve le franchigie e i massimali contrattualmente previsti;
- condanna la al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio in favore della che si liquidano in euro Controparte_1
3.809.00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
- accoglie la domanda di manleva formulata dalla dott.re e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 [...]
a tenerlo indenne da ogni esborso economico Controparte_8
posto a suo carico, fatte salve le franchigie e i massimali contrattualmente previsti;
- compensa le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo all'udienza del 22/09/2025.
Il giudice dott. Enrico Catanzaro
26