CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 988/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
avv. (C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Pt_1 Pt_2 C.F._1
e difeso da sé stesso;
APPELLANTE
(C.F.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3 elettivamente domiciliata in Catania viale Ionio, 65 presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 27.6.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.48/2025, pubblicata il 14.1.2025, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza n.53/2023 del Tribunale di Siracusa, pronunciata all'udienza del 11.1.2023,
1 dichiarava la nullità del contratto di apertura di credito erogato da Findomestic Banca, unitamente al contratto finanziamento del 10.8.2005 stipulato con e, sottoscritto dal rivenditore CP_2 del bene di consumo acquistato dall'appellante con il predetto finanziamento.
L'apertura della linea di credito avveniva mediante il rilascio di carta tipo revolving c.d. Aura che veniva utilizzata dall'appellante a partire dal 24.7.2006, con il primo prelievo di euro 150,00.
Dalla dichiarata nullità dell'apertura di credito derivava l'obbligo di di restituire Parte_4 alla cessionaria del credito- solo la sorte capitale relativa alle somme Controparte_1 effettivamente ricevute, detratte quelle già rimborsate, esclusi gli interessi convenzionali e le spese richieste, essendo tenuto solo al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale e tempo per tempo maturati sulla sorte capitale da restituire.
Al fine di quantificare l'esatto ammontare del credito della appellata - da accertarsi sulla base degli estratti conto prodotti e rimasti incontestati - con separata ordinanza veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con rimessione della causa sul ruolo dovendo proseguire l'attività istruttoria.
Precisamente al C.T.U. veniva conferito il seguente mandato: “determinare l'eventuale credito dell'appellata quale risulta dall'estratto conto in atti relativo alla carta revolving limitatamente alla sorte capitale ricevuta da , maggiorata degli interessi al tasso legale tempo per Parte_4 tempo maturati, escludendo interessi convenzionali, spese e tenuto conto degli eventuali versamenti via via effettuati dal “. Pt_4
Depositata la relazione tecnica in data 17.4.2025, all'udienza del 27.6.2025 la causa veniva posta in decisione previa discussione dei difensori nonché il deposito di note conclusive autorizzate
10 giorni prima dell'udienza
1) Il nominato consulente tecnico, in considerazione del mandato conferitogli ha ricostruito CP_ il prospetto di calcolo prodotto dalla computando le somme messe a disposizione dalla finanziaria ed utilizzate dall'appellante al netto dei versamenti eseguiti alle date ivi Pt_4 specificate, eliminando tutte le spese addebitate, nonché gli interessi calcolati al saggio convenzionale. All'importo così via via determinatosi ha applicato gli interessi legali maturati per tempo calcolandoli sulla sorte capitale come rideterminata.
Applicando i superiori criteri ha quantificato il saldo a debito di di € Parte_4
1.580,61 per sorte capitale e di € 125,09 per interessi maturati al saggio legale alla data del
29.7.2010, data di chiusura della linea di credito, per un totale dovuto pari ad € 1.705,70.
2) Le conclusioni cui è giunto il consulente dell'ufficio sono del tutto corrette e vanno condivise dal collegio.
2 Nessuna osservazione ai calcoli eseguiti dal consulente ha proposto l'appellata, mentre l'appellante ne ha condiviso integralmente le conclusioni.
Il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa il 15.1.2019, con cui era stato ingiunto a il pagamento dell'importo di €.5.848,72 oltre interessi e spese, su Parte_4 domanda della va revocato. Controparte_1
La va condannato a corrispondere alla l'importo di € 1.705,70, Parte_4 Controparte_1 comprensivo di sorte capitale ed interessi al tasso legale calcolati fino al 27.9.2010, oltre gli ulteriori interessi da computarsi al tasso legale sulla sorte capitale a decorrere dal 28.9.2010 e fino al soddisfo.
Considerato l'esito della lite, le spese di entrambi i gradi vanno poste per metà a carico dell'appellante nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia da determinarsi nella misura dell'accertato debito e dell'attività effettivamente prestata, compensando la restante metà.
Le spese della consulenza d'ufficio, espletata in appello, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.988/2023 R.G., revoca il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa il
15.1.2019, di €.5.848,72 oltre interessi e spese e condanna al pagamento in favore Parte_4 di di € 1.705,70 quale sorte capitale ed interessi calcolati al tasso legale fino al Controparte_1
27.9.2010, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale da calcolarsi sulla sorte capitale dal 28.9.2010 al soddisfo;
condanna l'appellante al rimborso di metà delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida per l'intero quali compensi quanto al giudizio di 1° grado in €.1.800,00 e quanto al grado d'appello in
€.2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, compensando la restante metà; pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/07/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 988/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
avv. (C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Pt_1 Pt_2 C.F._1
e difeso da sé stesso;
APPELLANTE
(C.F.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3 elettivamente domiciliata in Catania viale Ionio, 65 presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 27.6.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.48/2025, pubblicata il 14.1.2025, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza n.53/2023 del Tribunale di Siracusa, pronunciata all'udienza del 11.1.2023,
1 dichiarava la nullità del contratto di apertura di credito erogato da Findomestic Banca, unitamente al contratto finanziamento del 10.8.2005 stipulato con e, sottoscritto dal rivenditore CP_2 del bene di consumo acquistato dall'appellante con il predetto finanziamento.
L'apertura della linea di credito avveniva mediante il rilascio di carta tipo revolving c.d. Aura che veniva utilizzata dall'appellante a partire dal 24.7.2006, con il primo prelievo di euro 150,00.
Dalla dichiarata nullità dell'apertura di credito derivava l'obbligo di di restituire Parte_4 alla cessionaria del credito- solo la sorte capitale relativa alle somme Controparte_1 effettivamente ricevute, detratte quelle già rimborsate, esclusi gli interessi convenzionali e le spese richieste, essendo tenuto solo al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale e tempo per tempo maturati sulla sorte capitale da restituire.
Al fine di quantificare l'esatto ammontare del credito della appellata - da accertarsi sulla base degli estratti conto prodotti e rimasti incontestati - con separata ordinanza veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con rimessione della causa sul ruolo dovendo proseguire l'attività istruttoria.
Precisamente al C.T.U. veniva conferito il seguente mandato: “determinare l'eventuale credito dell'appellata quale risulta dall'estratto conto in atti relativo alla carta revolving limitatamente alla sorte capitale ricevuta da , maggiorata degli interessi al tasso legale tempo per Parte_4 tempo maturati, escludendo interessi convenzionali, spese e tenuto conto degli eventuali versamenti via via effettuati dal “. Pt_4
Depositata la relazione tecnica in data 17.4.2025, all'udienza del 27.6.2025 la causa veniva posta in decisione previa discussione dei difensori nonché il deposito di note conclusive autorizzate
10 giorni prima dell'udienza
1) Il nominato consulente tecnico, in considerazione del mandato conferitogli ha ricostruito CP_ il prospetto di calcolo prodotto dalla computando le somme messe a disposizione dalla finanziaria ed utilizzate dall'appellante al netto dei versamenti eseguiti alle date ivi Pt_4 specificate, eliminando tutte le spese addebitate, nonché gli interessi calcolati al saggio convenzionale. All'importo così via via determinatosi ha applicato gli interessi legali maturati per tempo calcolandoli sulla sorte capitale come rideterminata.
Applicando i superiori criteri ha quantificato il saldo a debito di di € Parte_4
1.580,61 per sorte capitale e di € 125,09 per interessi maturati al saggio legale alla data del
29.7.2010, data di chiusura della linea di credito, per un totale dovuto pari ad € 1.705,70.
2) Le conclusioni cui è giunto il consulente dell'ufficio sono del tutto corrette e vanno condivise dal collegio.
2 Nessuna osservazione ai calcoli eseguiti dal consulente ha proposto l'appellata, mentre l'appellante ne ha condiviso integralmente le conclusioni.
Il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa il 15.1.2019, con cui era stato ingiunto a il pagamento dell'importo di €.5.848,72 oltre interessi e spese, su Parte_4 domanda della va revocato. Controparte_1
La va condannato a corrispondere alla l'importo di € 1.705,70, Parte_4 Controparte_1 comprensivo di sorte capitale ed interessi al tasso legale calcolati fino al 27.9.2010, oltre gli ulteriori interessi da computarsi al tasso legale sulla sorte capitale a decorrere dal 28.9.2010 e fino al soddisfo.
Considerato l'esito della lite, le spese di entrambi i gradi vanno poste per metà a carico dell'appellante nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia da determinarsi nella misura dell'accertato debito e dell'attività effettivamente prestata, compensando la restante metà.
Le spese della consulenza d'ufficio, espletata in appello, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.988/2023 R.G., revoca il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa il
15.1.2019, di €.5.848,72 oltre interessi e spese e condanna al pagamento in favore Parte_4 di di € 1.705,70 quale sorte capitale ed interessi calcolati al tasso legale fino al Controparte_1
27.9.2010, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale da calcolarsi sulla sorte capitale dal 28.9.2010 al soddisfo;
condanna l'appellante al rimborso di metà delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida per l'intero quali compensi quanto al giudizio di 1° grado in €.1.800,00 e quanto al grado d'appello in
€.2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, compensando la restante metà; pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/07/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3